La Legge 30 dicembre 2023 numero 213 (Manovra 2024) ha previsto all’articolo 1, comma 180, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e a beneficio delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico delle stesse (e trattenuti in busta paga) fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, in ogni caso nel limite massimo annuo di 3 mila euro, riparametrato su base mensile.
Il successivo articolo 1, comma 181 della Manovra 2024 estende l’esonero citato, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Alla luce della pubblicazione della Circolare Inps del 31 gennaio 2024 numero 27, con cui sono state fornite le indicazioni operative per l’applicazione del bonus direttamente in busta paga, analizziamo in dettaglio gli errori che datori di lavoro e professionisti devono evitare in sede di elaborazione del cedolino.
Bonus mamme 2024, 4 errori da non fare in busta paga
Attenzione ai contratti a termine
Tanto il bonus previsto all’articolo 1, comma 180, della Manovra 2024 per le lavoratrici madri di tre o più figli quanto la misura disciplinata dal successivo comma 181 per le madri di due figli, spettano esclusivamente in presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Di conseguenza, un errore da evitare è quello di inserire il bonus in cedolino, in presenza di un esplicita richiesta della lavoratrice, senza verificare il tipo di contratto con il quale la stessa è stata assunta. Nel caso infatti di riconoscimento dello sgravio a beneficio di una dipendente assunta con contratto a tempo determinato, il datore di lavoro, una volta resosi conto dell’errore, è tenuto a:
- Interrompere l’erogazione dello sgravio in cedolino a partire dal periodo di paga immediatamente successivo;
- Recuperare in busta paga lo sgravio riconosciuto nelle mensilità precedenti;
- Prendere contatto con l’Inps per le modalità di rimborso delle somme all’Istituto.
Il datore di lavoro dovrà tuttavia ricordarsi di quanto chiarito dall’Istituto con la Circolare 31 gennaio 2024 numero 27. Nel documento l’Inps afferma che qualora «un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato».
Concedere il bonus senza dichiarazione della lavoratrice
La citata Circolare Inps numero 27/2024 ha fornito importanti indicazioni operative in merito alla fruizione dello sgravio. In particolare, per ottenere l’agevolazione in busta paga, le lavoratrici pubbliche e private possono comunicare la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noto allo stesso datore di lavoro «il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli».
Le informazioni fornite all’azienda vengono poi dalla medesima trasmesse all’Inps a mezzo invio della denuncia telematica «UniEmens».
La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli consente «all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero».
Alla luce di quanto descritto, il datore di lavoro non deve cadere nell’errore di riconoscere il bonus a lavoratrici che non hanno presentato l’apposita dichiarazione e, di conseguenza, fornito i dati relativi ai figli, in particolare il loro numero e i codici fiscali.
Le conseguenze in casi simili rappresentano un danno per le lavoratrici stesse, dal momento che l’Inps ha affermato come «la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite» (Circolare numero 27/2024).
Attenzione alla data di fine esonero
Il bonus previsto dall’articolo 1, comma 180 della Legge 30 dicembre 2023 numero 213 a beneficio delle lavoratrici madri di tre o più figli gode di un arco temporale di applicazione piuttosto esteso, dal momento che interessa i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
Al contrario, lo sgravio spettante alle lavoratrici madri di due figli è limitato ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
La presenza di due agevolazioni con scadenze diverse con riguardo tuttavia alla stessa macro - misura, il cosiddetto «bonus mamme lavoratrici», può portare l’azienda nell’errore di lasciare la fruizione dello sgravio, alla lavoratrice madre di due figli, anche dopo la data del 31 dicembre 2024.
In situazioni simili il datore di lavoro deve provvedere a recuperare lo sgravio erroneamente riconosciuto alla lavoratrice per i periodi di paga successivi al 1° gennaio 2025.
Attenzione alla presenza dello sgravio IVS
Con riguardo alla compatibilità con altre agevolazioni contributive, il bonus mamme lavoratrici, dal momento che interviene sui contributi a carico delle lavoratrici dipendenti, risulta cumulabile «con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente» (Circolare numero 27/2024).
La misura in argomento è tuttavia alternativa alla riduzione dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore, prevista dall’articolo 1, comma 15, della Manovra 2024.
Quest’ultima consiste nell’abbattimento dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, con effetto sui periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
L’esonero in argomento è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori:
- Nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692,00 euro, al netto del rateo di tredicesima;
- Nella misura di 7 punti percentuali, a patto che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923,00 euro, al netto del rateo di tredicesima.
Tornando al bonus mamme, la Circolare Inps numero 27/2024 ha precisato che laddove sussistano i presupposti legittimanti l’applicazione di entrambe le misure (riduzione dei contributi IVS e bonus mamme) queste «possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro».
Il datore di lavoro, alla luce dell’incompatibilità descritta, è tenuto a verificare che in cedolino non siano erroneamente presenti tanto il bonus mamme quanto la riduzione dei contributi IVS, pena la restituzione all’Inps di quest’ultima misura e la corrispondente trattenuta in busta paga nei confronti della lavoratrice interessata.