Professionisti e bolletta energia elettrica: Iva al 10% o 22%?

Roberto Rais

24 Ottobre 2016 - 11:56

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Un interessante approfondimento sulla possibilità di ottenere l’IVA agevolata nei contratti ai professionisti.

Professionisti e bolletta energia elettrica: Iva al 10% o 22%?

Professionisti e bolletta energia elettrica: Iva al 22% o al 10%?

Secondo alcuni recenti chiarimenti in materia di imposizione del valore aggiunto sui contratti di fornitura dell’energia elettrica, se la risorsa viene acquistata mediante la propria partita Iva da un libero professionista o da un imprenditore individuale, e viene destinata (anche solo in parte) allo svolgimento dell’attività economica, non è possibile considerare la stessa come ad uso domestico.

Da quanto introduzione, ne consegue che deve essere domandata l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria del 22%, e non del 10%, sull’intera fornitura, e non solamente su quella che è utilizzata per la propria attività professionistica-imprenditoriale.

Di fatti, solamente sottoponendosi all’applicazione dell’aliquota Iva del 22% sarà poi possibile detrarne una parte, e dedurre una parte del costo, pari al 50% per i professionisti, e sulla base dei metri quadri «business» per le imprese. In altri termini, l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% presuppone un utilizzo esclusivo domestico dell’energia elettrica.

L’occasione ci è dunque utile per poterci soffermare su un nuovo dettaglio relativo ai contratti per utilizzo non domestico residenziale, e relativo all’addebito del canone Rai, che da quest’anno - come noto - è imputato in bolletta dell’energia elettrica. Ebbene, nell’ipotesi di fornitura di energia elettrica con contratti per utilizzo non domestico residenziale, il canone Rai non viene addebitato nella fattura dell’energia, e nemmeno se a residenza del titolare della partita Iva coincide con il luogo dell’utenza elettrica dell’iniziativa imprenditoriale o del libero professionista.

Giungendo alle conclusioni, pertanto, se l’utenza è ad utilizzo promiscuo (imprenditoriale/domestico) l’aliquota Iva è del 22% e deve essere applicata sull’intera fornitura, poiché solamente per disciplina espressa è possibile applicare delle percentuali alle diverse «finalità» della fornitura.

Non può dunque essere applicata l’aliquota Iva del 10% a quelle cessioni di energia elettrica che sono contraddistinte per utilizzi promiscui tra usi domestici e non.

L’eccezione è rappresentata dalla possibilità che sull’impianto possa essere installato un apposito contatore dell’energia somministrata e del suo uso, che possa permettere di scindere in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all’utilizzo domestico, e quella che è invece riferibile all’utilizzo business, permettendo così la distinta applicazione dell’aliquota agevolata del 10% e quella ordinaria del 22%.

Per lo stesso ragionamento, se in fattura l’aliquota è quella agevolata del 10%, tale agevolazione spetterà poichè è stato dichiarato l’utilizzo domestico esclusivo dell’energia, e l’imprenditore e il professionista non potranno detrarre l’imposta e dedurre il relativo costo, mancando l’inerenza della spesa.

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