Aborto: la proposta della Lega sull’adozione del concepito

Isabella Policarpio

27 Marzo 2019 - 09:24

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Aborto, la Lega vuole rendere adottabile anche il concepito, ma l’opposizione difende la legge 194. Cosa prevede la proposta, articolo per articolo.

Aborto: la proposta della Lega sull’adozione del concepito

La legge sull’aborto potrebbe cambiare. Infatti, 50 deputati della Lega hanno presentato una proposta che modifica parzialmente la legge n. 194/1978 che ha legalizzato l’aborto in Italia.

La proposta si articola in 7 punti e prevede l’adozione del concepito come metodo per contrastare gli aborti che, secondo le statistiche, dal 1978 ad oggi sono stati 6 milioni. L’obiettivo della riforma dell’aborto sarebbe quello di coniugare il desiderio di molte coppie di adottare un bambino con quello di chi, invece, considera la gravidanza come “indesiderata”. L’adozione del concepito può essere ritirata in ogni momento, fino a 7 giorni dopo la nascita del bambino.

Ma l’opposizione e lo stesso Matteo Salvini, leader del Carroccio, prendono le distanze dalla proposta. Vediamo cosa prevede il testo presentato alla Camera e come potrebbe cambiare la legge sull’aborto, articolo per articolo.

Proposta anti-aborto, il concepito diventa adottabile. Cosa prevede il testo?

La proposta di legge che modifica la legge sull’aborto, presentata alla Camera lo scorso ottobre, vuole cambiare la legge n. 194 sulla legalizzazione dell’aborto. Il punto saliente della proposta è l’adozione del concepito, rimedio - secondo i leghisti promotori - all’utilizzo dell’aborto per evitare gravidanze indesiderate.

Nel dettaglio, la proposta di legge si compone di 7 articoli, che prevedono:

  • articolo 1) una donna per la quale la gravidanza/maternità comporta un rischio serio alla salute di natura psico-fisica, o in relazione alle condizioni sociali, economiche e familiari, può ricorrere alla procedura di adozione del concepito come metodo alternativo all’aborto del feto;
  • articolo 2) consultori, medici e ospedali hanno l’obbligo di informare per iscritto le gestanti della possibilità di ricorrere all’adozione del concepito come metodo alternativo all’interruzione di gravidanza;
  • articolo 3) la procedura di adozione del concepito viene seguita dal Tribunale dei minori competente nel luogo di residenza della madre o della sede del consultorio. Il Tribunale deve convocare la gestante entro 3 giorni dalla richiesta. La richiesta di adozione può essere revocata in ogni momento e fino a 7 giorni successivi al parto;
  • articolo 4) le coppie che vogliono adottare il concepito devono farne apposita domanda al Tribunale dei minori. La richiesta deve specificare anche la volontà di procedere all’adozione in caso di malformazioni o anomalie del bambino. Ogni domanda vale 5 anni e può essere rinnovata;
  • articolo 5) in base alle domande ricevute, il Tribunale dei minori deve individuare la coppia idonea a procedere all’affidamento preadottivo, entro e non oltre 7 giorni dalla nascita del bambino. La coppia deve avere la residenza a non meno di 500 km dal luogo della nascita;
  • articolo 6) il Tribunale dei minori che ha predisposto l’adozione deve vigilare per 2 anni (prorogabili) sul buon andamento dell’affidamento e sull’idoneità dei genitori adottivi;
  • articolo 7) trascorsi 2 anni di affidamento preadottivo, il pubblico ministero decide sull’adozione. Nel caso in cui nei 2 anni i coniugi si siano separati o divorziati, il pm può decidere a quale dei genitori concedere l’adozione, sempre nell’interesse del minore.

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