Avvocati 2015, Ddl Concorrenza: dal preventivo alle società di capitale, ecco cosa cambia con le liberalizzazioni di Renzi

Vittoria Patanè

23/02/2015

Il Governo ha approvato il Ddl Concorrenza. Sono molti i cambiamenti che riguardano gli avvocati. Preventivo obbligatorio, associazione professionale, società multidisciplinari e di capitale, passaggio di competenze con i notai, ecco cosa cambia con il nuovo disegno di legge

Avvocati 2015, Ddl Concorrenza: dal preventivo alle società di capitale, ecco cosa cambia con le liberalizzazioni di Renzi

Il 2015 non è un anno facile per gli avvocati. Dopo le polemiche relative all’iscrizione alla Cassa Forense, arrivano anche i cambiamenti previsti dal Ddl Concorrenza a rendere difficile la vita della categoria.

Lo scorso 20 febbraio infatti, il Governo, nell’ambito del Consiglio dei Ministri, ha approvato il Ddl Concorrenza che adesso, passerà al vaglio del Parlamento.

Il disegno di legge, stabilisce moltissime novità per vari settori professionali, dagli ingegneri ai notai, passando anche per gli avvocati.

Lo scopo delle modifiche è quello di incentivare la competitività della professione e facilitare il meccanismo di funzionamento di determinati ambiti.

Vediamo dunque cosa cambia per gli avvocati con le modifiche stabilite nel Ddl Concorrenza.

Avvocati, Ddl Concorrenza: associazione professionale
Il Ddl concorrenza cancella il limite di appartenenza a una sola associazione professionale. Viene dunque abrogato il comma 4 dell’articolo 4 della I. n.247/2012. Gli avvocati avranno dunque la possibilità di partecipare a più associazioni. Le regole da seguire rimangono solo due:
- l’incarico deve essere conferito in via personale,
- la partecipazione a una o più associazioni professionali non deve in alcun modo minare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza della professiione.

Il Ddl concorrenza elimina inoltre l’obbligo per gli associati di avere domicilio professionale nella sede dell’associazione.

Avvocati, Ddl Concorrenza: società multidisciplinari
Le regole illustrate sopra implicano anche dei cambiamenti relativi alle associazioni multidisciplinari costituite da avvocati e altri professionisti al fine di dare al cliente un’assistenza "a carattere multidisciplinare".

La cancellazione del comma 4 infatti, consente ai professionisti forensi di partecipare a più associazioni senza l’obbligo di sede presso una di queste, ferme restando le condizioni sopra elencate.

Avvocati, Ddl Concorrenza: società di capitale
Il Ddl concorrenza inoltre prevede che gli avvocati possono creare delle società di capitale. Il testo stabilisce il libero ingresso dei soci di capitali nelle società tra avvocati, fermo restando la regola della personalità della prestazione professionale e il rispetto della libertà della professione. Viene inoltre evidenziato che la responsabilità
“della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”.

Avvocati, Ddl Concorrenza: preventivo obbligatorio
Un altro cambiamento importante contenuto nel Ddl Concorrenza riguarda l’obbligo di fornire un preventivo. Fino allo scorso 20 febbraio infatti agli avvocati potevano scegliere se fornire al cliente, previa richiesta, un preventivo scritto. Se il Parlamento approverà il testo, scatterà dunque l’obbligo di presentare un preventivo in forma scritta. Al suo interno devono essere contenuti tutti i costi della prestazione fornita, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale. L’obbligo è indipendente dalla richiesta.

Avvocati, Ddl concorrenza: rapporto con i notai
Gli atti relativi alle transazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, non superiori a 100mila euro non saranno più competenza esclusiva dei notai e potranno essere gestiti anche dagli avvocati.
In base all’art. 29 del ddl, questi ultimi avranno il compito di autenticare la sottoscrizione sugli atti relativi a cessioni, donazioni o costituzione e modificazione di diritti sugli immobili adibiti ad uso non abitativo, aventi un valore catastale inferiore a 100mila euro. Gli avvocati dovranno però farlo a titolo gratuito (possono richiedere solo un rimborso spese) e e dovranno avere un’apposita polizza assicurativa.
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