Telecamere in arrivo nelle scuole: Sì della Camera alla nuova legge. Ecco il testo del ddl e cosa cambia

Simone Micocci

20 Ottobre 2016 - 11:44

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Le telecamere di videosorveglianza verranno installate nelle scuole italiane, lo ha deciso la Camera dei Deputati. Per l’ufficialità si attende la votazione del Senato.

Telecamere in arrivo nelle scuole: Sì della Camera alla nuova legge. Ecco il testo del ddl e cosa cambia

Telecamere di videosorveglianza in arrivo nelle scuole? La Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge sulla videosorveglianza negli asili e nelle strutture per gli anziani, quindi adesso l’ultima parola spetterà al Senato.

Difficilmente ci sarà parere negativo, quindi con ogni probabilità presto le telecamere di videosorveglianza verranno installate anche negli asili italiani.

Quali sono i rischi per la privacy di bambini e insegnanti? I relatori della Legge, Gabriella Giammanco di Forza Italia e Antonio Boccuzzi del Partito Democratico hanno sottolineato che nella nuova legge sulla videosorveglianza negli asili sono previste diverse norme a tutela della privacy.

Ad esempio, per l’installazione delle telecamere sarà necessario l’assenso dei sindacati, mentre solo il Pubblico Ministero potrà visualizzare le immagini.

Quindi, qualora questa legge venisse approvata anche dal Senato le scuole d’infanzia e gli asili nido si trasformerebbero in una sorta di “Grande Fratello”. Per capire meglio cosa cambierà con l’approvazione della legge, analizziamo nel dettaglio le novità introdotte leggendo il testo completo del ddl.

Scuola, in arrivo le telecamere di videosorveglianza: la proposta di legge

Quello dell’installazione delle telecamere di videosorveglianza nelle scuole è un tema che da sempre divide gli italiani. Infatti, c’è chi vorrebbe che le telecamere siano presenti in tutte le scuole d’infanzia e negli asili nido, così da rilevare tempestivamente eventuali casi di abuso, e chi è convinto che questa novità possa violare la privacy di studenti e insegnanti.

Prima di leggere il testo completo di legge, facciamo un riassunto delle novità previste per la scuola d’infanzia e per gli asili nido.

Come prima cosa, è importante sottolineare che per l’installazione del sistema di videosorveglianza sarà necessario l’assenso dei sindacati. Per maggiori chiarimenti sul processo d’installazione, però, bisognerà attendere 60 giorni dall’adozione della legge, quando il Garante della privacy dovrà precisarne adempimenti e prescrizioni.

Le immagini riprese dalle telecamere non potranno essere viste da nessuno, neppure dal personale della scuola. Solo la magistratura potrà richiedere la visione le immagini criptate. I tempi non saranno molto lunghi, poiché per la visualizzazione delle immagini è sufficiente che ci sia una denuncia da parte dei genitori.

Infine, con la nuova legge verranno introdotti dei test psico-attitudinali per tutto il personale che lavora a contatto con bambini in fascia d’età 0-6, anziani e disabili.

Insegnanti, operatori socio-sanitari, educatori e infermieri; questi dovranno dimostrare essere in grado di ricoprire la loro mansione.

Quanto costerà allo Stato mettere in moto questo sistema? La legge non prevede costi di attuazione, tuttavia una volta che il ddl arriverà in commissione i deputati firmatari chiederanno che venga concesso un fondo di circa 5 milioni di euro l’anno per tre anni, così da coprire le spese iniziali.

Scuola, telecamere di videosorveglianza: la spiegazione del testo di legge

Dopo aver visto le novità più importanti del disegno di legge, analizziamo il testo di legge completo. Per aiutarvi nella comprensione, alla fine di ogni articolo trovate una breve spiegazione.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE ADOTTATO COME TESTO BASE

Misure per prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili.

Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati.

In questo articolo viene spiegato il perché di questa proposta di legge. Da troppi anni ormai nei telegiornali vengono mostrati dei video di maltrattamenti negli ospizi e nelle scuole d’infanzia ed è per questo che secondo i firmatari della legge bisogna dotare i vari Istituti di telecamere di videosorveglianza.

Art. 2
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili).
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di valutazione attitudinale nell’accesso alla professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all’articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell’infanzia siano in possesso di adeguati requisiti di idoneità psico-attitudinale;
   b) previsione che la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata al momento dell’assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall’espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
   c) previsione di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali.Pag. 13
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. All’attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella legge sulla Buona Scuola sono previste delle norme per il nuovo sistema di formazione delle insegnanti per le scuole d’infanzia 0-6. Tuttavia, con l’approvazione di questa legge verranno introdotti anche dei test psico-attitudinali, sia al momento dell’assunzione che a cadenza periodica, così da valutare il progressivo logoramento psico-fisico derivante dal garantire una prestazione di assistenza continua ai soggetti che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.

Art. 3
(Utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili).
1. Per assicurare le finalità di cui all’articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell’acquisizione all’interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.
2. L’accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito solo al pubblico ministero e, su sua delega, alla polizia giudiziaria, per lo svolgimento di indagini su reati in danno dei minori o delle persone ospitate nelle strutture di cui all’articolo 1, anche a seguito di denunce relative ai medesimi reati. Nei casi di urgenza la polizia giudiziaria può accedere alle registrazioni dandone immediata comunicazione al pubblico ministero.
3. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
4. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono nella zona videosorvegliata.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
6. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e del provvedimento adottato ai sensi del comma 5, si applicano le sanzioni di cui al Pag. 14 titolo III del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Qui vengono spiegate le norme per l’installazione delle telecamere di videosorveglianza. Come prima cosa, bisogna sottolineare che le immagini saranno criptate, quindi protette dalla visualizzazione da parte di terzi. Nessuno quindi, a parte il pubblico ministero e la polizia giudiziaria (ma solo in casi eccezionali), avrà accesso alle immagini.

Per installare l’impianto ci sarà bisogno di un accordo collettivo stipulato dai sindacati. A tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata verrà comunicata la presenza delle telecamere.

Art. 4
(Monitoraggio e relazione al Parlamento).
1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all’attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine all’andamento nell’anno di riferimento dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all’articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Ogni 31 marzo il Governo trasmetterà alle Camere un rapporto dove verranno indicati i reati ai danni di minori o di persone che si trovano in condizioni di difficoltà.

Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Qui si fa chiarezza sul fatto che per la finanza pubblica non sono previste delle spese aggiuntive. Tuttavia, come vi abbiamo già spiegato, una volta che questa proposta di legge arriverà in commissione, questo articolo potrebbe essere modificato.

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