Tregua fiscale e definizione agevolata con ravvedimento speciale, ecco gli esclusi

Patrizia Del Pidio

31/01/2023

31/01/2023 - 09:34

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La Legge di bilancio 2023 ha introdotto diversi strumenti per la nuova tregua fiscale da cui, però, alcuni contribuenti restano esclusi.

Tregua fiscale e definizione agevolata con ravvedimento speciale, ecco gli esclusi

Anche se non si parla d’altro che dirottamazione delle cartelle, la misura che dovrebbe essere veramente protagonista delle definizioni agevolate è il ravvedimento speciale. Che poi è la vera novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e che permette di sanare le violazioni pagando solo un diciottesimo del minimo delle sanzioni previste dalla Legge. Oltre, ovviamente, all’imposta dovuta e agli interessi.

Si tratta, quindi di una definizione agevolata dedicata a violazione di natura tributaria che siano diverse da quelle che sono state rilevate da controlli automatizzati delle dichiarazioni (in quel caso, infatti, si rientra in un’altra tipologia di agevolazione e in un’altra definizione agevolata).

I confini del ravvedimento speciale

Regolarizzare la propria posizione pagando solo un diciottesimo dell’imposta applicabile, sicuramente fa del ravvedimento speciale una definizione più che agevolata. Purtroppo i suoi confini di applicazione hanno dei limiti bene precisi e gli esclusi dalla possibilità di utilizzarlo sono molti.

Uno dei presupposti principali per poter utilizzare il ravvedimento speciale è quelli di regolarizzare la posizione dell’anno oggetto di irregolarità anche tardivamente. Ma non tutte le posizioni possono essere regolarizzate. Il primo paletto è fissato dal limite temporale di applicazione dell’agevolazione visto che il ravvedimento speciale è applicabile a violazioni relative a periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 o precedenti.

Ne rimangono, quindi, escluse, intanto, tutte le regolarizzazione che riguardano il 2022.

Le limitazioni del ravvedimento speciale non finiscono qui

Ma oltre al periodo temporale, il ravvedimento speciale pone delle limitazioni anche sulle irregolarità sanabili. Intanto, come anticipato in apertura, sono escluse dalla possibile regolarizzazione tutte quelle violazioni che sono oggetto di rilevamento di controlli automatizzati delle dichiarazioni. Ma non solo.

La regolarizzazione in oggetto non può essere applicata neanche nei seguenti casi:

  • in base al comma 176 non può essere applicata per regolarizzare l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute al di fuori del territorio italiano;
  • non si applica a violazioni che non riguardino irregolarità, infrazioni e inosservanza degli obblighi e degli adempimenti che portano alla determinazione del reddito imponibile, dell’imposta dovuta o il suo pagamento;
  • non si applica su errori e difformità rilevati da controlli eseguiti solo sulla base di dati forniti dal contribuenti o su errori di calcolo;
  • non può essere applicata ai ravvedimenti già effettuati alla data dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio e, quindi, non è possibile chiedere il rimborso delle eventuali rate già versate.

Le violazioni antecedenti il 2019 e il problema dell’esclusione

Proprio da quanto detto fino ad ora consegue che tutte le violazioni possibilmente contestabili anche relative a periodi antecedenti al 2019 non sono definibili se non è stata notificata l’irregolarità. Questo non tanto per assenza dell’avviso bonario ma proprio perché il ravvedimento speciale non può essere applicato a violazioni rilevabili dal controllo cartolare (ovvero della dichiarazione stessa).

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