Regole in materia di reati fiscali in base al D. Lgs n. 74 del 2000

Alessandra Manco

23/05/2014

23/05/2014 - 11:51

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Spesso si può incappare in reati fiscali che scattano quanto si superano alcune soglie di evasione o per particolari infrazioni. Vediamo alcune regole.

Regole in materia di reati fiscali in base al D. Lgs n. 74 del 2000

In materia di reati fiscali l’art. 18 del D. legislativo 74 del 2000 che stabilisce criteri differenti a seconda della tipologia dei reati, limitando di fatto la discrezionalità del cittadino quando occorre scegliere il giudice competente. Nel caso in cui tale regola non sia applicabile la competenza verrà stabilita in base al luogo di accertamento del reato. In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito le competenze in materia di reati dichiarativi e quindi in materia di reati previsti dall’art. 4 (dichiarazione presentata infedele) e art. 5 (dichiarazione non presentata, omessa) del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Vengono in particolare individuati tre distinti macro gruppi e cioè reati dichiarativi, reati commessi a seguito di compilazione fatture inesistenti, reati di omesso versamento di imposta. Per i reati in materia di dichiarazione la competenza territoriale è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente (in base all’art. 58 del Dpr 600 del 1973 il domicilio coincide con la residenza fiscale). In ogni caso il domicilio fiscale da considerare sarà quello del contribuente al momento di commissione del reato di presentazione della dichiarazione. In caso di domicilio fiscale all’estero il giudice ha stabilito una deroga che prevede che il tribunale competente sia quello in cui si è accertato il reato.

L’articolo 8 del D. Lgs n. 74 del 2000 disciplina il reato di fatture false ed in questo caso la competenza territoriale viene individuata nel luogo ove è stato commesso il fatto oppure dove il documento è stato rilasciato. Il luogo di commissione risulta in ogni caso più complicato da rintracciare mentre sarà più semplice constare la sede legale o la residenza dell’emittente della fattura. Se le fatture o gli altri documenti sono rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari sarà competente il giudice in cui ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato la prima volta.

Per i reati previsti dagli articoli 10 bis e 10 ter, rispettivamente omesso versamento di ritenute e omesso versamento d’iva, la competenza suppletiva territoriale viene in deroga stabilita in base al luogo di accertamento del mancato versamento.
Per il reato di indebita compensazione invece il luogo in cui il reato è stato commesso coincide con il luogo di trasmissione del modello di pagamento o in alternativa con il luogo ove si trova lo sportello bancario dove si presenta l’F24. Qualora il reato sia frutto di indebite compensazioni attraverso più modelli la competenza è in ogni caso determinata in base al luogo di presentazione del modello F24 che ha comportato la soglia di punibilità.

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