Assegno di mantenimento pagato dallo Stato: come accedere al Fondo di solidarietà

Isabella Policarpio

22/06/2020

11/01/2022 - 15:00

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Se l’ex non versa l’assegno di mantenimento, il coniuge in difficoltà può accedere al Fondo di solidarietà dello Stato, servono però precisi limiti di reddito. Tutto quello che c’è da sapere.

Assegno di mantenimento pagato dallo Stato: come accedere al Fondo di solidarietà

Può capitare che l’ex non versi l’assegno di mantenimento nonostante sia obbligato a farlo per accordi interni o per decisione del giudice. In questo caso se il coniuge beneficiario è in difficoltà economiche, esiste il Fondo di solidarietà dello Stato, un fondo messo a disposizione dal Ministero della Giustizia in via sperimentale per negli anni 2016- 2017.

In altre parole, lo Stato “anticipa” le somme spettanti per permettere al coniuge beneficiario di avere una vita dignitosa e provvedere alle spese necessarie, soprattutto per il mantenimento di figli minori o affetti da handicap grave.

Attualmente questo fondo di solidarietà per genitori in difficoltà non è più operativo, eppure spesso c’è chi parla di un ripristino delle sue funzioni dato che in via sperimentale era risultato utile. Nell’attesa di conferme da parte del Ministero, ecco come funziona e come si richiede.

Che cos’è il Fondo di solidarietà dello Stato?

Il suo nome completo è “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno” ed è una novità introdotta da qualche anno per tutelare i genitori in difficoltà dopo la separazione o il divorzio quando l’ex non paga il mantenimento, qualsiasi sia il motivo.

Il presupposto principale è che il beneficiario dell’assegno abbia figli minori a carico o maggiorenni con handicap certificati.

Questo fondo è stanziato e gestito dal Ministero della Giustizia al quale devono essere comunicate le domande di accoglimento e rifiuto.

Chi può ottenere l’assegno pagato dallo Stato: i requisiti

Per accedere al Fondo di solidarietà occorre soddisfare precisi requisiti. Il coniuge richiedente deve essere separato o divorziato e deve:

  • convivere con figli minori o figli maggiorenni con handicap grave;
  • non aver ricevuto l’assegno dall’ex;
  • avere un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 3.000 euro;
  • aver presentato la procedura di recupero del credito verso l’ex senza successo.

Come accedere al Fondo di solidarietà dello Stato

Il coniuge che presenta i requisiti di cui sopra e vuole chiedere l’accesso al Fondo di solidarietà deve fare domanda al tribunale del luogo di residenza, compilando i moduli già predisposti. Qui bisogna indicare:

  • nome, cognome, data di nascita, residenza del coniuge che non ha versato l’assegno;
  • gli estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme;
  • l’importo indicato dell’ISEE;
  • le somme che l’ex coniuge ha omesso di versare;
  • lo status di disoccupato oppure occupato del richiedente.

Nei 30 giorni successivi, il presidente del tribunale valuta l’ammissibilità o l’inammissibilità della domanda la trasmette al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia. In caso di accoglimento il coniuge riceve sul suo conto corrente la stessa somma che avrebbe dovuto versare l’ex, tuttavia questa non può mai essere superiore all’importo mensile dell’assegno sociale.

Entro 30 giorni il coniuge deve versare le somme al Ministero

Quanto versato dal Fondo di solidarietà verrà poi chiesto indietro all’ex coniuge che ha omesso di pagare l’assegno di mantenimento. Entro 30 giorni dal versamento della somma, il Ministero della Giustizia intima al coniuge inadempiente a restituire le somme altrimenti lo Stato potrà procedere al pignoramento dei beni.

Queste somme andranno a confluire nel Fondo di solidarietà statale così da poter aiutare altre famiglie in difficoltà economica.

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