Bagaglio smarrito: risarcibile anche il danno non patrimoniale

Maria Stella Rombolà

11 Luglio 2018 - 12:42

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Il danno derivato dallo smarrimento del proprio bagaglio viene risarcito dalla compagnia aerea responsabile. Il risarcimento però non fa riferimento solo al danno patrimoniale ma anche a quello morale: per entrambi è fissato un tetto massimo.

Bagaglio smarrito: risarcibile anche il danno non patrimoniale

Lo smarrimento del bagaglio durante un viaggio può essere un vero e proprio problema per chi lo subisce e pertanto è possibile chiedere il risarcimento del danno patrimoniale subito.

Una sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che oltre al danno economico è necessario che la compagnia risarcisca il malcapitato anche del danno morale sempre nei limiti di un tetto massimo.

La questione si è riaperta partendo dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 che procede nel senso di un’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale: la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fa riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero sia nella sua componente patrimoniale che in quella non patrimoniale.

Danno perdita bagaglio

Il risarcimento del danno non patrimoniale è calcolato come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione.

La questione è puramente di principio dato che si tratta di importi risarcitori molto bassi: la Cassazione è stata portata ad affrontare per la prima volta la questione sollevata dall’articolo 22 della Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale.

L’art. 17 della Convenzione stabilisce che:

Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l’evento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Nel caso di bagagli non consegnati il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa”.

La Convenzione inoltre fissa inoltre all’art. 22 un limite risarcitorio per tale evenienza di smarrimento o deterioramento del bagaglio a circa 1.100 euro per passeggero.

Il caso

La Corte si è espressa in merito dovendo giudicare il caso di un viaggio di nozze in Venezuela di una coppia che aveva acquistato due biglietti aerei per la tratta Roma/New York/Caracas; giunti a Caracas i due però sono venuti a conoscenza dello smarrimento del proprio bagaglio il quale è stato riconsegnato loro solo dopo due settimane.

Davanti a questa situazione il Giudice di Pace aveva accolto la domanda risarcitoria della coppia di sposi e aveva condannato la compagnia aerea al pagamento di 1.970 euro da aggiungere agli interessi legali e alle spese processuali.

La sentenza però passata all’appello successivo era stata ribaltata: il risarcimento veniva così ridotto dal Tribunale a 682 euro e il ricorrente era condannato alla restituzione alla compagnia della somma di 1.286,80 euro aggiunto all’intero pagamento delle spese del grado di appello.

La Cassazione

La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della coppia e ha smentito la sentenza precedente solo su un punto del ricorso, quello relativo alla liquidazione spese processuali.

Resta quindi fermo il fatto che il tetto stabilito dall’art. 22 della Convenzione è da riferirsi alla somma dei due tipi di danno.

Va sottolineato che a tutt’oggi esistono evidenti limiti al sistema risarcitorio: il tetto massimo previsto dalla norma è molto basso e fornire prova del danno, soprattutto di quello non patrimoniale, è sempre abbastanza difficile. Il risarcimento che si può ottenere è così ridotto e la strada processuale così complessa che spesso è molto più semplice rinunciare direttamente a procedere.

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