Legge di stabilità: ora il bonus 80 euro, il bonus bebè e per le famiglie numerose saranno assegnati anche i prossimi anni. La guida completa ai bonus 2015.
La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014), tra le moltissime novità, ha introdotto la stabilizzazione del bonus 80 euro e introduzione dell’assegno mensile - bonus bebè - per ogni bambino nato o adottato nel triennio 2015-2017.
Il bonus 80 euro
L’articolo 1, commi da 12 a 15, della legge di stabilità per il 2015, hanno reso strutturale il credito d’imposta Irpef (bonus 80 euro), introdotto dall’articolo 1, del decreto legge 66/2014, in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati, originariamente introdotto per il solo anno 2014.
Bonus 80 euro: guida 2015. Requisiti, importo e differenze con il 2014
In pratica, è riconosciuto ai contribuenti un credito pari a un importo di 960 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; il credito si riduce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
In relazione alla natura di tale misura avente carattere strutturale, l’importo del bonus è adeguato al periodo di spettanza, ovvero l’intero anno solare. In particolare, la somma spettante è pari:
- a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
L’agevolazione è riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta; essi, pertanto, possono riconoscere il credito spettante ai lavoratori interessati sulla base dei dati reddituali a loro disposizione e senza attendere una richiesta esplicita dei beneficiari. L’agevolazione è attribuita sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso.
Bonus bebè: assegno per i figli nati o adottati
L’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge di stabilità per il 2015 prevede, per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1. gennaio 2015-31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo pari a 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
Bonus bebé 2015 INPS, sbloccati gli 80 euro. Ecco i requisiti e come fare domanda per l’assegno
Il riconoscimento del beneficio è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 25.000 euro annui; qualora quest’ultimo valore sia pari o inferiore a 7.000 euro annui, la misura dell’assegno è attribuita in misura doppia.
Va precisato che le norme suddette relative all’Isee sono state inserite durante il dibattito parlamentare e la successiva conversione in legge, perché il testo originario poneva la condizione che i genitori avessero conseguito, nell’anno solare precedente quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito complessivamente non superiore a 90.000 euro, ed escludeva tale condizione con riferimento all’ipotesi che il figlio, nato o adottato, fosse quinto o ulteriore, per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo, ed è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.
L’attuazione delle norme in esame è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L’assegno è corrisposto, su domanda, dall’Inps, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
È inoltre precisato che delle somme erogate ai sensi delle norme in esame non si tiene conto anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo valido ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici per i quali è richiesto il possesso di requisiti reddituali, di cui all’articolo 13-bis, comma 1, del Dpr 917/1986.
Bonus per le famiglie numerose
L’articolo 1, comma 130, della legge di stabilità per il 2015 riconosce, inoltre, per il 2015, nel limite di 45 milioni di euro per il medesimo anno, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l’acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro e aventi una situazione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 8.500 euro annui.
Il suindicato comma prevede che si demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura stabilita, l’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative.
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