Il rapporto di lavoro subordinato è definito un contratto a prestazioni corrispettive in cui il dipendente si impegna a svolgere l’attività manuale e / o intellettuale dedotta nella lettera di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse) e l’azienda, dal canto suo, si obbliga a corrispondere la retribuzione al termine del periodo di paga.
In generale, quindi, i compensi al lavoratore vengono riconosciuti una volta concluso il periodo giornaliero, settimanale o mensile di riferimento.
Un’eccezione in tal senso è rappresentata dalle mensilità aggiuntive e dal Trattamento di fine rapporto.
In questi casi infatti tra la data di maturazione del compenso e la sua liquidazione trascorrono mesi, se non addirittura anni.
Le mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) vengono riconosciute una volta l’anno nel rispetto delle scadenze fissate dalla contrattazione collettiva.
Il Tfr, al contrario, è liquidato soltanto al momento dell’interruzione del rapporto, eccezion fatta per le ipotesi di anticipazione di una quota - parte dello stesso.
Essendo il Trattamento di fine rapporto un elemento di paga e, come tale, un costo del personale, analizziamo in dettaglio i controlli da fare per evitare brutte sorprese in bilancio.
Tfr, 3 controlli da fare per evitare brutte sorprese in bilancio
Attenzione alla retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr
Il Tfr accantonato ogni mese si calcola dividendo la retribuzione di riferimento per il coefficiente fisso 13,5.
I compensi rilevanti (quelli, per intenderci, che entrano nel calcolo della retribuzione di riferimento per il Tfr) sono tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura.
Sono, al contrario, escluse le somme pagate a titolo di rimborso spese.
Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella retribuzione utile rientrano tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro ovvero in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all’azienda.
A tal proposito non è necessario che un determinato compenso abbia assunto carattere di definitività, ma è sufficiente che di esso «il dipendente abbia goduto in modo normale in corso ed a causa del rapporto di lavoro, non avendo rilievo l’elemento temporale di percezione del compenso stesso, ove questo sia da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate» (Cassazione sezione lavoro 25 novembre 2005 numero 24875).
In definitiva, l’individuazione della retribuzione utile per il Tfr prescinde dalla ripetitività (regolare e continua) e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi. Questi ultimi vanno esclusi dal calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, cioè collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite.
Un aiuto all’azienda può arrivare dal contratto collettivo applicato, il quale ha la possibilità di specificare chiaramente quali elementi devono essere computati (e / o quelli al contrario da escludere) nella retribuzione di riferimento.
Tanto in presenza di un Ccnl che disciplina in materia quanto in assenza di disposizioni collettive, è importante verificare quali compensi vengono considerati nella retribuzione di riferimento e quali, al contrario, sono esclusi.
Un errore di valutazione può avere come effetto quello di sovra o sottostimare l’impatto reale del Trattamento di fine rapporto, con evidenti effetti sul valore del Tfr da iscrivere a bilancio.
Per le ragioni appena esposte è importante che l’azienda verifichi regolarmente le impostazioni del programma paghe, in particolare le voci retributive che vengono considerate nel calcolo del Tfr.
Le novità normative e le esigenze economico - produttive possono infatti determinare l’introduzione, nel corso dell’anno, di elementi di paga prima inesistenti che, se male impostati nel software paghe, possono determinare un errore di calcolo del Tfr e, a cascata, un valore non corretto in bilancio.
Verificare l’integrità degli archivi Tfr
Il Tfr è, come anticipato, un elemento di paga la cui liquidazione avviene soltanto all’interruzione del rapporto.
L’importo delle somme accantonate ogni mese confluisce allora in un fondo individuale che, con l’esclusione della quota maturata nell’anno, è soggetto a rivalutazione su base composta al 31 dicembre di ogni anno (o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente).
Può accadere che tra la data di avvio del rapporto e quella di cessazione dello stesso (e di conseguente liquidazione del Tfr) trascorrano anni se non decenni.
In questo lasso di tempo può verificarsi ad esempio (in virtù dell’aggiornamento tecnologico o di altre esigenze economico - produttive):
- Un cambio del software paghe;
- Fenomeni di passaggi di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro (si pensi ai trasferimenti d’azienda) con conseguente migrazione dei dati da un programma paghe ad un altro;
- Uno o più aggiornamenti del medesimo software paghe.
A fronte di tutti gli eventi appena citati è bene che l’azienda controlli la corretta registrazione degli archivi Tfr, in modo che non venga pregiudicato il dato relativo agli accantonamenti anni precedenti, con conseguente registrazione in bilancio di un valore errato e non corrispondente alla realtà.
Verificare il Tfr dei dipendenti acquisiti senza soluzione di continuità
Come accennato nel paragrafo precedente, nei casi di passaggi di dipendenti per trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, il rapporto prosegue presso il datore di lavoro cessionario senza soluzione di continuità.
Questo significa che il dipendente interessato mantiene i propri saldi relativi a ferie e permessi non goduti, mensilità aggiuntive maturate e non ancora liquidate e, naturalmente, Tfr maturato.
Sempre al fine di garantire l’integrità e la correttezza degli archivi Tfr e, come già precisato, la veridicità delle registrazioni di bilancio, è necessario prestare la massima attenzione in fase di inserimento del Trattamento di fine rapporto dei lavoratori acquisiti senza soluzione di continuità.