Assegno unico figli 2022: a quale genitore conviene presentare domanda?

Simone Micocci

22/02/2022

22/02/2022 - 15:35

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Assegno unico figli a carico: quale genitore deve fare domanda? Conviene al padre o alla madre? Ecco perché è indifferente.

Assegno unico figli 2022: a quale genitore conviene presentare domanda?

Quale genitore deve fare la domanda di assegno unico? Come confermato dall’Inps, la maggior parte delle famiglie italiane non ha ancora presentato domanda per questo nuovo strumento di sostegno al reddito, un bonus famiglia che di fatto verrà riconosciuto a tutti coloro che hanno figli a carico minorenni (e in alcuni casi spetta anche sui maggiorenni con età inferiore ai 21 anni).

Per la domanda c’è tempo fino al 28 febbraio 2022, così da percepire la prima mensilità già nella seconda metà di marzo. Tuttavia, inoltrando la richiesta entro la scadenza del 30 giugno, verranno comunque riconosciuti gli arretrati a partire da marzo.

Per quanto riguarda le modalità per inviare domanda dell’assegno unico vi rimandiamo alla nostra guida dedicata; qui invece vogliamo rispondere a un dubbio frequente nelle famiglie, le quali non hanno ancora ben capito quale genitore deve farne richiesta, ossia se conviene farlo alla madre o al padre del bambino.

Un dubbio particolarmente frequente specialmente nelle coppie di genitori non sposati. Con l’assegno al nucleo familiare, infatti, poteva essere conveniente far presentare la domanda a un genitore piuttosto che all’altro, in quanto l’importo era calcolato tenendo conto solamente dei redditi di colui che ne presentava richiesta (quando non sposati).

Nel caso di genitori non uniti da matrimonio o da unione di fatto, quindi, conveniva che a presentare richiesta fosse il genitore con il reddito più basso, così da avere diritto a degli assegni familiari d’importo più elevato. Ma è così anche per l’assegno unico? Facciamo chiarezza.

Assegno unico figli a carico: quale genitore deve fare richiesta?

Come espressamente si legge sul sito Inps, la domanda per l’assegno unico figli a carico deve essere presentata “da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati”.

Non vi è differenza, dunque, tra padre o madre, l’importante è che il richiedente soddisfi i requisiti previsti dalla normativa:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Se entrambi i genitori soddisfano i requisiti appena elencati, non vi è differenza tra chi presenta la domanda: l’importo della prestazione sarà lo stesso in entrambi i casi.

Le modalità di calcolo dell’assegno unico, infatti, sono differenti da quelle utilizzate per gli ANF. Con il nuovo strumento viene preso in considerazione l’Isee, nel quale in ogni caso sono compresi entrambi i genitori, con alcune eccezioni.

Nel caso di coppie di genitori non sposati ma conviventi, entrambi figurano come componenti dello stesso nucleo familiare, in quanto comunque sono inseriti nello stesso stato di famiglia.

Per le coppie di genitori non sposati e non conviventi, invece, il genitore non convivente è comunque compreso nell’Isee, in qualità di componente aggregato al nucleo, a parte il caso in cui sussista una delle seguenti situazioni:

  • Se risulta sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro;
  • Se risulta avere figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
  • Se è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
  • Se è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
  • Se è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Eccetto i casi appena elencati, dunque, l’Isee - ricordiamo che per l’assegno unico è richiesto l’Isee minorenni - è sempre lo stesso sia quando a presentare domanda è la madre che quando è il padre. Di conseguenza, l’importo non varia a seconda di chi ne fa domanda.

Attenzione però: se si sceglie il pagamento con accredito su conto corrente è necessario che questo sia intestato, o cointestato, a colui che fa richiesta del beneficio. Diversamente è comunque possibile richiedere il pagamento con bonifico domiciliato.

Assegno unico figli a carico per genitori separati o divorziati: chi deve fare richiesta?

Per quanto riguarda i genitori separati o divorziati vale quanto detto sopra: l’importo non cambia, né se ne fa richiesta la madre né se la fa il padre.

Inoltre, la normativa tutela le coppie separate dando loro la possibilità di decidere liberamente se l’assegno unico debba essere pagato per intero al genitore che ne fa richiesta oppure se l’importo debba essere suddiviso, equamente, tra entrambi.

Nel dettaglio, la procedura stabilisce che:

  • al momento della domanda il richiedente indica la ripartizione di pagamento preferita, scegliendo tra il 100% al solo genitore o il 50% a entrambi;
  • nel secondo caso, potrà indicare direttamente la modalità di pagamento per l’altro genitore, compilando l’apposito campo. Diversamente sarà l’altro genitore a dover indicare come intende ricevere il 50% dell’assegno unico e fino a quando non lo fa tale quota verrà “congelata”. Come si legge sul sito dell’Inps, infatti, “il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’Inps”;
  • anche qualora il genitore richiedente indichi la prima preferenza di ripartizione, ossia il 100% per colui che ne fa richiesta, l’altro potrà comunque completare la domanda modificando tale opzione, passando dunque a un 50% per entrambi.

Questa procedura vale per tutti i genitori, e non solo per quelli separati o divorziati.

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