Apprendistato: sanzioni per mancata formazione da parte del datore di lavoro

Simone Micocci

31 Ottobre 2017 - 16:00

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Il contratto di apprendistato stabilisce che il datore di lavoro debba formare l’apprendista, permettendogli di acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo. Ecco quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non adempie a quest’obbligo.

Apprendistato: sanzioni per mancata formazione da parte del datore di lavoro

Apprendistato: quali sanzioni per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di formazione?

Il contratto di apprendistato prevede che il datore di lavoro oltre a pagare la dovuta retribuzione all’apprendista debba garantirgli la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per le quali è stato assunto.

L’apprendistato, quindi, è un contratto di lavoro caratterizzato da un forte contenuto formativo e per questo per il datore di lavoro che non rispetta questi obblighi sono previste delle sanzioni piuttosto severe.

È la legge 92/2012 - la riforma del lavoro attuata dalla Fornero - a stabilire quali sono le norme che regolano i contratti di apprendistato. Per fare chiarezza sulle novità introdotte dalla riforma, allora il Ministero del Lavoro pubblicò una circolare informativa indicando quali sono le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non ottemperano l’obbligo formativo previsto dal contratto di apprendistato.

Circolare che ancora oggi è utile per capire cosa succede quando il datore di lavoro è responsabile della mancata formazione del proprio apprendista.

Sanzioni per il datore di lavoro per la mancata formazione

La legge 167 del 2011 - il Testo unico dell’apprendistato - prevede che, nel caso in cui il datore di lavoro venga meno all’erogazione “della formazione di cui sia esclusivamente responsabile”, è tenuto a erogare all’apprendista, oltre alla contribuzione versata, “quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.

Quindi, se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di formazione vengono meno tutti i vantaggi del contratto di apprendistato. Il datore di lavoro, infatti, non potrà più beneficiare delle agevolazioni contributive previste, poiché dovrà pagare per intero una contribuzione pari a quella dovuta per il livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal dipendente al termine del periodo di apprendistato, con una maggiorazione del 100% dell’importo.

Gli obblighi del datore di lavoro per ogni tipologia di contratto

È bene specificare che per l’applicazione di tale regime sanzionatorio è necessario che la formazione mancata sia di esclusiva responsabilità del datore di lavoro. Per questo è importante fare chiarezza su quali sono i vari margini di responsabilità datoriali in relazione alle diverse tipologie di contratto di apprendistato.

Di seguito i principali contratti di apprendistato con le relative implicazioni per il datore di lavoro.

  • Apprendistato per la qualifica o diploma professionale: in questo caso il datore di lavoro ha l’obbligo di permettere al lavoratore di seguire i percorsi formativi esterni all’azienda previsti della regolamentazione regionale, e di effettuare qualla parte di formazione interna aventualmente prevista da tale regolamentazione. È ovvio che, nel caso in cui la regione o l’ente incaricati di svolgere percorsi formativi non attivi tale servizio, al datore di lavoro non può essere attruibuita alcuna responsabilità.
  • Apprendistato di formazione trasversale: a questo proposito sono valide le disposizioni relative all’apprendistato per la qualifica professionale. Da precisare che, nel caso la regione renda facoltativa la formazione da parte del datore di lavoro, non sarà possibile l’adozione di sanzioni a carico di quest’ultimo. Al contrario, se il contratto collettivo di riferimento rimanda l’obbligo di formazione al datore di lavoro, potrebbe, in caso di mancato adempimento, incorrere nella sanzione disciplinare sopra esposta.
  • Apprendistato di tipo professionalizzante o di mestiere: anche per questo tipo di contratto la responsabilità del datore di lavoro si configura nel caso in cui non effettui la formazione interna in termini di “quantità, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale.”
  • Apprendistato di alta formazione e ricerca: anche in questo caso la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato è rimandata direttamente alle regioni. In sostanza, è possibile adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del datore di lavoro se, nonostante le disposizioni emesse dalla regione, non permetta al lavoratore il corretto svolgimento del percorso formativo.

Il recupero della formazione

Secondo la circolare del Ministero, una volta accertata la violazione delle disposizioni sui percorsi formativi, inizia una seconda fase di verifica al fine di recuperare, ove sia possibile, la formazione dell’apprendista.

La suddetta circolare del Ministero del Lavoro dispone, infatti, che il mancato svolgimento delle ore di formazione previste nel corso del primo anno di apprendistato non abbia come conseguenza un disconoscimento del rapporto e le relative sanzioni.

In sostanza, i datori di lavoro che non rispettano le regole saranno, almeno per il primo anno, perdonati.

Ma le cose cambiamo a partire dal secondo anno di apprendistato. Nel secondo anno infatti, si configura la violazione, nel caso in cui, sommando le ore del primo anno con le ore riferite ai mesi trascorsi del secondo anno (rispetto al momento della verifica), il datore di lavoro non abbia adempito ad almeno:

  • il 40% totale della formazione;
  • al 60% delle ore accumulate fino al terzo anno.

Se il datore di lavoro ha rispettato il numero minimo di ore, secondo queste disposizioni, l’ispettore impartisce le disposizioni per il recupero, entro un certo termine, delle ore mancanti. In caso di mancanza anche delle ore minime di formazione saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

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