Licenziato per aver preso il resto del caffè, poi restituito: un caso che dimostra come la legge tuteli i lavoratori dai licenziamenti sproporzionati.
Si può essere licenziati, in assenza di altri comportamenti rilevanti, ad esempio per essersi appropriati di una somma davvero minima, pari a 1,60 euro di resto?
Assolutamente sì: è già successo e potrebbe anche ripetersi, visto che non si può escludere a priori che un datore di lavoro decida di appigliarsi a un motivo apparentemente futile per rescindere unilateralmente il contratto.
Questo, però, non significa che il lavoratore non possa opporsi. Un conto, infatti, è che il licenziamento possa essere intimato; un altro è che possa poi essere considerato legittimo. In Italia non è ammesso il licenziamento per futili motivi (salvo eccezioni): quando la risoluzione del rapporto dipende da un comportamento disciplinare del lavoratore, è necessario che la condotta sia sufficientemente grave da giustificare la sanzione più pesante, ossia la perdita del posto di lavoro.
E laddove tra azienda e lavoratore non vi sia accordo sulla gravità della violazione commessa, sarà il giudice a intervenire. È il caso di quanto accaduto a un lavoratore licenziato, come anticipato, per appena 1,60 euro di resto, peraltro neppure appartenenti all’azienda.
Una vicenda che ha fatto molto parlare di sé e che rientra esattamente nella casistica appena descritta: una decisione sproporzionata da parte dell’azienda e il Tribunale che riconosce il licenziamento come illegittimo. Ma qui è bene approfondire un aspetto importante, perché a differenza di quanto si potrebbe pensare il lavoratore non ha comunque ottenuto il reintegro in azienda, ma solamente il diritto al risarcimento. Scopriamo perché.
Perché il lavoratore è stato licenziato
Come anticipato, la vicenda riguarda un lavoratore impiegato in un’azienda metalmeccanica della provincia di Brescia, licenziato dopo essersi appropriato di 1,60 euro rimasti nel distributore automatico del caffè.
Secondo quanto ricostruito, il lavoratore avrebbe trovato la somma nella macchinetta e l’avrebbe presa, salvo poi restituirla poco dopo. Un comportamento che l’azienda ha ritenuto comunque grave, tanto da contestargli l’appropriazione indebita della somma e procedere con il licenziamento disciplinare.
A rendere ancora più particolare la vicenda è il fatto che il denaro non apparteneva direttamente all’azienda, ma alla società che gestiva i distributori automatici. Inoltre, l’importo era evidentemente minimo e non risultavano precedenti disciplinari a carico del lavoratore, in servizio da molti anni.
Proprio questi elementi sono poi diventati centrali nella valutazione del giudice, chiamato a stabilire se una condotta di questo tipo potesse davvero giustificare la perdita del posto di lavoro.
Cosa ha deciso il Tribunale
Come si potrebbe facilmente intuire, il Tribunale di Brescia ha dato ragione al lavoratore, ritenendo il licenziamento illegittimo perché sproporzionato rispetto alla condotta contestata.
Secondo il giudice, infatti, anche volendo considerare censurabile il comportamento del dipendente, l’azienda non poteva arrivare direttamente alla sanzione più grave, ossia la perdita del posto di lavoro. A pesare nella decisione sono stati diversi elementi: la modestissima entità della somma, pari ad appena 1,60 euro, la restituzione del denaro, l’assenza di precedenti disciplinari in oltre 14 anni di rapporto e il fatto che quelle monete non appartenessero direttamente all’azienda, ma alla società proprietaria dei distributori automatici.
Il Tribunale ha inoltre ridimensionato anche l’altra contestazione mossa al lavoratore, relativa alle presunte minacce nei confronti di un collega. Sul punto, la contestazione è stata ritenuta generica e lo stesso collega avrebbe parlato di un comportamento sgarbato, ma non minaccioso.
Da qui la conclusione: il licenziamento è stato considerato sproporzionato rispetto alla gravità complessiva dei fatti. Questo, però, non ha portato alla reintegra del lavoratore in azienda.
La ragione sta nel fatto che, secondo quanto emerso, il dipendente non aveva chiesto al giudice di essere reintegrato nel posto di lavoro, ma aveva domandato una tutela di tipo economico. Il Tribunale, quindi, pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, non ha disposto il rientro in servizio, ma ha dichiarato risolto il rapporto e condannato l’azienda a corrispondere al lavoratore un’indennità pari a 18 mensilità.
Cosa dice la normativa in Italia
Il caso di specie è importante perché dimostra come la legge possa tutelare i lavoratori da decisioni datoriali sproporzionate o irragionevoli.
Quando un licenziamento disciplinare viene disposto per un comportamento che non appare sufficientemente grave da giustificare la perdita del posto di lavoro, il lavoratore può impugnarlo. A quel punto spetta al giudice valutare se la sanzione espulsiva sia davvero proporzionata rispetto alla condotta contestata.
Ma attenzione: l’illegittimità del licenziamento non comporta sempre e automaticamente il reintegro. In molti casi la tutela riconosciuta al lavoratore è di tipo economico, anche perché situazioni di questo genere possono comunque compromettere il rapporto con l’azienda. Non sappiamo cosa abbia portato il lavoratore, nel caso specifico, a non chiedere neppure la reintegra, ma è evidente che dopo un licenziamento disciplinare poi impugnato non sempre esistono le condizioni per riprendere il rapporto da dove si era interrotto.
In generale, oggi la reintegra rappresenta una tutela prevista solo in determinate ipotesi. Può trovare spazio, ad esempio, nei casi di licenziamento nullo o discriminatorio, come quello intimato per ragioni sindacali, politiche, religiose, razziali, di sesso, età, disabilità, maternità, paternità o matrimonio. Lo stesso vale per il licenziamento orale, visto che la legge richiede la forma scritta.
La reintegra può inoltre essere riconosciuta quando il fatto contestato al lavoratore risulta insussistente, oppure quando il contratto collettivo prevede per quella specifica condotta una sanzione conservativa, come una multa o una sospensione, e non il licenziamento.
Un discorso simile vale per alcuni licenziamenti economici. Dopo l’intervento della Corte costituzionale, la reintegra può essere riconosciuta anche quando viene dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale posto dall’azienda alla base del recesso. Si pensi al caso in cui il datore di lavoro dichiari di aver soppresso una posizione, ma in giudizio emerga che quella posizione in realtà non è mai stata eliminata.
Diverso, invece, è il caso in cui il licenziamento sia illegittimo ma non rientri in una delle ipotesi che consentono il ritorno in azienda. In questi casi la conseguenza principale resta il risarcimento, con un’indennità economica determinata dal giudice secondo le regole applicabili al rapporto di lavoro.