Si possono tenere gli animali legati? La risposta della Cassazione

Simone Micocci

13 Marzo 2018 - 11:12

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Rischia il carcere chi tiene legato un animale provocandogli delle gravi sofferenze: la Corte di Cassazione applica le disposizioni previste dall’articolo 727 del Codice Penale.

Si possono tenere gli animali legati? La risposta della Cassazione

Chi tiene gli animali legati - sia con corde che con catene - commette reato, come previsto dal seconda comma dell’articolo 727 del Codice Penale.

Lo ha ribadito la terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 10164/2018; secondo i giudici, infatti, tenere gli animali in catene è incompatibile con la loro natura e provoca loro delle gravi sofferenze. Ecco perché il padrone che tiene il cane - o qualsiasi altro animale domestico - legato è punibile con l’arresto fino ad un anno, oppure con un’ammenda che va dai 1.000 ai 10.000€.

Naturalmente per far sì che il reato venga effettivamente commesso devono sussistere determinate condizioni; ad esempio, per essere sanzionabile il comportamento del padrone non deve essere temporaneo, ma persistente.

Per fare chiarezza su quando tenere un animale legato equivale a reato cominciamo con l’analizzare il caso di specie sul quale si è recentemente espressa la Corte di Cassazione.

Il caso di specie

La vicenda non riguarda dei semplici animali domestici; i giudici del Palazzo di Giustizia, infatti, hanno dovuto decidere in merito al ricorso presentato dal gestore di un circo dichiarato colpevole dal Tribunale di Alessandria per aver detenuto in catene cinque elefanti, limitandone anche i movimenti più elementari.

I giudici del Tribunale di Alessandria dopo aver rilevato che la situazione in cui si trovavano gli elefanti era incompatibile con le loro caratteristiche etologiche hanno sanzionato l’uomo al pagamento di un’ammenda pari a 2.000€, sulla base di quanto previsto dall’articolo 727 del Codice Penale sull’abbandono di animali.

Questo stabilisce che:

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Per il caso di specie, quindi, si applica il 2° comma del suddetto articolo dal momento che legando gli elefanti per un periodo duraturo sono state inflitte loro delle gravi sofferenze.

L’uomo ha fatto ricorso alla Cassazione dichiarando che in realtà ha tenuto gli animali legati solamente per il tempo necessario per far sì che gli addetti alla pulizia potessero completare il loro lavoro; una difesa che non sussiste poiché - come si legge nella sentenza della Cassazione - “gli animali erano legati con catene corte che ne impedivano i movimenti ed erano stati trovati in tale situazione all’interno del tendone dove venivano ricoverati per la notte, senza che vi fossero operazioni di pulizia in programma o in corso”.

Per questo motivo la Cassazione ha confermato la sentenza ai danni dell’uomo, colpevole per aver tenuto gli animali in condizioni che vanno contro la loro natura; quindi la condanna è stata confermata e il gestore del circo ha dovuto versare 2mila euro in favore della Cassa, oltre a dover risarcire la LAV (Lega Anti Vivisezione) e l’Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) che si sono costituite alle parti civili.

Quando tenere gli animali legati è reato

Concludiamo facendo chiarezza su quando chi lega un animale commette un reato. Come stabilito dai giudici della Cassazione ciò vale quando la situazione provoca un disagio duraturo all’animale.

Si ha un “disagio” se l’animale viene tenuto in condizioni incompatibili con la propria natura e quando ciò gli provoca delle gravi sofferenze.

Non commette reato quindi chi lega il proprio cane temporaneamente, ad esempio per il tempo necessario per assolvere alle operazioni di pulizia del box. Nel dettaglio, l’uso delle catene è consentito solamente “in via eccezionale” quando ciò è necessario per “provvedere ad esigenze di cura sanitaria e di benessere dell’animale, oltre che di sicurezza degli operatori e, comunque, per il solo periodo nel quale a tali incombenze si debba procedere”.

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