Aspi e Mini Aspi: importi per il 2014, 2015, 2016, 2017. Ecco la guida dell’INPS

Valentina Pennacchio

04/09/2014

Una circolare dell’INPS nei giorni scorsi ha fornito chiarimenti sul calcolo degli importi di Aspi e Mini Aspi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

Aspi e Mini Aspi: importi per il 2014, 2015, 2016, 2017. Ecco la guida dell’INPS

Ieri è stata pubblicata una circolare INPS sul calcolo degli importi di Aspi e Mini Aspi per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017. La cirolare specifica che nell’ambito di applicazione di dette prestazioni a sostegno del reddito, entrate in vigore con la Legge Fornero, rientrano:

  • i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

In base al Decreto n. 79412/2014 (art. 2) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col MEF, le indennità Aspi ne Mini Aspi sono liquidate:

  • con riferimento all’anno 2014, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 40% della misura delle indennità, come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • con riferimento all’anno 2015, ai sensi dell’art. 3 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 60% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • con riferimento all’anno 2016, ai sensi dell’art. 4 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari all’80% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92/2012;
  • con riferimento all’anno 2017, ai sensi dell’art. 5 del Decreto interministeriale in argomento, in misura proporzionale all’aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 100% della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell’art. 2 della legge n. 92/2012.

Per le istruzioni operative e gli aspetti procedurali vi invitiamo a consultare la circolare n. 101/2014 dell’INPS.

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