Accompagnamento, l’Inps non può negare l’indennità per vizi di forma

Isabella Policarpio

19 Novembre 2019 - 09:39

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L’indennità di accompagnamento non può essere negata a chi è invalido al 100% nemmeno per vizi di forma della domanda. La Cassazione impone l’erogazione dell’assegno all’Inps. Ecco la sentenza.

Accompagnamento, l’Inps non può negare l’indennità per vizi di forma

L’indennità di accompagnamento per gli invalidi al 100% non può essere negata dall’Inps per mancanza o inesattezza dei requisiti di forma della richiesta. I giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che la situazione di fatto, ovvero l’inabilità totale del richiedente, supera gli eventuali vizi formali e quindi l’Inps e comunque tenuta ad erogare l’assegno.

Il caso di specie vede coinvolti una signora di Crotone contro l’Inps: l’istituto previdenziale aveva negato l’indennità di accompagnamento poiché il certificato medico presentato non era adeguatamente formulato, ma i giudici supremi hanno dato ragione alla signora. In questo modo si apre la strada ad una interpretazione meno rigida dei requisiti di forma per ottenere l’assegno, basta infatti che venga accertata l’invalidità totale, fisica o psichica, del richiedente.

Indennità di accompagnamento, superabili i vizi di forma della richiesta

Non bastano gli errori di forma a giustificare il rifiuto dell’Inps ad erogare l’assegno di accompagnamento. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza numero 29786 del 2019 (in allegato) in cui si è espressa sulla mancanza dei requisiti previsti per la corretta redazione della certificazione medica. In particolare, nel caso in esame il medico aveva omesso di indicare che il richiedente non era in grado di compiere gli atti di vita quotidiana in autonomia.

L’Inps, invece, di diverso avviso, aveva rifiutato la richiesta e proposto ricorso in Cassazione. Gli ermellini però hanno deciso di abbracciare un’interpretazione meno rigida della norma, dando rilievo alla concreta esistenza dell’invalidità piuttosto che ai requisiti formali chiesti dall’Inps.

Qui il testo pdf della decisione:

Corte di Cassazione, sentenza numero 29786 del 2019
Clicca qui per aprire il file

Nel motivare la sentenza, i giudici supremi hanno richiamato una precedente decisione - la numero 14412/2019 - nella quale era già stato ribadita la prevalenza della sostanza sulla forma. In altre parole, basta che la domanda sia idonea ad individuare la richiesta, l’invalidità al 100% e che la procedura amministrativa si svolgo regolarmente. Ragion per cui tutti gli altri vizi sono superabili.

Indennità di accompagnamento, il certificato medico

Per conoscere i requisiti necessari ad ottenere l’indennità dall’Inps e come fare domanda consigliamo la lettura della nostra guida dedicata all’assegno di accompagnamento. Qui ci dedicheremo al certificato medico, oggetto della decisione della Corte di Cassazione.

Alla base del beneficio economico infatti deve essere la comprovata inabilità o disabilità del richiedente, la quale deve essere provata con apposita certificazione medica. Il certificato può essere rilasciato anche dal medico di base e deve indicare esattamente:

  • dati anagrafici;
  • codice fiscale;
  • numero di tessera sanitaria;
  • natura della o delle patologie invalidanti;
  • diagnosi medica.

Ai fini della domanda dell’indennità, tale certificato vale al massimo 90 giorni, scaduti i quali si dovrà mostrare un nuovo certificato medico aggiornato.

L’assegno è riservato a chi viene riconosciuto il 100% di invalidità, per motivazioni fisiche o psichiche e l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore quindi di non poter compiere in autonomia gli atti di vita quotidiana.

Come abbiamo visto nella decisione in esame, la Cassazione ha aperto le strade ad una interpretazione meno rigida dei requisiti formali della domanda presentata all’Inps; quindi di fronte ad una invalidità al 100% l’assegno non potrà essere negato per mancanza dei requisiti formali.

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