Avvocato senza procura speciale paga le spese di giudizio in Cassazione: la sentenza

Isabella Policarpio

25 Luglio 2019 - 12:16

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L’avvocato senza procura speciale che ricorre in Cassazione è dichiarato soccombente e condannato al pagamento delle spese di giudizio. Ecco l’ordinanza.

Avvocato senza procura speciale paga le spese di giudizio in Cassazione: la sentenza

L’avvocato senza procura speciale può essere condannato dalla Corte di Cassazione al pagamento delle spese di giudizio. La procura speciale, difatti, costituisce il requisito imprescindibile per poter procedere dinanzi alla Corte Suprema, quindi, in sua mancanza, l’avvocato viene dichiarato soccombente in giudizio e, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese.

La pronuncia della Cassazione è contenuta in una recente ordinanza (n. 14474/2019) e prende spunto dalla vicenza che vede coinvolta la Corte d’Appello di Catanzaro. Non solo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile, ma l’avvocato ricorrente - senza procura speciale - si è visto addebitare tutti i costi di giudizio.

Ecco i dettagli del caso e la pronuncia della Cassazione in allegato.

Avvocato senza procura speciale condannato al pagamento delle spese: la decisione della Cassazione

Per il ricorso in Cassazione, l’avvocato deve necessariamente essere munito di procura speciale, rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata dove vengono indicati gli elementi essenziali del giudizio, gli estremi delle parti e la sentenza per la quale si ricorre (Cassazione, Sezioni Unite n. 13537/2006).

Tale procura, inoltre, deve essere diretta nei confronti di un difensore iscritto all’apposito albo per ricorrere in Cassazione e deve contenere obbligatoriamente l’investitura formale a ricorrere per quella specifica sentenza (così come stabilito nella sentenza n. 14749/2007).

Dunque, cosa accade se il ricorso viene avviato da un avvocato privo di procura speciale?

Sul caso, si è espressa proprio la Corte di Cassazione con un’ordinanza piuttosto recente, la numero 14474 del 28 maggio 2019:

Corte di Cassazione, ordinanza numero 14474/2019
Clicca qui per aprire il pdf e prendere visione della pronuncia della Cassazione

Dunque, gli ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza della procura speciale; non solo, l’avvocato è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio. Infatti, l’attività promossa dal difensore privo di procura non produce alcun effetto nei confronti della parte che rappresenta, ma ne è lui stesso il diretto responsabile, quindi viene dichiarato soccombente.

Nel caso di specie, l’avvocato ha dovuto sborsare 2.300 euro per le spese di giudizio, più le spese forfettarie e gli accessori di legge.

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