L’assunzione di un dipendente impone una serie di documenti che quest’ultimo deve fornire all’azienda per gestire correttamente il rapporto.
Si parte dalla carta di identità e dal tesserino sanitario contenente il codice fiscale, necessari per procedere alla comunicazione di assunzione con modello «UnificatoLav» o «UniLav».
A seguire il modulo Tfr2 per esprimere la scelta riguardante la destinazione del trattamento di fine rapporto e la dichiarazione ai fini delle detrazioni di imposta cosiddetto «modello D23» utile per esprimere le scelte su:
- Aliquota Irpef;
- Detrazioni da lavoro dipendente;
- Detrazioni per carichi di famiglia;
- Trattamento integrativo.
Esistono tuttavia una serie di altri documenti ed informazioni, spesso trascurati, necessari per gestire correttamente il rapporto. Analizziamo in dettaglio quali.
Cinque documenti e informazioni da chiedere al lavoratore prima dell’assunzione
Congedi per la formazione extralavorativa
Ai sensi dell’articolo 5, Legge 8 marzo 2000 numero 53, i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto non retribuita per congedi formativi finalizzati:
- Al completamento della scuola dell’obbligo;
- Al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- Alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.
Il periodo di assenza non può eccedere gli 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Un’informazione di questo tipo dev’essere richiesta al lavoratore in caso di assunzione. L’interessato dovrà fornire il dettaglio dei periodi di congedo già fruiti con altre aziende.
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Periodi di congedo straordinario
I lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile, hanno diritto ad un congedo straordinario con retribuzione a carico dell’Inps, anticipata in busta paga dal datore di lavoro il quale la recupera poi in F24 sui contributi da versare all’Istituto.
L’assenza spetta secondo l’ordine di priorità e le condizioni di seguito descritte (in particolare, se l’avente diritto in via prioritaria manca, è deceduto o è portatore di patologie invalidanti, il diritto spetta al soggetto rientrante nella categoria successiva):
- Coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, a patto che ricorra il requisito della convivenza;
- Genitori naturali, adottivi o affidatari, in caso di mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti del coniuge;
- Figlio convivente, a fronte di mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei genitori;
- Fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei figli;
- Parenti o affini entro il 3° grado conviventi, in caso di mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei fratelli o sorelle.
Il lavoratore interessato ha diritto al congedo entro una durata massima complessiva di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, per ciascun soggetto disabile. Tale limite costituisce anche quello complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona disabile.
In sede di assunzione è pertanto consigliabile avere dal dipendente l’informazione sui giorni di congedo già fruiti per un determinato familiare disabile.
Periodi di congedo non retribuiti per gravi motivi
Il lavoratore ha la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi relativi alla situazione personale:
- Propria o del convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica);
- Dei parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
- Dei seguenti soggetti (anche non conviventi) come coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi) e, in loro mancanza, discendenti prossimi, adattanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali.
Per gravi motivi si intendono:
- Le necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti sopra indicati;
- Le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell’assistenza dei soggetti citati;
- Le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorre il dipendente medesimo.
In aggiunta, il congedo spetta per tutte quelle situazioni, riferite ai soggetti citati (con esclusione del richiedente) derivanti da patologie acute o croniche che:
- Determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- Richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- Richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Dal momento che l’assenza spetta per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, in sede di assunzione l’azienda è tenuta a chiedere se e, per quanti giorni, l’interessato ha fruito del congedo in parola.
Detrazione Tfr
In caso di:
- Tfr con un reddito di riferimento non superiore a 30 mila euro;
- Rapporti a termine di durata non superiore a 2 anni;
spetta un’apposita detrazione fiscale, da applicare in sede di calcolo del Trattamento di fine rapporto.
La detrazione in questione è pari a:
- 70,00 euro in caso di reddito di riferimento non superiore a 7.500,00 euro;
- 50,00 euro + il risultato di [20 * (28.000 - reddito di riferimento) / 20.500] in caso di reddito di riferimento superiore a 7.500 ma non a 28.000 euro;
- 50,00 euro * (30.000 - reddito di riferimento) / 2.000 se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 ma non a 30.000 euro.
La misura fiscale è riconosciuta dai datori di lavoro in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta. Il dipendente deve informare la nuova azienda circa l’eventuale fruizione o meno della detrazione fiscale.
Tfr versato alla previdenza complementare
Sono deducibili dal reddito i contributi versati a:
- Fondi pensione nazionali (chiusi o aperti);
- Forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Ue e in Norvegia e Islanda;
- Forme pensionistiche individuali (attuate mediante adesione a fondi pensione aperti o mediante contratti di assicurazione).
In generale la deducibilità è ammessa entro il limite di 5.164,57 euro, nel cui computo si considerano:
- I versamenti a carico del contribuente e / o del datore di lavoro;
- Le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni;
mentre è escluso il conferimento del Tfr maturando ai fondi pensione.
Relativamente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (che a tale data non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria) sei nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti inferiori a 5.164,57 euro, a partire dal 6° anno e per i 20 successivi possono contare su un maggior tetto di deducibilità.
Nello specifico, il limite annuo ordinario di 5.164,57 euro è incrementato di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, di un importo annuo non superiore a 2.582,29 euro.
L’azienda che assume un dipendente, nel caso in cui questi versi il Tfr alla previdenza complementare, è tenuta a verificare se lo stesso rientra tra i beneficiari della maggior soglia di deducibilità fiscale.