Consiglio nazionale forense, confermato il limite del doppio mandato

Isabella Policarpio

19 Dicembre 2019 - 14:03

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Anche i componenti del CNF, come quelli degli Ordini locali, hanno il limite del doppio mandato. Lo ha stabilito il tribunale di Roma in una recente sentenza, bloccando il terzo mandato ad uno degli attuali consiglieri.

Consiglio nazionale forense, confermato il limite del doppio mandato

La posizione dei consiglieri del CNF è equiparata a quella degli Ordini degli avvocati locali, pertanto si applica il limite del doppio mandato. A fare chiarezza sul tema è stato il tribunale di Roma con l’ordinanza 17 dicembre 2019. Qui il giudice ha negato il terzo mandato ad uno dei consiglieri in carica, prevedendo il passaggio necessario alle elezioni.

Nella sentenza in questione, il tribunale della Capitale passa in rassegna i motivi che sono alla base del divieto del terzo mandato e dell’equiparazione con gli Ordini locali, con riferimento alla legge 247/2012 che disciplina l’ordine forense.

Vediamo i motivi di questa limitazione.

Limite del doppio mandato ai consiglieri del CNF: la decisione del tribunale di Roma

In arrivo una grande novità per il Consiglio Nazionale Forense: i consiglieri non potranno restare in carica per più di due mandati, esattamente come avviene all’interno degli Ordini di avvocati distribuiti a livello locale.

L’ordinanza che ha sancito questo principio del tribunale di Roma 17 dicembre 2019 (RG n. 56472/2019) e riporta diverse argomentazioni giuridiche alla base di questa equiparazione di trattamento.

Innanzitutto viene rilevato che la disciplina di riferimento è la legge 247/2012 che riguarda l’ordine forense nella sua interezza, quindi senza prevedere differenze di trattamento tra il CNF e gli Ordini locali, per esempio riguardo le regola sulla rotazione degli incarichi e le norme sulla differenza di genere. Quindi non si spiegherebbe perché ci dovrebbe essere un diverso trattamento in merito al limite del doppio mandato.

Anzi, il tribunale specifica che questa equiparazione in realtà esiste già ed è nella legge 113/2017. Quindi i giudici hanno motivato la decisione come segue:

“...l’articolo 12 preleggi, è la disciplina relativa alla temporaneità della carica dei membri dei consigli dell’ordine e del Cnf, comuni devono essere anche la relativa interpretazione e applicazione, ove a ciò non ostino in maniera insuperabile le implicazioni del diverso sistema elettorale.”

Di seguito il testo integrale della decisione:

Tribunale di Roma, II sez. civile, Accoglimento parziale del 17/12/2019 RG n. 56472/2019
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