Responsabilità commercialista e dovere di informazione verso il cliente

Francesco Oliva

25/06/2016

25/06/2016 - 09:34

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Responsabilità professionale del Dottore Commercialista: ecco le ultime novità nella recente sentenza della Corte di Cassazione in materia di informazione obbligatoria al cliente.

Responsabilità commercialista e dovere di informazione verso il cliente

Nella responsabilità professionale del Dottore Commercialista rientra anche l’obbligo di informazione verso il cliente. Un obbligo che è esplicitamente previsto nel regolamento sulla deontologia professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ma che oggi viene rafforzato dalla sentenza numero 13007 del 23 giungo 2016, n. 13007 della Terza Sezione Civile della Cassazione.

Ecco le ultime novità in materia di responsabilità del commercialista in materia di corretta informazione del cliente.

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Responsabilità professionale commercialista: l’obbligo di informazione al cliente

L’ultima novità in materia di obbligo di informazione del Dottore Commercialista nei confronti del cliente si è avuta con la sentenza numero 13007 del 23 giugno 2016 della Corte di Cassazione.

Con questa pronuncia, la Consulta ha ritenuto un Dottore Commercialista responsabile di mancata completa informazione nei confronti di un cliente che doveva ricorrere in Cassazione.
La vicenda riguarda un contribuente che si è rivolto ad un Dottore Commercialista per avere una consulenza per un ricorso in Cassazione. Il contribuente ha citato in giudizio il professionista poiché responsabile della mancata impugnazione di una sentenza a lui sfavorevole in CTR. L’oggetto della controversia era rappresentato da un accertamento ai fini Irpef.

Ecco uno stralcio del testo della sentenza:

E’ comunque obbligo del Dottore Commercialista informare il cliente non solo delle ragioni di natura giuridica o tecnico-contabile che stanno a fondamento della sentenza, ma anche dei rimedi che possono essere espletati, pur se non praticabili dallo stesso professionista.
Perciò la sua responsabilità non può essere esclusa solo perchè non abilitato a promuovere ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione
”.

In altre parole, anche se il professionista non può occuparsi direttamente della pratica in oggetto, poiché non abilitato a farlo, deve comunque operare con la diligenza media esigibile dalla natura e dalla portata dell’incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1176 e 2236 del codice civile.

Responsabilità del professionista e mancata informazione al cliente

La volontà di punire la negligenza del professionista è chiara e l’esigenza di informazione al cliente deve essere sempre garantita.
Tuttavia, fatta questa doverosa premessa, si ritiene comunque molto rischiosa la direzione che la giurisprudenza sta prendendo in materia di responsabilità del professionista.
Nel caso di specie, per esempio, è sicuro che il professionista non abbia preventivamente dichiarato al cliente la propria incompetenza per il ricorso in Cassazione? Perché se non fosse così, la sentenza in oggetto sarebbe ingiusta e obbligherebbe i professionisti a tutelarsi (anche eccessivamente) contro ogni richiesta del cliente.
E le richieste dei clienti ad una categoria professionale come quella dei commercialisti appaiono quantomento ampie e variegate...

Responsabilità professionale commercialista: l’obbligo di informazione al cliente nel codice deontologico

L’obbligo di informazione al cliente è disciplinato accuratamente nel codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Nell’articolo 21 comma 2, in materia di accettazione dell’incarico, si prevede che:

Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o non accettare l’incarico.

Successivamente, nella parte che disciplina l’esecuzione dell’incarico, l’articolo 22 comma 3 è previsto che:

Il professionista deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi all’incarico affidatogli”.

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