Proposte nuove modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: presto potrebbero cambiare il contraddittorio, l’interpello e l’autotutela.
Cambiano ancora le regole per contraddittorio, interpello e autotutela, approvata la riforma dello Statuto del contribuente.
La Commissione Finanze ha dato parere positivo al decreto correttivo IRPEF, IRES, all’interno del provvedimento anche misure correttive allo Statuto dei diritti del contribuente, già modificato con D. Lgs 219 del 2023 e D.L 84/2025. Ecco le novità che presto potrebbero diventare legge.
La Statuto dei diritti del contribuente è rappresentato dalla Legge 212 del 2000. Si tratta di una serie di misure che in un certo senso controbilanciano i poteri tra Fisco e contribuente. Nell’ambito della Riforma Fiscale, lo Statuto è stato uno dei primi testi rimaneggiato con una maggiore attenzione al contribuente. Il decreto correttivo, interviene nuovamente e se si dovesse arrivare all’approvazione definitiva, gli aspetti oggetto di modifica sarebbero:
- contraddittorio preventivo;
- interpello;
- autotutela.
Ecco come cambiano contraddittorio, autotutela e interpello nello Statuto del contribuente.
Contraddittorio preventivo, estensione nella nuova formulazione dello Statuto del contribuente
La prima modifica importante riguarda il contraddittorio preventivo. Nella nuova formulazione, prima dell’adozione di un atto, avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria deve recapitare al contribuente uno schema di atto. Si tratta di un documento che riproduce l’atto che l’amministrazione intende adottare. Nell’atto deve essere indicato un termine di almeno 60 giorni per la presentazione di controdeduzioni o per richiedere l’accesso agli atti. In precedenza non era previsto il termine “almeno”.
Interpello, ancora ristretto il campo di applicazione
La seconda novità riguarda l’Interpello. Con la modifica dello Statuto è stato ristretto il campo dell’interpello, con il nuovo intervento viene ulteriormente ristretto. Si ricorda che l’Interpello consiste in una vera e propria richiesta di interpretazione di un “caso” tributario l’obiettivo è evitare errori in caso di dubbi sull’interpretazione sull’estensione di una norma di natura tributaria.
Nel tempo si è fatto eccessivo ricorso a questo strumento per chiarire l’ambito di applicazione delle norme e, soprattutto, un uso molto personalistico al punto da diventare una vera e propria consulenza tributaria, che però pone un eccessivo carico di lavoro sugli operatori dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’ulteriore modifica si restringe ancora di più il campo e l’Interpello può essere presentato, nel caso si arrivi all’approvazione definitiva, da associazioni sindacali e di categoria, dagli ordini professionali, dagli enti pubblici, le regioni e gli enti locali.
Oltre a essere esclusi i privati, modifica avvenuta con la prima riforma dello Statuto, sono esclusi anche gli enti privati. L’accesso è riservato solo in caso di soggetti esponenziali di interessi collettivi e le richieste non possono riguardare una fattispecie concreta e personale relativa a un singolo contribuente.
Autotutela nello Statuto del contribuente: esteso l’ambito di applicazione
La terza modifica riguarda l’autotutela per l’Amministrazione finanziaria. L’autotutela consente all’autorità che ha emanato l’atto di cancellarlo, in tutto o in parte, nel caso in cui si accorga di aver commesso un errore. Con la nuova modifica dello Statuto tale potere di autotutela verrebbe esteso anche agli atti sanzionatori.
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