Il CCNL Comunicazione vigente contiene le regole per assunzioni, contratti, periodi di prova e giorni di ferie di tutti i lavoratori del comparto. Ecco tutte le informazioni.
Il CCNL Comunicazione contiene le regole per le assunzioni, i contratti e i giorni di ferie di tutti i lavoratori del terziario avanzato, compresi gli informatici e gli esperti di marketing. In particolare, sono definiti i termini per le assunzioni di ogni livello contrattuale, anche in rapporto al periodo di prova.
Il comparto Comunicazione prevede che periodi di prova precedenti alle assunzioni siano commisurati ai livelli contrattuali. A partire dagli apprendisti fino ai livelli più alti, il CCNL prevede che il termine sia sancito da una comunicazione scritta del datore di lavoro.
Ferie e giorni di malattia sono a carico del datore di lavoro, che sarà comunque libero di rescindere l’accordo senza preavviso e non perfezionare l’assunzione. Il numero massimo di mesi è definito in una tabella per livelli e qualifiche.
Il CCNL prevede un periodo di prova di massimo 4 mesi per i futuri contratti in apprendistato e un massimo di 6 mesi per i contratti di 1° livello, corrispondenti ai gradi di responsabilità direttiva e dirigenziale. Superato il periodo di prova, si proseguirà con l’assunzione.
Vediamo cosa prevede il CCNL per le assunzioni nel comparto Comunicazione.
CCNL Comunicazione: contratti, assunzioni e ferie
Il CCNL Comunicazione definisce le regole per le assunzioni, il numero dei giorni di ferie e i diversi dei lavoratori del comparto, tra cui figurano anche informatici ed esperti ICT. Per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, ad esempio, sono previsti dei requisiti anagrafici.
Le assunzioni in apprendistato possono essere concluse per lavoratori compresi tra i 18 e 29 anni. Anche per loro sarà necessaria una forma scritta dell’accordo, che dovrà contenere tutte le informazioni sulla retribuzione, il periodo di formazione e i dati del periodo di prova.
Il CCNL prevede che il periodo di formazione possa essere considerato per intero anche se svolto in due agenzie di comunicazione diverse. Ciò facilita l’avanzamento nei livelli e il mantenimento dell’anzianità e basterà attestare il tutto tramite documenti scritti e si potrà contare il primo anno di lavoro.
I contratti siglati, infatti, fungono da prova dell’effettivo periodo di lavoro svolto; tuttavia, l’interruzione tra un periodo e l’altro non dovrà essere superiore ai 12 mesi. La retribuzione dovrà restare la stessa, proprio in considerazione dell’accumulo del periodo di apprendistato.
CCNL Comunicazione: retribuzioni, giorni di ferie
Il CCNL del comparto Comunicazione riconosce un minimo tabellare nelle retribuzioni dei lavoratori, quindi una paga minima per livello, che beneficerà di incrementi. Il ventaglio dei minimi va dai 1.200 euro circa dei lavoratori in apprendistato, ai 2.200 euro circa dei direttori di agenzia.
L’anzianità del lavoratore del comparto Comunicazione garantirà la progressione, ma anche i giorni di ferie, in quanto il CCNL prevede che solo chi matura un’anzianità di almeno 12 mesi possa averne diritto. In questo periodo che funge da requisito, sono previsti anche i giorni di malattia.
Il godimento delle ferie può essere frazionato in dodicesimi per tutta l’anzianità maturata, ciò significa che anche chi non raggiunge l’anno di lavoro può usufruire dei giorni di riposo. L’argomento è di interesse anche per i lavoratori in prova, che potranno godere delle ferie calcolate nel loro percorso.
CCNL Comunicazione: orari di lavoro e straordinari
I lavoratori tutelati dal CCNL del comparto Comunicazione sono garantiti anche nei riguardi delle ore di lavoro, poiché l’accordo tra i sindacati prevede che il massimo delle ore settimanali sia 40, suddiviso in 8 ore giornaliere.
Nel caso i cui la settimana lavorativa sia di 6 giorni su 7, allora il massimo giornaliero sarà di 6 ore e 40 minuti, malgrado sia data libertà di gestione all’azienda stessa. Tutte le ore di lavoro che superano questi prospetti sono da considerarsi ore di straordinario e come tali andranno retribuite diversamente.
Il CCNL prevede una maggiorazione del 35% per il lavoro straordinario, con una progressione in caso di lavoro notturno e durante i giorni festivi. Il contratto nazionale non omette di evidenziare la non obbligatorietà degli straordinari, malgrado siano ammissibili particolari esigenze dell’azienda.
La stagione contrattuale, tuttavia, si avvia verso i rinnovi da parte di sindacati e rappresentanti dei lavoratori e ulteriori sviluppi nella tutela del comparto Comunicazione potrebbero arrivare presto.
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