Sciopero nei servizi pubblici, come e quando interviene la Commissione di garanzia

Niccolò Ellena

08/08/2022

08/08/2022 - 10:33

condividi

Garantire il diritto allo sciopero e sanzionare coloro che non rispettano le regole in materia: è questo il compito della Commissione di Garanzia dello Sciopero nei Servizi pubblici Essenziali.

Sciopero nei servizi pubblici, come e quando interviene la Commissione di garanzia

La Commissione di Garanzia dello Sciopero nei Servizi pubblici Essenziali (CGSSE) (o Commissione Garanzia Sciopero) è un’Autorità amministrativa indipendente, nel corso di giugno 1990, con il compito di vigilare sul corretto esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. La sede centrale è a Roma.

Come è composta la Commissione

Inizialmente la Commissione era composta da nove membri, poi, nel 2011, a seguito del Disegno di Legge n.201, sono diventati cinque. Attualmente, la commissione uscente è composta dal presidente Giuseppe Santoro-Passarelli, e da quattro commissari: Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini, Franco Carinci.

Insediatasi nel 2016, il mandato della commissione ha una durata di sei anni, questa infatti verrà presto sostituita, avendo terminato il suo mandato il 14 giugno 2022. Non è detto tuttavia che qualcuno degli attuali membri non venga riconfermato, dal momento che tutti sono al primo mandato. Chi ricopre un ruolo in questa commissione ha infatti la possibilità di essere eletto per un secondo mandato.

Ci sono inoltre altre due figure che ricoprono ruoli di importanza all’interno della Cgsse, ossia il capo di gabinetto e il segretario generale; il primo ruolo è ricoperto da Giovanni Pino, il secondo da Stefano Glinianski.

Poteri, funzioni e sanzioni della Commissione

L’Autorità è chiamata a esprimersi sull’idoneità degli accordi che le parti sono tenute a raggiungere al fine di assicurare le prestazioni indispensabili. In caso di valutazione negativa, l’Autorità è inoltre tenuta a formulare una “regolamentazione provvisoria" che si impone alle parti finché perdura il disaccordo.

Per quanto riguarda la prevenzione la Commissione ha ampi poteri, può infatti emanare, su richiesta delle parti interessate, un lodo sul merito della controversia avente in oggetto le questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o dei codici di autoregolamentazione.

La Commissione è tenuta a trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Può inoltre invitare a posticipare lo sciopero a un’altra data per consentire un ulteriore tentativo di mediazione nei conflitti di rilievo nazionale, o a riformulare la proclamazione nel caso di palese violazione delle regole relative alle fasi che precedono l’astensione collettiva, ovvero quando vi siano scioperi che avvengono nello stesso momento, proclamati da soggetti sindacali diversi, che interessino lo stesso bacino di utenza.

Può infine indirizzare delibera di invito alle amministrazioni o imprese erogatrici, grazie al proprio potere di valutazione dei comportamenti del datore di lavoro, funzionale all’accertamento delle relative responsabilità e alla irrogazione di eventuali sanzioni.

Dopo la riforma della Commissione del 2000, questa ha guadagnato la possibilità di sanzionare le inadempienze degli enti su cui vigila. Secondo la legge attuale, l’importo minimo della sanzione da applicare alle organizzazioni sindacali è fissato da 2.582 euro a 25.820 euro, raddoppiabili in caso di recidiva.

Quanto alle sanzioni per i dirigenti delle amministrazioni e per i legali rappresentanti degli enti e delle imprese, la legge individua alcune ipotesi in cui esse sono applicabili: qualora gli utenti non siano stati informati correttamente, ad esempio, è applicabile una sanzione amministrativa con un valore che va da 2.582 euro a 25.820 euro, adottata con ordinanza della Direzione Territoriale del Lavoro.

Anche i lavoratori che si astengono dal lavoro, in opposizione alle misure individuate per garantire i diritti delle utenze e le prestazioni minime, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, comminate dal datore di lavoro previa valutazione del comportamento delle parti da parte della Commissione.

La Commissione ha l’obbligo di assicurare la diffusione tempestiva delle proprie delibere, e richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei.

Argomenti

# Lavoro

Iscriviti a Money.it

Correlato