Sei un dipendente in ferie? 4 errori da non fare assolutamente

Paolo Ballanti

17 Giugno 2023 - 07:45

Il periodo di ferie può trasformarsi in un vero e proprio incubo fatto di sanzioni disciplinari, problemi con l’Inps e con l’azienda se non addirittura portare al licenziamento per giusta causa

Sei un dipendente in ferie? 4 errori da non fare assolutamente

La stagione estiva è il periodo per antonomasia in cui i dipendenti fruiscono delle ferie per dedicarsi alla propria vita familiare e sociale, con l’obiettivo altresì di recuperare le energie psico-fisiche spese al lavoro.

Nonostante l’assenza dall’ufficio, reparto, cantiere o negozio, esistono 4 comportamenti che il dipendente deve evitare, per non correre il rischio di trasformare un periodo di relax in un vero e proprio incubo. Analizziamo la questione in dettaglio.

Rifiutare il rientro in servizio

I contratti collettivi possono regolamentare il rientro in servizio del lavoratore prima del termine del periodo di ferie.

Ad esempio il Ccnl Commercio e terziario - Confcommercio (articolo 163) dispone che per «ragioni di servizio il datore di lavoro potrà chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato».

A fronte del richiamo in servizio il dipendente è tenuto a rendersi disponibile al datore di lavoro, salvo che non ricorrano giustificati motivi che impediscono il rientro anticipato dalle ferie. In caso contrario, il lavoratore che non si presenta in azienda a fronte di un ordine di servizio è considerato assente ingiustificato.

L’assenza ingiustificata è una condotta del lavoratore che, a seconda di quanto prevedono i singoli contratti collettivi e regolamenti disciplinari, integra una responsabilità a livello disciplinare, tale da portare al licenziamento per giusta causa, senza rispetto del periodo di preavviso.

Rinunciare alle ferie in favore di un proprio collega

Il lavoratore non può rinunciare a fruire delle ferie in favore di un collega, nel caso in cui le stesse siano state imposte dal datore di lavoro.

L’azienda ha infatti l’ultima parola in merito alla concessione delle ferie, sulla base delle esigenze e dinamiche economico - produttive. Può ad esempio accadere che il datore di lavoro imponga al dipendente di fruire delle ferie, al fine di rispettare le scadenze di legge.

La normativa impone infatti di fruire delle ferie minime legali di 4 settimane:

  • Per la metà entro l’anno di maturazione;
  • Per la restante metà entro i 18 mesi successivi l’anno di maturazione.

Se il lavoratore è prossimo alla scadenza e non ha ancora fruito di tutte e 4 le settimane, l’azienda può pertanto collocarlo in ferie.

La normativa, in realtà, contempla la possibilità di rinunciare alle ferie in favore di un collega, al ricorrere di determinate condizioni e nel rispetto delle disposizioni del Ccnl applicato.

La cessione delle ferie maturate è infatti un istituto la cui fruizione è disciplinata dalla legge (articolo 24, D.Lgs. numero 81/2015) e non può essere liberamente utilizzato dal dipendente.

Il Decreto numero 81 riconosce ai «lavoratori la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti».

La definizione di:

  • Quantità di ferie cedibili;
  • Condizioni e le modalità per ricorrere alla cessione stessa;

è delegata alla contrattazione collettiva, oggetto di accordo tra le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Mettersi in malattia senza inviare il relativo certificato

L’evento morboso che colpisce il lavoratore durante le ferie ne sospende il godimento, a patto che:

  • L’azienda sia stata tempestivamente informata dell’assenza, nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto collettivo applicato ovvero da regolamenti, prassi ed usi aziendali;
  • Il lavoratore si sia sottoposto a visita medica e, una volta conclusa, il medico abbia provveduto all’invio del certificato di malattia telematico all’Inps.

Grazie a quest’ultimo adempimento l’assenza del lavoratore per malattia (già segnalata all’azienda) è pienamente giustificata e può pertanto operare la conversione del periodo da ferie a malattia.

In mancanza degli adempimenti citati l’assenza non può qualificarsi come malattia e, pertanto, il dipendente dev’essere considerato in ferie.

E’ importante precisare che nella conversione dell’evento da ferie a malattia, gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione della comunicazione inviata dal dipendente al datore di lavoro sono imputabili a ferie e non a malattia.

Pensare che per la malattia durante le ferie non sono previste le visite fiscali

Nelle ipotesi in cui il dipendente interrompe il godimento delle ferie a seguito dell’invio di un certificato medico telematico all’Inps, è necessario fare attenzione ad un aspetto. La malattia durante le ferie non esonera il lavoratore dal rispettare le fasce di reperibilità, previste al fine di consentire il controllo sullo stato di malattia da parte degli enti pubblici competenti.

Le fasce orarie da rispettare, tanto nei giorni feriali, quanto il sabato, la domenica e le festività, sono:

  • Dalle 10 alle 12;
  • Dalle 17 alle 19.

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita di controllo domiciliare, il medico:

  • Rilascia a persona presente nell’abitazione un avviso recante l’invito a presentarsi il giorno successivo (non festivo) alla visita di controllo ambulatoriale;
  • Comunica l’assenza del lavoratore all’Inps che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro.

L’assenza ingiustificata del lavoratore comporta la perdita del trattamento economico previsto per i periodi di malattia, nelle seguenti misure:

  • Assenza a prima visita, perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia;
  • Assenza a seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) in aggiunta alla sanzione precedente, riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo;
  • Assenza a terza visita, l’erogazione dell’indennità Inps viene interrotta dall’assenza fino al termine del periodo di malattia.

L’assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità configura altresì un’inadempienza nei confronti dell’azienda, valutabile anche a livello disciplinare.

A seconda di quelle che sono le previsioni del Ccnl applicato e del regolamento disciplinare, l’assenza a visita fiscale può comportare, nei casi più gravi, anche il licenziamento per giusta causa.

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