Sull’immobile lasciato vuoto si potrebbe dover pagare l’Irpef oltre che l’Imu. Vediamo le regole dell’applicazione delle due imposte.
In quali casi sulla casa sfitta oltre a pagare l’Imu si deve versare anche l’Irpef? Per gli immobili non locati la regola generale vuole che ci sia un effetto sostitutivo tra Irpef e Imu: se si versa una imposta non è dovuta l’altra e quella che grava sui beni immobili è l’Imu. Ma non sempre è così perché c’è un caso specifico in cui sulla casa sfitta di pagano entrambe le imposte: è il caso dell’immobile non locato che si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale.
Effetto sostitutivo Irpef e Imu
L’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2011 prevede che l’Imu vada a sostituire l’Irpef e le relative addizionali per gli immobili non locati, salvo il caso che l’immobile stesso rientri in quanto disposto dall’articolo 9, comma 9 dello stesso Dlgs.
L’articolo in questione prevede che:
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune ove si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef, e delle relative addizionali nella misura del 50%.
L’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef, quindi, si ha solo per gli immobili non locati che si trovano in Comuni diversi rispetto a quello dell’abitazione principale. In caso contrario sull’immobile non locato si versa l’Imu e il 50% dell’Irpef.
Nella seguente tabella riassumiamo le regole dell’Irpef e dell’Imu sugli immobili:
Tipologia di immobile | Iperf | Imu |
---|---|---|
abitazione principale non di lusso | si, ma è prevista una detrazione che azzera l’imposta | no |
abitazione principale di lusso (cat. Catastale A1, A8 e A9 | no | si |
immobile concesso in locazione (ovunque si trovi) | solo sui redditi da locazione | si |
abitazione principale non di lusso parzialmente locata | solo se la rendita catastale rivalutata del 5% è inferiore al canone annuo di locazione | solo se la rendita catastale rivalutata del 5% è superiore al canone annuo di locazione |
immobile non locato che si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale | al 50% | si |
immobile non locato che si trova al altro Comune rispetto all’abitazione principale | no | si |
Perché si paga anche l’Irpef oltre all’Imu?
La regola introdotta dal decreto legislativo del 2011 porta a una deroga parziale dell’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef visto che se l’immobile non locato si trova nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale. L’Irpef da versare è nella misura del 50% e l’imposta si somma alla maggiorazione applicata alla rendita catastale, per gli immobili a disposizione, di un terzo.
Di fatto, il proprietario di un immobile non locato situato nello stesso Comune dell’abitazione principale deve:
- maggiorare la rendita catastale di un terzo;
- applicare l’Irpef al 50%;
- versare l’Imu.
L’applicazione dell’Irpef è stata prevista per convincere i proprietari di immobili vuoti a darli in locazione. Se l’immobile si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, infatti, non c’è un reale bisogno di lasciarlo a disposizione visto che in quel luogo si ha anche un’altra casa. Mentre se l’immobile si trova in un altro Comune l’esigenza di lasciarlo vuoto potrebbe essere legata a bisogni del proprietario o del suo nucleo familiare (esigenze di lavoro, di studio, di vacanze, ad esempio)
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