Amnistia e indulto: novità in arrivo dalla Commissione Giustizia? Il testo dei ddl fermi al Senato

Simone Micocci

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Amnistia e Indulto: cosa aspettarsi dalla Commissione Giustizia del Senato? Ecco il testo dei 4 disegni di legge fermi ormai da troppo tempo.

Amnistia e indulto: novità in arrivo dalla Commissione Giustizia? Il testo dei ddl fermi al Senato

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Amnistia e indulto: dopo le ferie estive sono ripresi i lavori in Commissione Giustizia del Senato, ma per i 4 disegni di legge per la concessione dell’amnistia e l’indulto non ci sono ancora novità.

Ogni volta che si parla di amnistia e indulto ci vengono in mente i 4 disegni di legge presentati qualche anno fa alla Commissione Giustizia del Senato. Tuttavia, nonostante le novità riguardanti l’amnistia e l’indulto siano sempre molto attese, i lavori su un disegno di legge per la loro concessione sono fermi ormai da qualche anno.

Per questo motivo tutte le novità si riducono a semplici indiscrezioni sull’amnistia e l’indulto che poi non trovano nessuna applicazione pratica.

Come abbiamo sottolineato, però, qualcosa di concreto su cui lavorare c’è: infatti da qualche anno sono stati presentati 4 disegni di legge alla Commissione Giustizia del Senato che contengono delle novità importanti sul fronte dell’amnistia e dell’indulto.

Così come sta accadendo per il ddl Pannella, però, i lavori sui 4 disegni di legge sull’amnistia e l’indulto sono fermi. Infatti, il Governo al momento ha altre priorità ed inoltre sembra che il Premier Matteo Renzi non sia favorevole alla concessione dell’amnistia e l’indulto.

L’obiettivo della Commissione Giustizia del Senato è quello di racchiudere questi 4 ddl in un unico testo di legge e attuare le modifiche necessarie per far fronte all’allarme per il sovraffollamento delle carceri italiane. Nonostante sia molto difficile che ciò avvenga in questa legislatura, vediamo in cosa consistono i disegni di legge sull’amnistia e l’indulto in esame presso la Commissione Giustizia del Senato e quali novità potrebbero introdurre dopo che verranno approvati.

Amnistia e Indulto: le novità del disegno di legge n°20

Il DDL n°20 relativo alla “concessione di amnistia e indulto” è stato comunicato alla presidenza circa due anni fa, il 15 marzo del 2013. Questo DDL, di iniziativa dei senatori Manconi, Compagna, Corsini e Tronti, presenta delle novità molto importanti, come ad esempio:

  • concessione dell’amnistia per tutti i reati commessi entro il 14 marzo 2013 (la data potrebbe essere modificata) per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore a 4 anni;
  • ai fini del computo della pena per l’applicazione dell’amnistia non si tiene conto dell’aumento derivante dalla continuazione e dalla recidiva. Per il computo della pena quindi si tiene in considerazione solo quella stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
  • è concesso l’indulto per tutti quei reati commessi fino al 14 marzo 2013 (data modificabile) nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000€ per le pene pecuniarie;
  • concesso l’indulto per i reati commessi nella misura non superiore a 5 anni per tutti i malati di HIV e per chi risulta affetto da gravi forme di epatite, patologie oncologiche e altre gravi malattie.

Di seguito puoi scaricare il testo completo del DDL n°20:

Amnistia e Indulto: le novità del disegno di legge n°21

Sempre il 15 marzo 2013, i senatori Compagna e Manconi, presentarono il DDL n°21 in tema di amnistia e indulto. Questo DDL, molto simile al n°20, prevede la concessione dell’amnistia per tutti i reati per cui è stabilita una pena detentiva non superiore a 4 anni, per i reati previsti dall’articolo 57 del codice penale e per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale (salvo casi particolari):

  • 336 violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;
  • 337 resistenza a un pubblico ufficiale;
  • 372 falsa testimonianza;
  • 58 rissa;
  • 614 violazione di domicilio;
  • 640 truffa;
  • 648 ricettazione.

Questa legge, oltre a determinare le misure in cui può essere concesso l’indulto, ne specifica i casi in cui questo non può essere applicato. Nel dettaglio, l’indulto non potrà essere applicato per le pene previste dai seguenti articoli del codice penale:

  • 285 devastazione, saccheggio e strage;
  • 416-bis associazioni di tipo mafioso anche straniere;
  • 630, primo, secondo e terzo comma sequestro di persona a scopo di estorsione;
  • 644 usura;
  • 648-bis riciclaggio;
  • 73 produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Inoltre, il DDL definisce anche i casi in cui l’indulto può essere revocato, come ad esempio quando chi ne ha usufruito commette entro 5 anni un delitto colposo il quale riporti condanna detentiva superiore ai 2 anni. L’indulto viene revocato anche quando, entro dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione, lo straniero sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

Di seguito puoi scaricare il testo completo del DDL n°21:

Amnistia e Indulto: le novità del disegno di legge n°1081

D’iniziativa del senatore Barani e comunicato alla Presidenza in data 9 ottobre 2013, il disegno di legge n°1081 è molto importante, perché presenta delle modifiche importanti rispetto alla normativa attualmente in vigore sul tema dell’amnistia e dell’indulto.

Ecco i punti più importanti del DDL n°1081 sul tema dell’amnistia:

  • concessione per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore ai sei anni;
  • l’amnistia non si applica al 5 comma dell’articolo 151 del Codice Penale;
  • l’amnistia non può essere applicata quando l’interessato richiede non usufruirne;
  • ai fini del calcolo della pena per l’applicazione dell’amnistia si considera solo quella stabilita per ciascun reato consumato o tentato senza tener conto dell’aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest’ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa.

Ecco invece cosa prevede il DDL n°1081 sul tema dell’indulto:

  • è concesso indulto nella misura non superiore a 5 anni per le pene detentive e non non superiore a 8 anni a chi faccia completa divulgazione di tutti i fatti relativi a reati commessi durante la loro partecipazione in organizzazioni criminali con le modalità e nei termini stabiliti dall’articolo 5;
  • l’indulto non si applica per i delitti previsti dagli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage) e 422 (strage) del Codice Penale;
  • l’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro 5 anni un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni.

Di seguito puoi scaricare il testo completo del DDL n°1081:

Amnistia e Indulto: le novità del disegno di legge n°1115

L’ultimo DDL che domani verrà preso in esame è il n°1115, d’iniziativa dei senatori Buemi, Nencini e Longo comunicato alla presidenza il 17 ottobre 2013.

Così come gli altri 3, anche questo DDL prevede delle novità importanti sul fronte dell’amnistia e l’indulto, che potrebbero risolvere almeno in parte il problema del sovraffollamento delle carceri italiane.

L’articolo 1 del DDL n°1115 prevede la concessione dell’amnistia per tutti quei reati, commessi entro il 31 dicembre 2012 (data modificabile) per cui è stabilita una pena detentiva non superiore a 4 anni.

Inoltre, l’amnistia può essere concessa per ogni reato commesso entro il 31 dicembre purché presenti questi requisiti:

  • sia compreso nel titolo XIII del libro secondo del codice penale (delitti contro il patrimonio), eccettuati quelli di cui al comma 2
  • la sanzione prevista sia una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria
  • l’imputato si sia adoperato per risarcire anche parzialmente il danno ovvero si sia adoperato per elidere o attenuare, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. La valutazione del giudice, competente ai sensi del comma 3, opera a tal fine tenendo conto delle condizioni economiche e sociali del beneficiario, utilizzando i dati reddituali disponibili per l’ultimo decennio

L’indulto, invece, secondo questo DDL dovrebbe essere concesso per tutti i reati commessi fino al 31 dicembre 2012, con commutazione della pena detentiva pari o inferiore a quattro anni in lavoro sostitutivo di pubblica utilità, ai sensi del comma 2, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • il beneficiario ne abbia fatto richiesta
  • la richiesta contenga la dichiarazione irretrattabile, dell’interessato, di disponibilità a svolgere il lavoro sostitutivo di pubblica utilità.

Di seguito puoi scaricare il testo completo del DDL n°1115:

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