Novità in vista per il ravvedimento operoso, strumento messo a disposizione per regolarizzare la posizione con il Fisco, con vantaggi per i contribuenti. Cambiano le sanzioni. Ecco cos’è e calcolo.
Cos’è il ravvedimento operoso? Quando si applica e come si effettua il calcolo?
Il ravvedimento operoso è un mezzo attraverso il quale il contribuente può regolarizzare la posizione nei confronti del Fisco rimediando ai propri errori. Il vantaggio per il contribuente sono sanzioni ridotte e per il Fisco la possibilità di recuperare le somme in modo più celere e senza i costi correlati agli accertamenti. Si tratta, infatti, di un adempimento spontaneo in caso di errori, omissioni o mancati versamenti.
Il ravvedimento operoso costituisce, quindi, uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che premia la buona volontà del contribuente.
Il riferimento normativo essenziale è l’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997, modificato ora dal decreto legislativo 87 del 2024 che, in attuazione della legge di delega sulla riforma fiscale, articolo 20, armonizza il sistema delle sanzioni tributarie.
Ecco la guida al ravvedimento operoso, con tutti i riferimenti normativi e le regole operative per effettuare il calcolo comprensivo di interessi e sanzioni.
Cos’è il ravvedimento operoso
La norma cardine per comprendere cos’è e come si calcola il ravvedimento operoso è l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997(a breve vedremo le modifiche apportate dal decreto legislativo 87 del 2024).
Questo stabilisce che la sanzione è ridotta nel caso in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
Con il decreto legge 34 del 2019, convertito in legge 58 del 2019, è stato introdotto l’articolo 13 bis del decreto legislativo 472 del 1997. L’articolo sottolinea che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato.
Il ravvedimento operoso rappresenta un istituto fondamentale del diritto tributario italiano con il quale il contribuente può spontaneamente regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, versando il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente.
Il contribuente che regolarizza la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso resta comunque soggetto alla possibilità di ulteriori controlli fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria e alla prosecuzione di controlli già in atto.
La normativa sul ravvedimento operoso è stata più volte modificata in questi anni, con la finalità principale di semplificare l’uso di questo strumento e incentivare l’adempimento spontaneo che, di fatto, è l’unico che garantisce maggiori entrate per lo Stato.
Come funziona il ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare i versamenti di imposte omessi, insufficienti o tardivi pagando sanzioni ridotte. La riduzione della sanzione è proporzionale al tempo che intercorre tra la violazione di obblighi tributari e il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso è considerato uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario perché consente di prevenire e ridurre i casi in cui fisco e contribuente possano andare intraprendere un processo tributario.
Questo può essere utilizzato per regolarizzare il mancato, omesso o insufficiente versamento di imposte e tributi come:
- IVA;
- IRPEF;
- IRES;
- IMU;
- TASI;
- TARI;
- IRAP;
- imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene con il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta.
Il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa o correttiva o effettuare il versamento del tributo omesso o versato in modo insufficiente, indicando il codice tributo del tributo omesso o versato in modo insufficiente, al quale si aggiungono gli interessi e la sanzione ridotta.
Il modello di pagamento del ravvedimento operoso deve essere compilato in modo corretto, indicando il tributo interessato, il periodo di riferimento e il codice tributo. Inoltre, va indicato il numero del modello F24 relativo all’imposta oggetto di ravvedimento operoso.
La sanzione prevista per la violazione commessa viene ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento. Il calcolo della sanzione ridotta avviene in base alle specifiche modalità previste dalla normativa vigente.
Chi può usufruire del ravvedimento operoso ed effetti penali
Il ravvedimento operoso può essere utilizzato da tutti i contribuenti che abbiano commesso irregolarità fiscali, a condizione che la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente.
Deve essere ricordato che, grazie al ravvedimento operoso, è possibile ottenere effetti positivi anche sul piano penale. Il ravvedimento operoso, infatti, costituisce causa di non punibilità o circostanza attenuante dei reati tributari eventualmente commessi.
Ad esempio, l’articolo 13 del decreto legislativo 74 del 2000 prevede che in caso omesso versamento di acconti e imposte sui redditi e sul valore aggiunto o errata compensazione dei crediti, è esclusa la punibilità se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, eventualmente anche a seguito di ravvedimento.
L’articolo 13 della stessa legge, estende gli effetti dell’articolo 10 anche al caso di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione.
Al di fuori delle ipotesi di non punibilità previste, il ravvedimento operoso costituisce comunque una circostanza attenuante, quindi contribuisce alla riduzione della eventuale pena.
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Tipologie di ravvedimento operoso
Esistono diverse tipologie di ravvedimento operoso, in funzione del tempo trascorso tra la violazione di obblighi tributari e tale procedura:
- il Ravvedimento Sprint si applica nel caso in cui il contribuente si accorga immediatamente dell’errore o dell’omissione e provveda alla regolarizzazione entro il termine di 14 giorni dalla scadenza del tributo. In questo caso la sanzione è ridotta ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo; poiché in tal caso il ravvedimento rientra comunque nel primo scaglione del ravvedimento c.d. “breve”.
- il Ravvedimento Breve si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del tributo.
- il Ravvedimento Trimestrale si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione trimestrale.
- il Ravvedimento Annuale si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
- il Ravvedimento Biennale si applica nel caso in cui la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Il ravvedimento operoso si perfeziona solo al momento del pagamento del tributo dovuto, con la sanzione e gli interessi di mora calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino a quello in cui il saldo viene effettivamente eseguito.
Se il ravvedimento, o meglio lo scaglione di ravvedimento, scade in un sabato o giorno festivo, il pagamento si considera tempestivo se effettuato nel primo giorno utile.
Se il calcolo del dovuto non può essere effettuato in autoliquidazione (ipotesi residuale), il contribuente deve rivolgersi all’ufficio competente che dovrà provvedere alle operazioni di liquidazione del tributo. Affinché il ravvedimento sia valido, in questo caso il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.
Ravvedimento operoso: sanzioni e interessi
La sanzione ridotta in caso di ravvedimento operoso è pari a:
- 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
- 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
- 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo.
- 1/6 del minimo nel caso in cui il ravvedimento avvenga oltre il limite per la presentazione della dichiarazione successiva per la stessa imposta;
- 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione.
Ecco la tabella analitica con termini e misura della sanzione applicabile alla luce della riforma che ha variato la misura delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2016:
Novità ravvedimento operoso 2024
Il decreto legislativo 87 del 2024, in attuazione della legge di delega della riforma fiscale, ha modificato il sistema sanzionatorio in ambito tributario. L’obiettivo è rendere gli importi delle sanzioni proporzionali rispetto alla gravità della omissione o dell’errore e allineare il sistema sanzionatorio a quello in vigore negli altri Paesi dell’Unione Europea.
Nell’ambito della revisione del sistema sanzionatorio vi sono anche modifiche al ravvedimento operoso in vigore a partire dal 29 giugno 2024.
Le novità sono:
- riduzione della sanzione a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore (prima era 1/7 del minimo se la dichiarazione era presentata entro il termine di presentazione della dichiarazine per il periodo di imposta successivo);
- riduzione della sanzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (prima 1/6 del minimo se la regolarizzazione avveniva oltre il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta successivo);
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto;
- riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Calcolo del ravvedimento operoso
Per comprendere pienamente come si calcola il ravvedimento operoso occorre considerare quindi più fattori:
- l’importo dell’imposta non versata,
- la misura delle sanzioni,
- il tasso di interesse.
Mentre il tasso di interesse del ravvedimento operoso è fisso e corrisponde al tasso legale vigente nel periodo d’imposta cui il tributo si riferisce, la misura della sanzione varia a seconda del ritardo con cui il contribuente si ravvede.
Esempio di calcolo del ravvedimento operoso
Come si calcola, quindi, il ravvedimento operoso? Per procedere al calcolo del ravvedimento operoso occorre innanzitutto possedere due dati fondamentali:
- importo dell’imposta originariamente non pagata;
- scadenza originaria dell’imposta non pagata.
Ecco un esempio per comprendere come si calcola il ravvedimento operoso.
Poniamo il caso in cui il contribuente debba pagare un’imposta di 100 euro in scadenza il 16 dicembre; per dimenticanza, il contribuente si accorge soltanto il 26 dicembre di non aver pagato l’imposta e contestualmente decide di pagare quanto dovuto.
La sanzione sarebbe pari in via ordinaria a 30 euro (30% di 100); tuttavia, considerando che il pagamento avviene dopo soli 10 giorni di ritardo la sanzione verrà ridotta come segue:
- riduzione alla metà poiché il pagamento è avvenuto entro 90 giorni, quindi da 30 euro si passa a 15;
- riduzione di 1/15 poiché il pagamento è avvenuto entro 15 giorni, quindi da 15 euro si passa ad 1 euro.
A questo punto abbiamo applicato l’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 ma ci rimane la possibilità di fruire di ulteriori riduzioni grazie all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 (probabilmente la confusione teorica sul ravvedimento sprint nasce proprio qui).
Di conseguenza, applicando a questo punto il ravvedimento operoso la sanzione potrà essere ulteriormente ridotta ad 1/10 del minimo, quindi da 1 euro a 0,1 centesimo di euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 472/1997).
Ravvedimento operoso sui tributi locali
In passato per i tributi locali, come Imu e Tari le possibilità di ricorso al ravvedimento operoso erano limitate.
La regolarizzazione spontanea in questo caso era consentita entro i limiti temporali di un anno. Trascorso tale termine il contribuente per regolarizzare la posizione avrebbe dovuto attendere l’avviso di accertamento con l’applicazione di sanzioni in misura piena.
Per eventuali «proroghe» si poteva far riferimento al regolamento adottato dal Consiglio comunale.
Con l’art. 10-bis del decreto legge 124/2019 (c.d. “collegato fiscale alla legge di bilancio 2020”) tali differenze sono state superate e di conseguenza si applicano le stesse regole e gli stessi limiti temporali anche per la regolarizzazione con ravvedimento operoso dei tributi locali.
Come funziona il ravvedimento sprint?
Spesso ci si imbatte in un autentico equivoco fiscale noto comunemente come “ravvedimento sprint” ovvero la possibilità di ravvedere in modo molto conveniente entro 14 giorni dalla scadenza considerata. Precisiamo quindi un aspetto importante: il ravvedimento sprint non esiste.
Si tratta però di un equivoco in quanto la norma che consente di ridurre ulteriormente le sanzioni in capo al contribuente è un’altra ovvero l’articolo 13 comma 1 del D. Lgs. 471/1997 che prevede quanto segue:
“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”
Di conseguenza, la norma in oggetto prevede un’ulteriore riduzione della sanzione ordinaria (30%) secondo le seguenti modalità:
- riduzione della metà dell’importo ordinario se gli errori e le omissioni dei versamenti vengono corretti nel termine di 90 giorni;
- ulteriore riduzione di 1/15 se la correzione avviene entro 15 giorni.
Su questi valori si potrà “eventualmente” applicare il ravvedimento operoso.
Come effettuare il pagamento per il ravvedimento operoso
Dal punto di vista pratico per il ravvedimento operoso avente ad oggetto regolarizzazione di imposte sui redditi, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, Irap, Iva e imposta sugli intrattenimenti, si usa il modello F24.
Per tributi connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili deve essere utilizzato il modello F24 Elide. Infine, per il versamento dell’imposta di registro e altre imposte indirette si utilizza il modello F23.
Ricordiamo che i soggetti titolari di partita Iva possono effettuare il pagamento con il modello F24 esclusivamente per via telematica.
Codici tributo per il ravvedimento operoso
Per effettuare il pagamento il contribuente può utilizzare i seguenti codici tributo. Invitiamo comunque i lettori a verificare eventuali modifiche successive.
Codice tributo | Descrizione tributo |
---|---|
4001 | Saldo Irpef |
4033 | Acconto prima rata Irpef |
4034 | Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irpef |
1989 | Interessi da ravvedimento Irpef |
8901 | Sanzione pecuniaria Irpef |
3801 | Addizionale regionale all’Irpef |
1994 | Interessi da ravvedimento addizionale regionale all’Irpef |
8902 | Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef |
3843 | Saldo addizionale comunale all’Irpef |
1998 | Interessi da ravvedimento addizionale comunale all’Irpef |
8926 | Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef |
2001 | Acconto prima rata Ires |
2002 | Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Ires |
2003 | Saldo Ires |
1990 | Interessi da ravvedimento Ires |
8918 | Sanzione pecuniaria Ires |
6001 | Versamento Iva mensile - gennaio |
6002 | Versamento Iva mensile - febbraio |
6003 | Versamento Iva mensile - marzo |
6004 | Versamento Iva mensile - aprile |
6005 | Versamento Iva mensile – maggio |
6006 | Versamento Iva mensile – giugno |
6007 | Versamento Iva mensile – luglio |
6008 | Versamento Iva mensile – agosto |
6009 | Versamento Iva mensile – settembre |
6010 | Versamento Iva mensile – ottobre |
6011 | Versamento Iva mensile – novembre |
6012 | Versamento Iva mensile – dicembre |
6031 | Versamento Iva trimestrale - I trimestre |
6032 | Versamento Iva trimestrale – II trimestre |
6033 | Versamento Iva trimestrale – III trimestre |
6034 | Versamento Iva trimestrale – IV trimestre |
6035 | Versamento Iva trimestrale - Versamento Iva - acconto |
1991 | Interessi da ravvedimento su tributi Iva |
8904 | Sanzione pecuniaria Iva |
3800 | Saldo Irap |
3812 | Acconto prima rata Irap |
3813 | Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione Irap |
1993 | Interessi da ravvedimento Irap |
8907 | Sanzione pecuniaria Irap |
3912 | Imu su abitazione principale e relative pertinenze – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3913 | Imu su fabbricati rurali ad uso strumentale – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3914 | Imu su terreni – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3915 | Imu su terreni – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3916 | Imu su aree fabbricabili – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3917 | Imu su aree fabbricabili – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3918 | Imu su altri fabbricati – comune (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3919 | Imu su altri fabbricati – stato (compresi interessi e sanzioni da ravvedimento) |
3958 | Tasi su abitazione principale e relative pertinenze |
3959 | Tasi su fabbricati rurali ad uso strumentale |
3960 | Tasi su aree fabbricabili |
3961 | Tasi su altri fabbricati |
3962 | Interessi su Tasi |
3963 | Sanzione pecuniaria Tasi |
1500 | Prima registrazione contratto di locazione |
1501 | Annualità successive contratto di locazione |
1502 | Cessione contratto di locazione |
1503 | Risoluzione contratto di locazione |
1504 | Proroga contratto di locazione |
1509 | Sanzione pecuniaria imposta di registro sulle locazioni |
1510 | Interessi su imposta di registro sulle locazioni |
109T | Imposta di registro |
671T | Sanzione pecuniaria imposta di registro |
731T | Interessi su imposta di registro |
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