Bonus 2.400 euro per gli stagionali in arrivo con il decreto Sostegni

Teresa Maddonni

22/03/2021

Un bonus di 2.400 euro per gli stagionali è in arrivo con il decreto Sostegni. L’indennità una tantum per tre mesi del 2021 si riduce a 800 euro anche per altre categorie tra cui i lavoratori dello spettacolo.

Bonus 2.400 euro per gli stagionali in arrivo con il decreto Sostegni

Un bonus di 2.400 euro una tantum per gli stagionali è in arrivo con il decreto Sostegni approvato.

Non più 1.000 euro quindi come inizialmente previsto e non più 3.000 euro per tre mensilità come anticipato dall’ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo per quello che al tempo fu il decreto Ristori 5 e da successive indiscrezioni.

Il bonus 2.400 euro una tantum per gli stagionali entra così nel decreto Sostegni da 32 miliardi a coprire i primi mesi del 2021. Il bonus 2.400 euro per gli stagionali è riservato anche ai lavoratori dello spettacolo e altre categorie.

Bonus 2.400 euro per gli stagionali decreto Sostegni: quante mensilità?

Il bonus 2.400 euro viene introdotto dal decreto Sostegni per i lavoratori stagionali. Si tratterebbe di un bonus una tantum di 2.400 euro che va a coprire le prime tre mensilità del 2021, il che richiama fa pensare a una riduzione rispetto ai 1.000 euro inizialmente annunciati e all’indennità prevista dai precedenti decreti Ristori.

Si tratterebbe di fatto di 800 euro al mese (da gennaio a marzo) e che andrebbero a coprire gli stagionali e altre categorie come i lavoratori dello spettacolo in continuità con i ristori precedenti.

Il nuovo bonus di 2.400 euro del decreto Sostegni per gli stagionali potrebbe, considerati i tempi, essere erogato non prima del mese di aprile.

Bonus 2.400 euro stagionali: beneficiari

Il nuovo bonus 2.400 euro del decreto Sostegni per gli stagionali ricalca, per quanto concerne beneficiari e requisiti, quanto disposto da precedenti decreti fermi ormai al 2020. Pertanto è indirizzato:

  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi alla data di entrata in vigore del decreto;
  • ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali per gli stessi requisiti appena descritti.

Il bonus 2.400 euro del decreto Sostegni per gli stagionali del turismo è rivolto anche a lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e, come si legge all’articolo 10 del decreto, nel dettaglio:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Costoro non devono:

  • essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • essere titolari di pensione.

Bonus 2.400 euro una tantum per altre categorie

Il bonus 2.400 euro una tantum del decreto Sostegni, come accaduto per quello da 1.000 euro del 2020, è indirizzato anche ad altre categorie tra cui i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. D’altronde queste sono tra le categorie maggiormente colpite dalla crisi e dalle restrizioni. In particolare il bonus 2.400 euro per gli stagionali è riservato anche:

  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Non solo il comma 5 dell’articolo 10 del decreto Sostegni stabilisce che il bonus 2.400 euro una tantum spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

  • titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
  • assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Per il bonus 2.400 euro una tantum per stagionali, lavoratori dello spettacolo e altre categorie le domande vanno inviate a INPS entro il 30 aprile. Il bonus una tantum di 2.400 euro, come stabilisce il decreto Sostegni, è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità. Le indennità per le varie categorie, di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, non sono tra loro cumulabili.

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