Superminimo in busta paga: cos’è, come si calcola e quando spetta

Paolo Ballanti

27 Febbraio 2023 - 16:38

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Il superminimo è una componente aggiuntiva della retribuzione base definita dal Ccnl. Il suo importo può essere assorbito o meno in caso di aumenti contrattuali o passaggi di livello. Ecco come.

Superminimo in busta paga: cos’è, come si calcola e quando spetta

La retribuzione spettante al lavoratore dipendente a fronte dell’attività lavorativa manuale o intellettuale resa in favore dell’azienda è definita dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati.

In tal caso si parla di retribuzione fissa mensile dal momento che la somma non subisce variazioni da un periodo di paga all’altro, eccezion fatta per passaggi di livello o rinnovi contrattuali.

In aggiunta alla retribuzione definita dal Ccnl applicato, altre somme possono essere previste da contratti collettivi territoriali o aziendali, nonché previo accordo tra le parti (azienda e dipendente). La contrattazione aziendale o individuale può infatti prevedere il riconoscimento di una somma aggiuntiva al minimo contrattuale spettante al lavoratore. In tal caso si parla di «superminimo».

La caratteristica principale del superminimo è che lo stesso può essere attribuito come «assorbibile» o «non assorbibile», vediamo come funziona e cosa significa.

Come si calcola il superminimo?

In realtà non esiste un metodo di calcolo del superminimo, dal momento che:

  • il superminimo individuale, definito cioè nel contratto di assunzione, è liberamente determinato dalle parti;
  • il superminimo collettivo è fissato dai contratti collettivi aziendali, di norma in base alla categoria contrattuale di appartenenza.

Superminimo assorbibile

Azienda e dipendente possono accordarsi per applicare un superminimo assorbibile in caso di:

  • futuri aumenti di livello;
  • rinnovi contrattuali.

Ipotizziamo che il dipendente Mario abbia una retribuzione lorda definita dal Ccnl applicato pari a 2.000,00 euro lordi, cui si aggiunge un superminimo assorbibile in caso di aumenti di livello o rinnovi contrattuali pari a 500,00 euro lordi.

A maggio 2023 il contratto collettivo viene rinnovato e, di conseguenza, la paga base di Mario aumentata a 2.050,00 euro lordi. In tal caso il superminimo dev’essere diminuito di 50,00 euro corrispondenti all’aumento da Ccnl.

La nuova retribuzione fissa mensile sarà quindi pari a:

  • 2.050,00 euro (paga base);
  • 450,00 euro (superminimo assorbibile).

Identiche conseguenze in caso di attribuzione a Mario di un livello di inquadramento superiore. Supponiamo che a novembre 2023 l’interessato passa al livello superiore, con una differenza in termini di paga base pari a 100,00 euro.

A seguito dell’assorbimento, il superminimo si ridurrà a 350,00 euro e la nuova retribuzione fissa mensile sarà pari a:

  • 2.150,00 euro (paga base);
  • 350,00 euro (superminimo assorbibile).

Superminimo non assorbibile

Il superminimo non assorbibile è completamente impermeabile ad aumenti di livello e rinnovi contrattuali. Questo significa che il suo importo, come inizialmente definito o successivamente modificato con nuovo accordo tra le parti, resta tale per tutta la durata del rapporto.

Torniamo al primo esempio di cui al paragrafo precedente. Mario ha una retribuzione fissa mensile formata da:

  • paga base 2.000,00 euro;
  • superminimo non assorbibile 500,00 euro.

A seguito dell’assegnazione di un livello superiore la paga base passa a 2.500,00 euro lordi. Essendo non assorbibile, il superminimo resta tale e, di conseguenza, la retribuzione fissa mensile di Mario corrisponderà a:

  • 2.500,00 euro (paga base);
  • 500,00 euro (superminimo non assorbibile);

per un totale di 3.000,00 euro lordi.

Quando viene attribuito il superminimo?

Il superminimo collettivo è attribuito a norma del contratto collettivo aziendale, stipulato dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali. Al contrario, il superminimo individuale può essere assegnato per le ragioni più disparate, ad esempio in virtù della particolare professionalità del lavoratore, nonché del bagaglio di conoscenze e competenze possedute.

Come viene attribuito il superminimo?

La fonte del superminimo collettivo è rappresentata dal contratto collettivo aziendale. Il superminimo individuale, invece, dev’essere definito sempre in forma scritta all’interno del contratto di assunzione o, nel corso del rapporto, con apposita lettera di assegnazione in cui riportare:

  • se trattasi di superminimo assorbibile o meno;
  • le circostanze in cui è prevista l’assorbibilità (se per passaggio di livello, rinnovo contrattuale o entrambi);
  • l’importo riconosciuto;
  • le ragioni alla base dell’assegnazione;
  • a partire da quando è attribuito il superminimo.

In quali casi è vietato l’assorbimento?

L’assorbimento si considera escluso se:

  • le parti stabiliscono nel contratto di assunzione o nella lettera di attribuzione che il superminimo non è assorbibile;
  • il contratto collettivo vieta l’assorbimento;
  • le parti hanno attribuito al superminimo la natura di compenso aggiuntivo legato a particolari meriti del lavoratore, nonché alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dall’interessato.

Secondo la giurisprudenza di Cassazione (sentenze numero 10561 del 21 aprile 2021 e numero 7868 del 23 dicembre 1986) l’onere della prova circa la non assorbibilità del superminimo grava sul dipendente.

Tasse e contributi

Le somme erogate in busta paga a titolo di superminimo, sia assorbibile che non assorbibile, sono a tutti gli effetti imponibili ai fini Inps e Irpef, pertanto soggette a:

  • trattenute per contributi Inps a carico del lavoratore;
  • trattenute per tassazione Irpef a carico del lavoratore.

La stessa azienda è tenuta a calcolare sul superminimo l’ammontare dei contributi a suo carico.

Con modello F24 il datore di lavoro versa:

  • all’Inps i contributi a suo a carico e quelli già trattenuti al lavoratore;
  • all’Erario l’Irpef trattenuta al lavoratore.

Trattamento di fine rapporto

Il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che matura per ogni mese di vigenza del contratto, la cui liquidazione è posticipata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il Tfr si calcola dividendo la retribuzione utile per il coefficiente fisso 13,5. Alla somma ottenuta dev’essere poi prelevato lo 0,5% dell’imponibile Inps (il valore, per intenderci, su cui vengono applicate le aliquote Inps).

Nella retribuzione utile Tfr si considerano tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura.

Di conseguenza, nella base di calcolo rientra naturalmente anche la somma mensile corrisposta a titolo di superminimo.

Mensilità aggiuntive

Le mensilità aggiuntive, lo dice il termine stesso, sono importi che si sommano alle dodici mensilità ordinarie da gennaio a dicembre, corrisposte alle scadenze previste dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le somme in questione maturano per ogni mese di vigenza del contratto (i cosiddetti «ratei mensili»). Il dipendente che matura dodici ratei mensili ha di norma diritto all’equivalente di una mensilità di retribuzione.

Dal momento che il superminimo fa parte della retribuzione fissa mensile, lo stesso dev’essere considerato nella retribuzione spettante a titolo di tredicesima, quattordicesima o altra mensilità aggiuntiva.

Il lavoratore che, ad esempio, ha una paga base di 1.500,00 euro lordi (definita dal Ccnl applicato) cui si aggiunge un superminimo di 200,00 euro lordi, nel caso in cui maturi dodici ratei mensili di tredicesima da gennaio a dicembre, avrà diritto a una mensilità aggiuntiva pari a 1.500,00 + 200,00 = 1.700,00 euro lordi.

Ferie e permessi

Posto che il superminimo appartiene a tutti gli effetti alla retribuzione fissa mensile, il suo importo è considerato nel compenso spettante a fronte di assenze per le quali il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione delle ore ordinarie di lavoro.

Gli esempi principali sono le assenze per:

  • ferie;
  • permessi previsti dal Ccnl applicato, ad esempio per riduzione dell’orario di lavoro (Rol) o in sostituzione delle festività abolite per legge (cosiddetti permessi «ex-festività»);
  • permessi retribuiti;
  • permessi studio.

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