La Legge 28 giugno 2012 numero 92 «Disposizioni in materia i riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» ha contemplato (articolo 2, comma 31) un contributo che i datori di lavoro devono corrispondere all’Inps, tramite modello F24, in tutte le ipotesi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a prescindere dal possesso da parte del dipendente interessato dei requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI, darebbero teoricamente diritto al sussidio stesso.
La somma in parola, per le ragioni appena citate, prende il nome di «contributo aziendale di recesso» o semplicemente «ticket NASpI» o «ticket licenziamento» ed opera per gli eventi di cessazione del contratto intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il ticket è calcolato in funzione del 41% del massimale mensile di NASpI, valore adeguato annualmente dall’Inps che, per l’anno corrente, è pari ad euro 1.550,42 (come da Circolare del 29 gennaio 2024 numero 25).
Ne consegue che per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore è dovuto un contributo di recesso corrispondente ad euro 635,67 (1.550,42 * 41%). Se l’interessato ha tuttavia un’anzianità pari o superiore a 36 mesi, il ticket passa a 635,67 * 3 = 1.907,01 euro.
Considerato l’importo non trascurabile del contributo e il fatto che l’Inps può attivarsi per chiedere eventuali somme arretrate al datore di lavoro, analizziamo in dettaglio gli errori che possono costare caro all’azienda.
Ticket NASpI, 3 errori che possono costare caro
Riproporzionare il ticket per i part-time
Il ticket NASpI, come anticipato, si determina in misura pari al 41% del massimale NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Il contributo è pertanto pari, per l’anno corrente, ad euro 635,67 per ogni anno di permanenza in azienda.
Nel caso in cui l’interessato abbia un’anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo si attesta, per il 2024, ad euro 635,67 * 3 = 1.907,01 euro.
Le modalità di calcolo appena citate sono identiche tanto per i full-time quanto per i dipendenti con orario a tempo parziale.
Questo significa che l’azienda non deve cadere nell’errore di versare un contributo inferiore, in virtù del fatto che il lavoratore interessato è un part-time. A fronte di un ticket versato all’Inps inferiore all’importo dovuto, l’Istituto stesso si attiva nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento della differenza.
Consideriamo l’esempio del lavoratore Caio, in forza dal 1° gennaio 2012 presso l’azienda Alfa S.r.l. con un contratto a tempo indeterminato ed orario part-time pari 20 ore settimanali.
Essendo l’orario full-time fissato a 40 ore settimanali, la percentuale di part-time è pari al 50%.
Il 31 maggio 2024 coincide con l’ultimo giorno di vigenza del contratto di Caio a causa del licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro.
Trattandosi di:
- Un’ipotesi di cessazione del rapporto per cui spetta potenzialmente la NASpI;
- Un contratto a tempo indeterminato;
Alfa S.r.l. è tenuta a versare all’Inps il ticket di licenziamento.
Il contributo in questione, nonostante Caio abbia un orario a tempo parziale, non dev’essere riproporzionato ed è pertanto pari ad euro 1.907,01.
Pensare che il licenziamento per giusta causa esonera dal ticket
Il datore di lavoro può, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento disciplinare interno, ricorrere al licenziamento per giusta causa a fronte di condotte del dipendente talmente gravi da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’azienda stessa.
Nonostante sia il lavoratore il soggetto responsabile dei comportamenti che hanno portato al licenziamento, l’azienda non deve pensare che quest’ultima circostanza sia tale da giustificare l’esonero dal pagamento del ticket NASpI.
Il licenziamento per giusta causa rientra infatti tra le ipotesi di perdita involontaria del posto di lavoro al ricorrere delle quali il dipendente può accedere al sussidio di disoccupazione, in presenza naturalmente degli altri requisiti di legge.
La Circolare Inps del 19 marzo 2020 numero 40 ha infatti inserito tra le ipotesi in cui è dovuto il ticket NASpI i casi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamento:
- Per giustificato motivo oggettivo, identificati nel flusso UniEmens con il codice «Tipo cessazione» 1A;
- Per giusta causa, a seguito di licenziamento disciplinare, nonché per giustificato motivo soggettivo, valorizzati in UniEmens con il codice «Tipo cessazione» 1D.
Sbagliare il codice cessazione per le dimissioni ordinarie
La citata Circolare Inps numero 40/2020 chiarisce che il ticket licenziamento è dovuto in caso di «dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità». Tali tipologie devono essere valorizzate all’interno del flusso UniEmens con il codice «Tipo cessazione» 1S.
Al contrario, il datore di lavoro non deve versare il contributo di recesso nelle ipotesi di interruzione del contratto per dimissioni volontarie del dipendente, identificate in UniEmens con il codice 1B.
In base a quanto appena descritto, il datore di lavoro, a fronte delle dimissioni volontarie del dipendente, non deve cadere nell’errore di indicare il codice 1S, anziché l’1B.
L’Inps infatti, accertata la presenza del codice 1S, verifica se l’azienda ha versato il ticket di licenziamento. In mancanza di pagamento l’Istituto trasmette una richiesta di somme arretrate dovute dal datore di lavoro a titolo di contributo di recesso.
A questo punto, per scongiurare il pagamento delle somme citate, il datore di lavoro è chiamato ad un’attività supplementare, altrimenti evitabile, diretta a dimostrare che l’indicazione del codice 1S è stata frutto di un errore e che il ticket non è stato pagato in quanto trattasi di dimissioni volontarie, non per giusta causa.
A riprova di quanto affermato, l’azienda può produrre il modulo telematico ricevuto via posta elettronica certificata, contenente le dimissioni del lavoratore. Il modulo in questione è compilato dal dipendente dimissionario sull’apposita piattaforma del Ministero del lavoro, disponibile collegandosi al portale «servizi.lavoro.gov.it».
Nelle dimissioni telematiche sono presenti cinque sezioni:
- Sezione 1, contenente i dati del lavoratore dimissionario;
- Sezione 2, con i riferimenti del datore di lavoro;
- Sezione 3, data di inizio del contratto di lavoro e tipo di rapporto (ad esempio «lavoro a tempo indeterminato»);
- Sezione 4, data di decorrenza delle dimissioni (corrispondente al primo giorno di non vigenza del contratto) e tipo comunicazione;
- Sezione 5, codice identificativo del modello telematico e data di trasmissione.
Delle sezioni citate, la numero 4 è quella in grado di dimostrare che il ticket licenziamento in effetti non è dovuto. Nella stessa è infatti indicato in corrispondenza di «Tipo Comunicazione» l’indicazione «Dimissioni volontarie».