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IVA 2013, aumento aliquota: cosa cambia da luglio per imprese, professionisti e famiglie
martedì 5 febbraio 2013, di
L’aumento IVA dal 21% al 22% previsto dalla Legge di Stabilità 2013 ha fatto e continua a far discutere, ma cosa cambia per le imprese i professionisti, per la cessione di beni mobili e immobili, il calcolo dei contributi e la ritenuta d’acconto? Andiamo a vedere.
Aumento aliquota IVA: Cosa cambia dal 1° luglio 2013?
Dal 1° luglio 2013, dunque, scatterà l’aumento dell’IVA al 22%, tuttavia occorrono alcune precisazioni a riguardo: prendiamo ad esempio il caso delle cessioni di beni mobili. Qualora la consegna o la spedizione sia stata fatturata o pagata prima del 1° luglio, non dovrà essere applicata l’aliquota maggiorata al 22%, mentre se la spedizione è avvenuta dal 1° luglio e non è ancora stata pagata né fatturata, sarà necessario applicare l’IVA al 22%. Lo stesso vale per la cessione dei beni immobili.
Nel caso in cui il pagamento avvenga in 2 parti, ovvero tramite acconto e saldo, soprattutto nell’eventualità in cui la consegna di un bene sia ritardata a dopo luglio 2013, l’aliquota IVA potrebbe variare in base al periodo di riferimento. Ad esempio, se un soggetto paga l’acconto entro il 30 giugno 2013, il beneficiario emetterà IVA al 21%, ma se il saldo viene pagato dal 1° luglio 2013, l’aliquota IVA da applicare sarà al 22%. Il soggetto che aspetta un bene la cui consegna è prevista per dopo luglio 2013, sarà dunque più propenso a pagare un acconto anche nel caso in cui non abbia ricevuto il bene, a patto che questo avvenga prima del 1° luglio 2013: pagare l’acconto prima di suddetta data, infatti, significherebbe risparmiare una determinata cifra, cosa che non avverrebbe se si decidesse di pagare l’intero importo dopo il 1° luglio 2013.
Per ciò che concerne i professionisti, invece, l’aumento dell’IVA al 22% non riguarderà la base imponibile dei contributi integrativi delle Casse professionali o del contributo alla gestione separata Inps da calcolare sul guadagno e sui rimborsi spese, così come non riguarderà neppure la ritenuta d’acconto, per cui resterà invariata al 20%.
Un’altra novità importante riguarderà l’emissione degli scontrini, i quali dovranno essere aggiornati con la nuova aliquota IVA, sebbene non vi sia l’obbligo di riportare sullo stesso la suddetta maggiorazione. Farà fede la data, che distinguerà gli scontrini emessi prima e dopo il 1° luglio.
Riepilogo delle modifiche
L’aliquota al 10% non è stata invece modificata dalla Legge di Stabilità, così come l’aliquota super ridotta al 4%.
Esemplificando, quindi, redigiamo un breve riepilogo delle modifiche:
| Aliquota | Fino al 30 giugno 2013 | Dal 1° luglio 2013 |
|---|---|---|
| Ordinaria | 21% | 22% |
| Ridotta | 10% | 10% |
| Super ridotta | 4% | 4% |