Risarcimento diretto assicurazione. Cosa significa, come funziona e quando spetta

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8 Luglio 2026 - 15:37

Grazie all’indennizzo diretto, essere risarciti per i danni causati da un incidente per il quale non si è responsabili è molto semplice e veloce: ma come funziona?

Risarcimento diretto assicurazione. Cosa significa, come funziona e quando spetta

Chi rimane coinvolto in un incidente stradale senza esserne responsabile (o essendolo solo in parte) ha diritto a un risarcimento rapido grazie all’indennizzo diretto, introdotto dal 1° febbraio 2007 con il Decreto Bersani. Questo strumento permette di chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, e non a quella della controparte, evitando le lungaggini tipiche del confronto tra assicuratori diversi.

Una volta accertato il danno e presentata la richiesta di indennizzo, l’assicurazione con cui avete stipulato la polizza ha un numero determinato di giorni per formulare l’offerta di risarcimento: 60 giorni per i danni a veicoli o cose, 90 giorni in presenza di lesioni alle persone. Ma non sempre è possibile ricorrere a questa procedura: per accedervi devono sussistere precise condizioni, altrimenti si deve procedere con il risarcimento ordinario.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’indennizzo diretto: quando si applica, come fare la richiesta e cosa succede se il responsabile dell’incidente non è assicurato.

Indennizzo diretto assicurazione auto: quando si applica

Per accedere a questa forma di risarcimento, veloce e semplificata, è necessario che ricorrano tutti i seguenti requisiti, previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005) e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254:

  • l’incidente si deve verificare sul suolo italiano (o, secondo l’interpretazione più recente, anche nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano);
  • i veicoli coinvolti devono essere due, entrambi identificati, immatricolati e assicurati in Italia (o nei territori sopra citati);
  • entrambe le compagnie assicurative devono aver aderito alla Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
  • l’incidente non deve aver provocato lesioni gravi a persone, né tantomeno la morte;
  • le eventuali lesioni riportate dal conducente non devono superare il 9% di invalidità permanente;
  • il sinistro deve essere stato provocato dal contatto materiale tra i due veicoli (l’urto): restano quindi esclusi, ad esempio, gli incidenti causati dalla caduta di un carico sporgente senza collisione diretta.

Non si può quindi utilizzare l’indennizzo diretto per gli incidenti in cui le lesioni superino il 9% di invalidità permanente, quando una delle parti risieda o sia immatricolata all’estero (fuori dai Paesi indicati), o quando siano coinvolti più di due veicoli. Restano esclusi anche i ciclomotori con vecchia targa a 5 caratteri, non conformi al D.P.R. 153/2006, così come autobus, tram, filobus, mezzi agricoli e veicoli speciali: in questi casi bisogna rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile dell’incidente.

Un punto spesso frainteso: l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, quando ne ricorrono i presupposti, è facoltativa e non obbligatoria. Il danneggiato può comunque scegliere di agire secondo la procedura ordinaria.

Come chiedere l’indennizzo diretto

Il vantaggio dell’indennizzo diretto resta la velocità della procedura: rivolgendosi direttamente alla propria compagnia, la vittima di un sinistro riceve una proposta di risarcimento entro un massimo di 60 giorni (90 in caso di lesioni fisiche).

La domanda va presentata alla propria compagnia assicurativa, generalmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, allegando la denuncia di sinistro. Se non è stato compilato il modulo CAI (Constatazione Amichevole d’Incidente), è comunque necessario informare per iscritto la propria impresa con la cosiddetta «denuncia cautelativa», cioè una descrizione dettagliata della dinamica del sinistro.

Una volta ricevuta la richiesta, la vostra assicurazione incarica un perito per accertare il danno e ha tempo 60 o 90 giorni per formulare la proposta di risarcimento. Il termine scende a 30 giorni nel caso in cui entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il modulo CAI con doppia firma.

Una volta comunicata l’accettazione della proposta, la compagnia ha 15 giorni di tempo per procedere con la liquidazione. Se invece la richiesta viene respinta, l’assicurazione deve comunicare le motivazioni dell’esclusione entro lo stesso termine previsto per l’offerta.

In caso di controversia sulla dinamica del sinistro o sull’importo del danno, se la richiesta di risarcimento non supera i 15.000 euro, è possibile evitare il ricorso al giudice attivando la procedura di Conciliazione Paritetica, come indicato da IVASS.

E il risarcimento ordinario?

Quando non sussistono le condizioni per l’indennizzo diretto, il danneggiato deve richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro. Resta comunque fermo l’obbligo di denunciare l’incidente anche alla propria compagnia assicurativa nei termini previsti dalla polizza e dall’art. 1913 del Codice Civile, ma la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’impresa che assicura il veicolo responsabile.

I termini per la proposta di risarcimento sono gli stessi previsti per l’indennizzo diretto:

  • 30 giorni: se è stato utilizzato il modulo CAI con doppia firma;
  • 60 giorni: se non sono stati riportati danni a persone, ma solo alle cose;
  • 90 giorni: se nell’incidente sono stati riportati anche danni alle persone.

Se il risarcimento offerto non soddisfa le proprie pretese, o se la compagnia si rifiuta di risarcire, resta sempre possibile avviare un procedimento giudiziario, affidando al giudice la determinazione dell’eventuale importo dovuto.

Risarcimento per incidente provocato da una persona senza assicurazione

È possibile che il responsabile di un incidente sia sprovvisto di polizza assicurativa. In questo caso ottenere il risarcimento è più complesso, ma non impossibile.

Se la propria polizza include una garanzia Kasko, la compagnia assicurativa si impegna comunque a corrispondere un indennizzo diretto per tutti i «guasti accidentali», cioè i danni diretti subiti dal proprio veicolo. In alternativa, se la polizza include una garanzia Collisione, si è tutelati per tutti i danni provocati da uno scontro con un altro veicolo, anche non assicurato.

Se non si dispone di nessuna di queste due coperture, occorre rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da CONSAP sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Fondo interviene per i sinistri causati da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa.

I massimali di intervento del Fondo coincidono con quelli minimi di legge previsti per la RC Auto obbligatoria, aggiornati nel 2022 (validi fino al prossimo adeguamento quinquennale del 2027): 6.450.000 euro per i danni alle persone e 1.300.000 euro per i danni alle cose, importi validi indipendentemente dal numero di persone o beni danneggiati. Va precisato che, in caso di veicolo non identificato, sono risarcibili solo i danni alla persona (con un’estensione ai danni alle cose, oltre una franchigia di 500 euro, solo se le lesioni sono gravi); in caso di veicolo non assicurato, invece, sono risarcibili sia i danni alle cose sia quelli alla persona, sempre con una franchigia di 500 euro per i danni materiali.

La domanda di risarcimento al Fondo va inoltrata, entro 2 anni dall’accaduto, all’impresa assicurativa designata da IVASS con competenza territoriale sul luogo del sinistro, e per conoscenza a Consap.