Agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati: serve la residenza all’estero per almeno 24 mesi

Isabella Policarpio

11 Novembre 2019 - 11:54

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I lavoratori impatriati hanno diritto ad agevolazioni fiscali se residenti all’estero per almeno due periodi d’imposta. Il requisito si applica anche a chi è soggetto ai privilegi e alle immunità europee. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati: serve la residenza all’estero per almeno 24 mesi

Per i lavoratori impatriati il Fisco prevede delle agevolazioni se trasferiscono la residenza fiscale in Italia e vi rimangono per un periodo non inferiore a 5 anni. Il requisito imprescindibile per ottenere gli sconti è che il lavoratore richiedente non sia stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti alla presentazione della domanda.

L’Agenzia delle Entrate si è recentemente espressa sulla corretta individuazione dei requisiti, in particolare su chi è soggetto all’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea. Il caso di specie riguarda un giovane impiegato nella Banca europea degli investimenti di Lussembrugo al quale l’Ade ha negato le agevolazioni fiscali per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa italiana.

Tutti i dettagli sul tema nella risposta ad interpello numero 475 e i presupposti per ottenere le misure fiscali di favore.

Agevolazioni per lavoratori impatriati: servono 24 mesi di lavoro all’estero

La normativa italiana prevede importanti benefici fiscali per i lavoratori che dopo un periodo all’estero decidono di tornare in Italia e di stabilirvi la residenza fiscale. Tali agevolazioni permettono di pagare l’Irpef e le addizionali solo sulla parte di reddito imponibile, con sgravi fino al 90%.

Può beneficiare del Regime speciale per lavoratori impatriati solo chi dimostra di aver lavorato all’estero per almeno 24 mesi e di voler restare in Italia per un periodo minimo di 5 anni successivi alla domanda.

A tal proposito è significativa la risposta ad interpello numero 475 dell’Agenzia delle Entrate che ribadisce i requisiti di cui sopra e fissa i criteri da applicare nei confronti di chi è stato soggetto all’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea.

Nel caso di specie, l’iterpellante, impiegato a Lussemburgo presso la Banca europea degli investimenti dall’ottobre del 2017, chiedeva alle Entrate la conferma dei requisiti di accesso agli sgravi poiché intenzionato a rimpatriare. L’Amministrazione finanziaria però ha smentito la pretesa negando la sussistenza delle condizioni stabilite dalla normativa italiana vigente. Qui i dettagli della risposta ad interpello numero 475 dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello numero 475/2019
Clicca qui per maggiori dettagli sull’applicazione del Regime speciale per lavoratori impatriati

In sostanza, l’applicazione del regime agevolato non è estendibile in questo caso poiché la residenza fiscale del richiedente nell’anno d’imposta 2018-2019 risulta ex lege stabilita in Italia e non all’estero.

Agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati: requisiti e sgravi fiscali

Quella delle agevolazioni per i lavoratori che scelgono di voler tornare in Italia è un’importante misura fiscale creata per arginare il triste fenomeno della “fuga dei cervelli” e spingere chi lavora all’estero a cambiare idea. Nel dettaglio il Regime speciale per i lavoratori impatriati, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo numero 147 del 2015, prevede che chi torna nel nostro Paese beneficia di importanti sconti fiscali per 5 anni a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia. Lo sconto fiscale è tutt’altro che simbolico: si tratta dell’esclusione dal reddito complessivo ai fini Irpef che va dal 50% al 90% a seconda dei casi.

Per accedere alle agevolazioni occorre soddisfare precisi requisiti:

  • residenza all’estero nei 2 periodi di imposta precedenti alla richiesta;
  • impegno a restare in Italia per almeno 5 anni dopo il rientro con il trasferimento della residenza fiscale.

Se l’Amministrazione finanziaria accerta la mancanza di una delle condizioni di cui sopra il beneficio decade immediatamente.

Precisiamo che si considerano residenti in Italia coloro che risultano iscritti negli elenchi dell’anagrafe della popolazione residente da almeno 183 giorni (184 se l’anno è bisestile) o hanno il domicilio o la residenza sul territorio italiano. Tali condizioni sono alternative tra loro e per ottenere il regime di favore basta una sola di esse.

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