Avvocati: iscrizione obbligatoria alla Cassa forense è incostituzionale. La sentenza del Tar

Chiara Ridolfi

29 Giugno 2016 - 14:56

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Arriva la sentenza del Tar del Lazio che dichiara l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense incostituzionale. Vediamo la sentenza e cosa cambia per gli avvocati.

Avvocati: iscrizione obbligatoria alla Cassa forense è incostituzionale. La sentenza del Tar

Per gli avvocati arrivano buone notizie: sono state bocciate le norme che prevedevano l’iscrizione obbligatoria alla Cassa forense. Il Tar del Lazio le ha infatti ritenute incostituzionali e soprattutto sproporzionate. Gli oneri che si devono pagare sono infatti troppo alti per chi non esercita ancora o è alle prime armi e il non pagamento comporta la preclusione dell’iscrizione all’albo.

Le norme prevedono infatti che gli avvocati si iscrivano obbligatoriamente alla Cassa Forense per riuscire a rimanere nell’albo e soprattutto per iscrivervisi. Queste norme però violano non solo la Costituzione italiana, ma anche diritto dell’Unione Europea e la Carta dei Diritti dell’Uomo. Questo è ciò che è stato stabilito dal Tar del Lazio e che potrebbe permettere a tanti giovani avvocati di rientrare nell’albo e riprendere la normale attività.

La sentenza del Tar del Lazio potrebbe quindi essere un evento che farà parlare molto di sé nei prossimi mesi, dal momento che cambierebbero le cose per molti avvocati. Vediamo tutti i dettagli della storica sentenze del Tar del Lazio e in che modo cambierà la situazione per gli avvocati.

Avvocati, iscrizione Cassa forense incostituzionale: la sentenza del Tar

Ad esprimersi sull’obbligo dell’iscrizione alla Cassa forense è il Tar del Lazio che finalmente chiarisce la situazione e decreta che le norme che prevedono questo obbligo non solo violano la Costituzione, ma anche il diritto dell’Unione Europea e a Carta dei Diritti dell’Uomo.

Il Tar del Lazio era stato chiamato a esprimersi sulla legge del 2012 che obbligava gli avvocati a versare i contributi alla Cassa forense per rimanere iscritti nell’albo. Nel momento in cui uno degli avvocati non pagava i contributi veniva escluso automaticamente dall’albo e perdeva quindi il diritto di esercitare la professione.

Nel provvedimento emanato si legge che tutti gli avvocati hanno il diritto di rimanere nel “mercato” ad esercitare la professione. Non possono essere fatte distinzioni tra chi riesce a pagare la tassa e chi non la riesce a pagare perché troppo onerosa. I parametri reddituali sono stati stabiliti da avvocati che hanno una maggiore anzianità e sono interessati a tenere fuori dalla professione i giovani avvocati.

Questo è ciò che dice il Tar del Lazio e aggiunge che imponendo dei parametri inferiori gli avvocati più anziani avrebbero più concorrenza e di conseguenza hanno effettuato questa scelta per salvaguardare i loro interessi. A violare la Costituzione è la tassa uguale per tutti, che non tiene conto degli anni di servizio, dell’esperienza e dal reddito annuo dell’avvocato.
Non solo gli avvocati alle prime armi sono penalizzati da questa sentenza, ma anche coloro che esercitano la professione da 10 e più anni.

I parametri di reddito sono infatti molto elevati e non permettono all’avvocato di ottenere poi un reddito minimo che gli permetta di vivere in modo dignitoso. Sembra questa imposizione di versamento di contributo un modo che hanno trovato gli avvocati più anziani di provare a rendere a “numero chiuso” la professione.
Non si poteva farlo mettendo dei limiti numeri per l’iscrizione e si è quindi provato ad attuarlo imponendo delle tasse da pagare molto alte.

La sentenza del Tar del Lazio porterà quindi la possibilità per molti avvocati di riprendere ad esercitare la professione, dal momento che i contributi per la Cassa forense non dovranno più essere pagati. Questa si pensa che sarà la strada intrapresa dopo la sentenza del Tar.

Si legge nella sentenza del Tar del Lazio:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

La sentenza del Tar aprirà la strada all’abolizione di questa tassa e al reinserimento degli avvocati che hanno dovuto rinunciare alla professione perché non riuscivano a sostenere le spese della Cassa forense.

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