Su quali case oltre all’Imu si paga anche l’Irpef?

Patrizia Del Pidio

7 Maggio 2025 - 16:30

Sull’immobile lasciato vuoto si potrebbe dover pagare l’Irpef oltre che l’Imu. Vediamo le regole dell’applicazione delle due imposte.

Su quali case oltre all’Imu si paga anche l’Irpef?

In quali casi sulla casa sfitta oltre a pagare l’Imu si deve versare anche l’Irpef? Per gli immobili non locati la regola generale vuole che ci sia un effetto sostitutivo tra Irpef e Imu: se si versa una imposta non è dovuta l’altra e quella che grava sui beni immobili è l’Imu. Ma non sempre è così perché c’è un caso specifico in cui sulla casa sfitta di pagano entrambe le imposte: è il caso dell’immobile non locato che si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale.

Effetto sostitutivo Irpef e Imu

L’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 23 del 2011 prevede che l’Imu vada a sostituire l’Irpef e le relative addizionali per gli immobili non locati, salvo il caso che l’immobile stesso rientri in quanto disposto dall’articolo 9, comma 9 dello stesso Dlgs.
L’articolo in questione prevede che:

il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune ove si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati ad Imu, concorre alla formazione della base imponibile Irpef, e delle relative addizionali nella misura del 50%.

L’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef, quindi, si ha solo per gli immobili non locati che si trovano in Comuni diversi rispetto a quello dell’abitazione principale. In caso contrario sull’immobile non locato si versa l’Imu e il 50% dell’Irpef.
Nella seguente tabella riassumiamo le regole dell’Irpef e dell’Imu sugli immobili:

Tipologia di immobileIperfImu
abitazione principale non di lusso si, ma è prevista una detrazione che azzera l’imposta no
abitazione principale di lusso (cat. Catastale A1, A8 e A9 no si
immobile concesso in locazione (ovunque si trovi) solo sui redditi da locazione si
abitazione principale non di lusso parzialmente locata solo se la rendita catastale rivalutata del 5% è inferiore al canone annuo di locazione solo se la rendita catastale rivalutata del 5% è superiore al canone annuo di locazione
immobile non locato che si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale al 50% si
immobile non locato che si trova al altro Comune rispetto all’abitazione principale no si

Perché si paga anche l’Irpef oltre all’Imu?

La regola introdotta dal decreto legislativo del 2011 porta a una deroga parziale dell’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef visto che se l’immobile non locato si trova nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale. L’Irpef da versare è nella misura del 50% e l’imposta si somma alla maggiorazione applicata alla rendita catastale, per gli immobili a disposizione, di un terzo.

Di fatto, il proprietario di un immobile non locato situato nello stesso Comune dell’abitazione principale deve:

  • maggiorare la rendita catastale di un terzo;
  • applicare l’Irpef al 50%;
  • versare l’Imu.

L’applicazione dell’Irpef è stata prevista per convincere i proprietari di immobili vuoti a darli in locazione. Se l’immobile si trova nello stesso Comune dell’abitazione principale, infatti, non c’è un reale bisogno di lasciarlo a disposizione visto che in quel luogo si ha anche un’altra casa. Mentre se l’immobile si trova in un altro Comune l’esigenza di lasciarlo vuoto potrebbe essere legata a bisogni del proprietario o del suo nucleo familiare (esigenze di lavoro, di studio, di vacanze, ad esempio)

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