Per chi ha cartelle esattoriali non pagate il rimborso del 730 potrebbe essere congelato. Scopriamo chi riguarda la novità e per quali debiti si rischia di avere il rimborso bloccato.
A breve molti contribuenti si affretteranno a presentare il modello 730/2026 per ricevere quanto prima il rimborso Irpef spettante. Molti, però, potrebbero ricevere una brutta sorpresa e vedere bloccata la liquidazione del rimborso spettante. Anche se a primo avviso si potrebbe pensare a un errore di calcolo, non è così perchè c’è una nuova regola che prevede che in la presenza di cartelle esattoriali non pagate la liquidazione automatica del rimborso è bloccata.
Carichiamo di capire cosa può fare il contribuente che aspetta di di ricevere il rimborso che risulta dal 730.
Il blocco ai rimborsi. Cos’è la compensazione volontaria?
La normativa fiscale prevede da tempo che, prima di erogare un rimborso fiscale, l’Agenzia delle Entrate verifichi se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo, cioè cartelle di pagamento notificate e non ancora pagate.
Laddove risultano cartelle scadute ossia non pagate nel termine dei 60 giorni per un importo superiore a 1.500 euro, scatta un alert.
Tale soglia è comprensiva di sanzioni, interessi e spese accessorie.
Si ponga attenzione al fatto che:
Al raggiungimento del limite di millecinquecento euro concorrono i ruoli formati dall’Agenzia delle entrate nonché dalle altre Agenzie fiscali e dagli enti previdenziali che abbiano sottoscritto una convezione con la stessa Agenzia delle entrate, in conformità a quanto indicato dall’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 46 del 1999 che definisce l’ambito di applicazione dell’articolo 28-ter del dPR n. 602 (vedi provvedimento ADE del 24-02-2012).
In realtà con la vecchia norma rilevano anche eventuali iscrizioni a ruolo non ancora notificate.:
in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo (..).
Se emergono pendenze, l’importo a credito non viene versato al cittadino ma “girato” all’Agente della riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia Entrate-Riscossione) per coprire i debiti fiscali.
Questo meccanismo è regolato dall’articolo 28-ter del DPR 602/1973 ed è conosciuto come compensazione volontaria.
La vecchia norma, in vigore fino al 2024, prevedeva che il contribuente poteva accettare o meno la compensazione.
Blocco ai rimborsi. Le novità della riforma
Fino a qui nulla di nuovo. Ma la riforma della riscossione, approvata con il D.Lgs. 110/2024, ha introdotto modifiche sostanziali: la compensazione dovrebbe scattare solo per i rimborsi superiori a 500 euro.
Dall’8 agosto 2024 il decreto legislativo 29/7/2024 ha modificato l’ articolo 28-ter del DPR 602/1973 prevedendo che la compensazione dovrebbe scattare solo per i rimborsi superiori a 500 euro. L’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente (ha cartelle esattoriali non pagate) all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione.
L’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta. In caso di rifiuto della proposta le somme del rimborso restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.
In altre parole, chi ha un credito fino a 500 euro dovrebbe riceverlo comunque, anche in presenza di cartelle pendenti. Per rimborsi di importo maggiore, in presenza di cartelle non pagate per importi che superano i 1.500 euro, il rimborso viene bloccato e messo a disposizione dell’agente di riscossione.
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