Altre novità IVA 2013 in merito a Legge di Stabilità e Decreto Sviluppo

Daniele Sforza

7 Febbraio 2013 - 16:19

Altre novità IVA 2013 in merito a Legge di Stabilità e Decreto Sviluppo

Fino ad ora ci siamo occupati delle più importanti novità IVA 2013, ma non abbiamo ancora trattato alcuni argomenti che fanno riferimento alla Legge di Stabilità 2013 e al Decreto Sviluppo 2012 Bis. Le modifiche di cui abbiamo già parlato nei consueti approfondimenti IVA 2013 (e a tal proposito vi invitiamo a leggere anche l’articolo "IVA 2013, aumento aliquota: cosa cambia da luglio per imprese, professionisti e famiglie") hanno la missione sostanziale di semplificare gli adempimenti burocratici ed evitare manovre scorrette sotto l’aspetto fiscale; tuttavia vi sono anche altri elementi da tenere in considerazione. Andiamo a vederli.

Aliquota IVA sui servizi sociali, sanitari ed educativi

Appurato che da luglio 2013 l’aliquota IVA ordinaria aumenterà di 1 punto percentuale, passando dal 21% al 22%, e che la ridotta e la super-ridotta resteranno immutate rispettivamente al 10% e al 4%, diverso il discorso risulta relativamente all’aliquota IVA sui servizi sociali, sanitari ed educativi, per le cui prestazioni effettuate da cooperative, enti mutualistici e relativi consorzi, l’aliquota IVA registrerà un aumento, passando dal 4% al 10%. L’entrata in vigore della nuova normativa riguarderà quelle operazioni eseguite in base ai contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 31 dicembre 2013.

Imponibilità delle operazioni finanziarie di gestione individuale dei portafogli

Dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di gestione individuale di portafoglio finanziario sono diventate imponibili ad aliquota ordinaria e dunque uscite dal regime di esenzione. Tale nuova norma si riferisce a una sentenza della Corte di Giustizia UE, che, poiché non tutte le prestazioni rese al cliente sono detassate (come i servizi di consulenza), ha decretato che la gestione individuale di portafoglio non debba più essere esente dall’IVA. Il motivo sostanziale consiste nel fatto che in queste operazioni non sussiste la predominanza di un elemento rispetto a un altro. Di un’attività, non si possono pertanto scindere le singole prestazioni.

Attività in house esenti Iva

Analizzando la normativa, si può notare come non siano considerate attività commerciali le operazioni svolte dagli enti pubblici, quali possono essere Stato, Regioni, Province, Comuni e "dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità". Ma nel caso in cui una società in house svolga un’attività commissionata dal Comune? Il criterio di non commerciabilità vale anche per loro, visto che la commissione da parte di un ente pubblico a una società in house, rientra nell’attività prevista dalla normativa. In base a quest’ultima, infatti, l’ente di diritto pubblico citato in precedenza risulta essere qualsiasi organismo istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, che non abbia carattere commerciale e la cui attività sia sovvenzionata in maggiorata dallo Stato o da altri enti pubblici del territorio o di diritto pubblico.

Servizi di riscossione con Iva

L’attività di riscossione dei tributi non è più esente dall’imponibilità ad aliquota ordinaria. L’esonero rimane solamente per l’attività di versamento effettuata dalle banche, ovvero i compensi percepiti da queste ultime, e solo da queste ultime (sono dunque esclusi gli intermediari abilitati), in merito ai servizi di pagamento per conto dei contribuenti. Tale novità provocherà un aumento di spesa agli enti locali riguardante il versamento IVA sugli aggi corrisposti agli affidatari della riscossione dei tributi locali. Le attività in house restano esenti da questo aumento, come spiegato in precedenza.

Depositi IVA

Si registra una maggiore flessibilità per ciò che concerne il deposito IVA. Tra le novità più sostanziali, figura senz’altro quella relativa all’assoluzione definitiva dell’IVA, nel caso in cui risulti correttamente posta in essere la pratica di autofatturazione, riguardante l’estrazione della merce per l’immissione in consumo nel territorio dello Stato;

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Così come coloro i quali appartengono alla grande distribuzione, anche un diverso tipo di soggetti potrà beneficiare della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri. Questi altri soggetti, tuttavia, devono rispettare determinati parametri: ovvero, devono far parte di un gruppo societario che opera sul territorio con più punti vendita e che realizza un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro;

Obbligo di compilare lo spesometro per i piccoli agricoltori

Anche i piccoli agricoltori dovranno comunicare in via telematica le operazioni rilevanti ai fini IVA entro il 30 aprile 2013.

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