Acquisti online di prodotti difettosi: cosa fare? Ecco come difendersi

Guendalina Grossi

2 Marzo 2018 - 16:03

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Se abbiamo acquistato online un prodotto, ma una volta che quest’ultimo ci viene consegnato ci rendiamo conto che è difettoso cosa possiamo fare? Ecco quali regole deve rispettare il venditore.

Acquisti online di prodotti difettosi: cosa fare? Ecco come difendersi

Negli ultimi anni l’acquisto online è molto utilizzato in quanto consente di comprare oggetti tranquillamente da casa senza il bisogno di doversi recare in negozio.

La vendita online rientra nei contratti della vendita a distanza e quindi segue tutte le regole imposte dal Codice del consumo.

Ma cosa succede se una volta che il prodotto ci viene consegnato e scopriamo che ha un difetto? La legge cerca di tutelare il consumatore e prevede quindi delle soluzioni nel caso in cui il bene che si acquista presenta un difetto di conformità. La prima cosa che il consumatore deve fare quando si rende conto che il bene che ha acquistato online è difettoso è comunicarlo al fornitore.

Vediamo insieme quindi quali sono le regole che il venditore deve rispettare nel caso in cui l’acquirente gli comunica che l’oggetto che ha acquistato presenta dei difetti.

I diritti del consumatore

La legge prevede che nel caso in cui il consumatore si accorga che un prodotto che ha acquistato online presenta un difetto di conformità può richiedere la riparazione o la sostituzione della merce.

È il venditore che deve provvedere a riparare o a sostituire il prodotto acquistato dal consumatore in tempi ragionevoli e senza far pagare alcuna spesa all’acquirente.

Il consumatore inoltre può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita nei casi in cui:

  • la riparazione o la sostituzione del prodotto è troppo costosa o impossibile da realizzare;
  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del prodotto entro un termine adeguato anche alle necessità dell’acquirente;
  • la sostituzione o la riparazione effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti all’acquirente.

Il consumatore, però, per ottenere la riparazione o la sostituzione del bene acquistato - oppure per assicurarsi la riduzione del prezzo - deve obbligatoriamente avvisare il venditore del difetto entro due mesi dalla scoperta del vizio.

Se entro il suddetto termine il consumatore non procede alla contestazione quest’ultimo perderà il diritto di richiedere la riparazione o la sostituzione - oppure la riduzione del prezzo - a meno che il venditore non riconosca l’esistenza del difetto stesso.

Il diritto al risarcimento del danno

Oltre alla possibilità di richiedere al venditore la riparazione o la sostituzione della merce acquistata il consumatore nel caso in cui l’oggetto non offre una sufficiente garanzia di sicurezza ha diritto al risarcimento del danno.

In questo caso però il consumatore non dovrà rivolgersi al fornitore bensì al produttore che è colui che ha fabbricato la merce in questione.

Se non si riesce a risalire al produttore che ha fabbricato il bene, la responsabilità può comunque ricadere sul venditore nel caso in cui quest’ultimo, passati tre mesi dalla richiesta dell’acquirente, non gli abbia fornito il domicilio o l’identità della persona che gli ha fornito il prodotto.

Il consumatore può richiedere al produttore il risarcimento del danno cagionato:

  • dalla morte di una persona o da lesioni personali;
  • a una cosa diversa dal prodotto difettoso che sia stato distrutto o deteriorato.

Il diritto al risarcimento si prescrive in 3 anni che decorrono dal momento in cui la persona danneggiata viene a conoscenza del danno.

Il danneggiato è obbligato a chiedere il risarcimento del danno entro 10 anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione l’oggetto che ha causato il danno.

Non solo: la persona danneggiata se intende avvalersi del diritto al risarcimento deve proporre una domanda giudiziale che deve essere presentata al giudice per evitare la decadenza dello stesso.

Argomenti

# Legge

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