Bonus 80 euro spetta anche per Naspi e Dis Coll. Le regole e le istruzioni dell’INPS

Vittoria Patanè

06/05/2015

Il bonus da 80 in busta paga spetta anche ai disoccupati che percepiscono Naspi e Dis Coll. Ecco le regole e le istruzioni dell’INPS

Bonus 80 euro spetta anche per Naspi e Dis Coll. Le regole e le istruzioni dell’INPS

I lavoratori disoccupati beneficiari delle indennità Naspi o Dis Coll potranno ricevere il bonus da 80 euro in busta paga nato lo scorso anno e divenuto strutturale in sede di Legge di Stabilità 2015. Coloro che si trovano in stato di disoccupazione e percepiscono i nuovi ammortizzatori sociali hanno dunque diritto al Bonus Irpef.

A comunicare la notizia è l’INPS attraverso il messaggio n.2946 del 29 aprile 2015 nell’ambito del quale si stabiliscono le disposizioni operative per la stabilizzazione del credito d’imposta (bonus 80 euro) con riferimento a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

Bonus 80 euro: Naspi e Dis Coll
Secondo quanto comunicato all’interno del messaggio, le regole rimangono le stesse dello scorso anno. La principale differenza è che il bonus 80 euro è diventato strutturale e si è trasformato in una detrazione.

Esso verrà dunque riconosciuto a dipendenti e assimilati, mentre rimarranno esclusi pensionati ed incapienti. Il limite reddituale per percepire il bonus pieno (960 euro) èpari a 24mila euro, mentre tra i 24mila e i 26mila il bonus verrà erogato in maniera ridotta.

Hanno dritto al bonus anche i lavoratori in stato di disoccupazione. Secondo quanto comunicato dall’INPS infatti, coloro che percepiscono i nuovi ammortizzatori sociali nati nell’ambito del Jobs Act, saranno soggetti alle stesse regole previste per l’Aspi.

Sarà lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a calcolare il Bonus 80 euro spettante ai percettori di Naspi e Dis Coll e ad erogarlo automaticamente, calcolandolo in base
ai giorni di erogazione della prestazione.

Nel dettaglio l’INPS comunica che:

Come già precisato con circolare n.67/2014 le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in oggetto in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi dell’articolo 49 e 6 del T.U.I.R., (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.326/1997).
Per le tipologie di prestazioni a sostegno del reddito e le modalità di calcolo del credito si fa rinvio alla circolare n.67/2014 con la precisazione che, per le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale, si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2015 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
Si conferma quanto precisato con la circolare n.67/2014 relativamente alle prestazioni a sostegno del reddito escluse.
In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).
Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.

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