Si può assumere più volte lo stesso lavoratore?

Isabella Policarpio

16/09/2019

16/09/2019 - 13:44

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L’azienda può assumere più volte lo stesso lavoratore? Quante volte esattamente e con quali mansioni? Vediamo cosa dice la legge.

Si può assumere più volte lo stesso lavoratore?

In molti casi le aziende licenziano i propri dipendenti per poi assumerli nuovamente nelle stesse o in diverse mansioni. Ma si tratta di una procedura lecita? E se sì, entro quali limiti?

Precisiamo subito che questa possibilità non va contro la legge, ma sempre entro certi limiti: è infatti possibile essere riassunti dalla stessa azienda e avere così due contratti in successione senza che il nuovo contratto provochi problemi o sanzioni.

La cosa da tenere bene a mente però è che nel caso di riassunzione per le medesime mansioni non è necessario effettuare il periodo di prova una seconda volta e, nel caso di contratto a termine, non è possibile superare i 36 mesi complessivi a meno di casi eccezionali.

Riassunzione del dipendente con medesime mansioni

La prima cosa da sapere è che il datore di lavoro ha la facoltà di assumere nuovamente il dipendente anche per lo svolgimento delle stesse mansioni per cui era stato assunto precedentemente.

Questo vale sia nel caso in cui il rapporto precedente si sia concluso per dimissioni sia per licenziamento o risoluzione consensuale. Ma l’elemento importante da tenere in considerazione è che il lavoratore non può essere assunto a un livello inferiore rispetto a quello già maturato.

Mentre sarà ovviamente possibile essere inquadrati a un livello superiore in quanto già si possiede l’esperienza richiesta e si può avanzare in un percorso di crescita professionale.

Periodo di prova

Nel caso in cui si verifichi una nuova assunzione alle dipendenze della stessa azienda c’è una regola a cui il datore di lavore non può sottrarsi in alcun modo: il dipendente non può ripetere nuovamente il periodo di prova già portato a termine all’interno dell’azienda.

A sancirlo sono le numerose sentenze della Corte Suprema che ribadiscono l’illegittimità della ripetizione del periodo di prova per un motivo molto semplice: la valutazione è già stata effettuata.

Il periodo di prova può invece essere ripetuto se le mansioni per cui si viene assunti sono differenti rispetto alla precedente assunzione; in questo caso però bisogna valutare con attenzione i compiti effettivamente svolti e l’effettiva differenza della nuova attività rispetto alla precedente.

Quante volte si può essere riassunti?

La domanda da porsi a questo punto è se il datore di lavoro può ricorrere a questo espediente più volte o se esiste invece un limite alla ripetibilità: i contratti a termine con la stessa azienda di pari livello e pari categoria legale non devono superare i 36 mesi totali.

Esistono però alcuni casi in cui è possibile derogare a questa regola e quindi stipulare un nuovo contratto a termine, nonostante siano stati già raggiunti i 36 mesi cumulativi.

I casi che fanno eccezione sono i seguenti:

  • contratto di lavoro stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
  • contratti collettivi;
  • contratti per lavoratori stagionali.

Inoltre è interessante sapere che per evitare il licenziamento fraudolento vengono negati molti degli incentivi concessi in prima battuta al datore di lavoro.

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