Stop al rito abbreviato per delitti puniti con l’ergastolo: la Camera dice sì

Isabella Policarpio

8 Novembre 2018 - 14:26

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La Camera dice sì all’inapplicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo; vediamo cosa prevede la proposta della Lega.

Stop al rito abbreviato per delitti puniti con l’ergastolo: la Camera dice sì

La Camera dei deputati ha detto sì all’esclusione del rito abbreviato per i reati più gravi per i quali è previsto l’ergastolo.

La votazione è avvenuta il 6 novembre e ha visto 280 voti favorevoli (di M5S e Lega), 9 contrari (Leu) e 199 astenuti (Pd, Forza Italia, Maie) ed ora la proposta è pronta per passare in Senato nonostante i dubbi sulla sua costituzionalità: secondo l’opposizione viene violato l’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza e impedisce la discriminazione tra gli imputati.

Infatti, se la proposta della Lega venisse accolta il rito abbreviato - con lo sconto di pena che ne deriva - non sarebbe più applicabile ai reati più gravi, come ad esempio l’omicidio aggravato e la strage.

Rito abbreviato: cosa prevede il Codice di procedura penale

Il rito abbreviato è un procedimento alternativo a quello ordinario ed è disciplinato dall’articolo 438 del Codice di procedura penale ed ha la finalità di combattere la lentezza dei processi, troppo lunghi e costosi.

Il rito abbreviato è un giudizio semplificato: si ha quando l’imputato chiede di saltare la fase dibattimentale - con un considerevole risparmio di tempo per la macchina giudiziaria - e di arrivare immediatamente al giudizio, ottenendo in cambio una la riduzione della pena.

Il rito abbreviato si svolge esclusivamente sulla base dei risultati delle indagini svolte dalla Polizia escludendo la possibilità di sentire i testimoni. Tuttavia, l’imputato può subordinare la richiesta di rito abbreviato ad un’integrazione probatoria qualora gli elementi a disposizione non siano tali da poter giungere alla decisione.

Il rito abbreviato è conveniente sia per la macchina giudiziaria, in quanto snellisce notevolmente i tempi del processo, sia per l’imputato (soprattutto in caso di colpevolezza evidente) perché assicura la riduzione della pena.

Nel dettaglio, con il rito abbreviato il colpevole ottiene:

  • la riduzione di un terzo per i delitti;
  • la riduzione della metà per le contravvenzioni;
  • la detenzione ad anni 30 anni in sostituzione dell’ergastolo;
  • l’esclusione dell’isolamento in caso di ergastolo con isolamento.

Vediamo adesso cosa prevede la riforma del rito abbreviato.

Niente rito abbreviato per i reati più gravi

La proposta della Lega approvata dalla Camera dei deputati esclude il rito abbreviato per alcuni reati quali la devastazione, il saccheggio, la strage, l’omicidio aggravato e le ipotesi aggravate di sequestro di persona.

Dunque non ci sarebbe la possibilità di chiedere il rito abbreviato per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo a meno che l’imputato non riesca a convincere il giudice che il fatto a lui contestato non rientra tra quelli puniti con l’ergastolo.

La proposta prevede che l’imputato ha il diritto alla riduzione della pena solo se, alla fine del giudizio ordinario, venga condannato per un reato diverso da quelli puniti con l’ergastolo ma a condizione che abbia fatto richiesta di rito abbreviato nel corso del giudizio.

L’opposizione ha sollevato la questione di costituzionalità della proposta - senza successo - sostenendo che tale provvedimento crea una disparità di trattamento tra gli imputati.

Infatti l’articolo 3 della Costituzione recita:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche , di condizioni personali e sociali.

A questo punto non ci resta che attendere la decisione del Senato della Repubblica.

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