Tirocinio in smart working, è possibile?

Paolo Ballanti

16 Gennaio 2023 - 17:00

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La normativa nazionale sullo smart working si estende ai tirocini? Quali limitazioni possono porre le Regioni e Province autonome? Cambia qualcosa per i tirocini curriculari? Ecco una guida completa

Tirocinio in smart working, è possibile?

Il tirocinio (o stage) rappresenta una forma di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro senza tuttavia configurare un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Esistono due macro-categorie di tirocini:

  • curriculari, inseriti nei piani di studio di università e istituti scolastici sulla base di norme regolamentari;
  • extra-curriculari, disciplinati dalle singole Regioni e Province autonome, rivolti a persone in cerca di occupazione e finalizzati a creare un contatto diretto con la struttura ospitante.

Il tirocinio, data la sua differenza rispetto al lavoro dipendente, non può essere utilizzato per:

  • ricoprire ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;
  • sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
  • sostituire personale in malattia, maternità o ferie.

L’emergenza sanitaria prima e l’aumento dei prezzi dell’energia poi hanno portato le aziende ad utilizzare lo strumento del lavoro agile o a distanza, al fine di limitare i contatti tra le persone (nell’epoca del Covid-19) o ridurre i costi di gestione delle strutture (come accade oggigiorno).

Come comportarsi invece per i tirocini? Anche in questi casi è possibile ricorrere allo smart working e con quali limitazioni?

Analizziamo la questione in dettaglio.

Tirocinio e smart working, binomio possibile?

La legge 22 maggio 2017 numero 81 (articolo 18, comma 1) definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione «del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa».

Di conseguenza, per espressa previsione normativa, la disciplina riguardante lo smart working, di cui alla legge numero 81/2017, non può essere estesa al tirocinio, sia esso curriculare che extracurriculare, in quanto non ricompreso, per sua stessa definizione, tra le tipologie di lavoro subordinato.

Ciò non toglie, tuttavia, alle singole disposizioni regionali, la possibilità di disciplinare in via eccezionale lo svolgimento del tirocinio extracurriculare anche a distanza, definendone altresì limiti e condizioni.

Per quanto concerne invece i tirocini curriculari, essendo disciplinati da università e istituti scolastici, è necessario far riferimento alle regolamentazioni di volta in volta previste dalle singole strutture.

Alcuni esempi di disposizioni regionali: Lombardia

La Regione Lombardia ha pubblicato in data 3 novembre 2022 una nota di chiarimento riguardante proprio lo smart working nell’ambito dei tirocini extra curriculari.

Nel documento si afferma che, stando a quanto stabilito dalla normativa nazionale e «posto che la normativa regionale non prevede ulteriori disposizioni in merito, è esclusa la possibilità di attivare tirocini extracurriculari che prevedano lo svolgimento delle attività esclusivamente in modalità agile».

Prima dell’attivazione del tirocinio, ancora la nota, le parti interessate concordano la modalità di svolgimento e predispongono il Piano Formativo Individuale (Pfi) che preveda «in caso ricorso alla modalità agile, una prestazione mista, specificando la modalità di svolgimento prevalente per ogni attività programmata».

Ci si concentra in particolare sull’aspetto indispensabile di «assicurare una presenza minima del tirocinante presso i locali aziendali», fermi restando i vincoli stabili dalla normativa regionale vigente:

  • lo svolgimento del tirocinio in smart working è consentito a condizione che la mansione del tirocinante sia compatibile con detta modalità e altresì sia garantito un costante monitoraggio del tirocinante stesso e, comunque, previo accordo di tutte le parti (promotore, ospitante, tirocinante);
  • il tirocinante dev’essere dotato di strumenti tecnologici idonei a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio;
  • il tutor del soggetto ospitante e il tutor del promotore dovranno dotarsi di adeguata strumentazione informativa atta a supportare e monitorare costantemente l’attività a distanza del tirocinante.

Alcuni esempi di disposizioni regionali: Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, stando alle Faq pubblicate sul portale «formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it», sezione «Coronavirus» alla domanda se al termine dell’emergenza sanitaria sarà possibile prevedere lo svolgimento a distanza dei tirocini extracurriculari, la regione risponde positivamente: «Sarà possibile ricorrere a modalità di realizzazione dei tirocini che prevedano anche il ricorso alla realizzazione a distanza».

Tutto ciò dovrà avvenire con modalità da concordare tra promotore, ospitante e tirocinante.

Devono in particolare sussistere le condizioni logistico-organizzative oltre al fatto che lo smart working deve permettere lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo e il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.

Inoltre, il soggetto promotore dovrà:

  • acquisire e tenere agli atti «la documentazione che attesti la disponibilità del tirocinante e del soggetto ospitante a svolgere il tirocinio a distanza»;
  • verificare che la modalità di tirocinio a distanza permetta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo e il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
  • verificare la presenza delle condizioni sia organizzative (esempio tutoraggio sia da parte del promotore che dell’ospitante) che tecniche (come la strumentazione informatica).

Alcuni esempi di disposizioni regionali: Veneto

Sul portale della Regione Veneto ("regione.veneto.it - Lavoro - Giovani e prima occupazione - Tirocini") nella sezione dedicata ai tirocini extracurriculari sono riportate le indicazioni fornite a seguito della cessazione dello stato di emergenza per Covid-19.

In particolare, si legge nel documento, dal 1° aprile 2022 «non potranno essere attivati nuovi tirocini che prevedono, anche parzialmente, lo svolgimento della esperienza formativa in modalità smart».

Per quanto riguarda invece i tirocini iniziati prima del 1° aprile 2022:

  • i tirocini completamente a distanza «non potranno continuare per incompatibilità con la disciplina e per contrarietà con le finalità dello strumento e dovranno essere interrotti»;
  • i tirocini parzialmente a distanza «potranno continuare e condotti alla naturale scadenza secondo le modalità programmate in fase di attivazione o successivamente definite».

Un successivo documento regionale (aggiornato da ultimo il 1° novembre 2022) afferma che, nell’attuale situazione di rincari sul costo dell’energia e di conseguente aumento degli oneri di gestione delle strutture, le aziende stanno iniziando ad adottare soluzioni che prevedono per uno o più giorni alla settimana la chiusura delle proprie sedi e lo svolgimento delle prestazioni dei dipendenti a distanza. Queste soluzioni, prosegue il testo, comportano necessariamente dei riflessi per le esperienze formative di tirocinio in corso e per le attivazioni future di tirocini extra curriculari.

Pertanto, nell’attuale situazione, in attesa di una più puntuale regolamentazione del tirocinio in modalità agile, nei casi in cui l’azienda provveda a chiusure giornaliere delle attività dell’intera unità produttiva ma anche di un ramo della stessa, all’interno del quale si esplica e si realizza l’esperienza formativa, per tali giorni si ammette che «sia possibile la continuazione dei tirocini già avviati, ma anche l’attivazione di nuovi tirocini, che prevedano lo svolgimento dell’esperienza anche in modalità smart», nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • l’attività di tirocinio prevista nel progetto formativo individuale dev’essere un’attività che si può svolgere al di fuori del contesto aziendale mediante connessione internet;
  • nel caso in cui in azienda o nell’unità produttiva sia in corso una procedura di cassa integrazione non potranno svolgersi, nemmeno in modalità smart, tirocini che prevedano attività equivalenti a quelle dei lavoratori sospesi;
  • la modalità smart non può estendersi oltre due giorni alla settimana e comunque non oltre il 50% dell’orario settimanale;
  • per i tirocini già in corso, il soggetto ospitante, prima di far svolgere l’esperienza a distanza, deve aver cura di informare il promotore delle nuove modalità di esecuzione delle attività di tirocinio, assicurandogli che gli obiettivi formativi previsti nel progetto rimangono interamente conseguibili anche in smart working;
  • i tirocini che saranno attivati, già prevedendo lo svolgimento dell’esperienza a distanza, dovranno riportare nel Progetto formativo inviato nel sistema delle Comunicazioni obbligatorie tale modalità di esecuzione attestando il rispetto dei limiti sopra riportati;
  • il soggetto promotore deve aver verificato la presenza di adeguata copertura assicurativa anche riguardo ai rischi connessi all’esecuzione dell’attività da remoto;
  • l’ospitante, prima dell’avvio del tirocinio a distanza, è tenuto a informare e formare il tirocinante in merito alla sicurezza in materia di corretto utilizzo delle apparecchiature e di adeguatezza degli ambienti di lavoro;
  • il soggetto ospitante è tenuto ad assicurarsi che il tirocinante disponga di adeguata attrezzatura per lo svolgimento delle attività previste al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo individuale (l’attrezzatura può eventualmente essere messa a disposizione anche dall’ospitante);
  • al tirocinante dev’essere garantita la costante reperibilità del tutor aziendale o di un suo incaricato, quando il tirocinio si svolge in ambienti diversi dall’unità produttiva del soggetto ospitante;
  • al di fuori dell’orario concordato con il tutor, di svolgimento del tirocinio a distanza, dev’essere salvaguardato il diritto alla disconnessione;
  • la previsione che parte dell’orario di tirocinio sia svolto a distanza non comporta modifiche all’importo da corrispondere a titolo di indennità di partecipazione;
  • nel progetto formativo individuale dev’essere precisato che il tirocinio si svolge parzialmente a distanza (con l’invio del progetto al sistema di CoVeneto, sono assolti gli obblighi di comunicazione alle Rsu e all’Itl).

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