Dopo 36 mesi di supplenza spetta la stabilizzazione. Vediamo cosa dice la sentenza della Corte di Cassazione che potrebbe portare alla riapertura del doppio canale per le assunzioni nella scuola.
I docenti che hanno più di 36 mesi di supplenze devono essere stabilizzati. A confermarlo è la sentenza 30779 del 23 novembre 2025 della Corte di Cassazione che conferma quello che le parti sociali rivendicano da tempo. Il personale della scuola che è impiegato con contratti a tempo determinato per più di 36 mesi, anche non continuativi, deve essere stabilizzato e non può più essere impiegato con contratti a termine.
La sentenza nasce dal ricorso presentato da una docente di religione che aveva contestato alla scuola il susseguirsi di contratti a termine oltre il limite previsto dalla legge. La Cassazione ha sancito, in modo definitivo, che l’abuso dei contratti a termine non può trovare una soluzione soltanto con i concorsi indetti per assumere personale a copertura di posti vacanti e disponibili.
36 mesi di supplenze è il limite
La decisione della Corte di Cassazione ribadisce come, una volta che si supera la soglia dei 36 mesi con i contratti a termine, l’unica soluzione è quella della stabilizzazione del personale per porre fine, in modo definitivo, al precariato nella scuola italiana.
La sentenza pone, quindi, nella necessità di ripristinare il doppio canale di reclutamento nella scuola: non più soltanto con i concorsi che sarebbero, di fatto, affiancati dallo scorrimento delle Graduatorie sbloccando l’immissione in ruolo di docenti che hanno l’abilitazione ormai da anni e che svolgono da moltissimo tempo il ruolo di insegnante supplente. In questo modo si ridurrebbe anche il bisogno di ricorrere all’utilizzo di supplenze reiterate per coprire i posti vacanti privi di titolare in attesa del concorso.
I risarcimenti economici
Per i supplenti con anni di precariato le cose stanno per cambiare. Un’importante novità era stata introdotta dal Decreto Salva Infrazioni (Dl 131 del 2024) che aveva previsto per il lavoratore vittima di contratti a termine reiterati il diritto a un indennizzo economico.
La disposizione si è resa necessaria per rispondere all’azione della Commissione Europea dopo il deferimento dell’Italia per l’abuso di contratti a termine nel comparto scuola. La nuova norma prevede che i lavoratori precari (compresi quelli del comparto scuola) possano richiedere, in caso di contratti a termine reiterati, un indennizzo economico che va da 4 a 24 mensilità da calcolare sull’ultimo stipendio.
L’indennizzo, che in precedenza era fissato a un massimo di 12 mensilità, con il Decreto Salva Infrazioni raddoppia aumentando le tutele per i lavoratori vittime di abuso di contratti a termine.
L’indennizzo non è automatico, ma dovrà essere richiesto dal dipendente con azione giudiziaria. L’importo spettante sarà determinato dal giudice in base alla gravità dell’abuso dei contratti a termine, la durata complessiva degli stessi e gli eventuali danni subito dal lavoratore.
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