Per le violazioni di sosta e fermata il Codice della strada dispone la rimozione forzata del veicolo. Ecco quando ti possono portare via l’auto e come riprenderla.
Il Codice della strada prevede diversi tipi di sanzioni per i conducenti che non rispettano le regole, tra cui la multa, la sospensione o la revoca della patente, la decurtazione di punti dalla stessa e la confisca del mezzo. Non è tutto, quando la contravvenzione integra un reato è previsto l’arresto oppure la reclusione. Esiste poi la rimozione forzata del veicolo, che in realtà non è una vera e propria sanzione (infatti si accompagna a una multa) poiché ha la finalità di ripristinare l’ordine pubblico e rimuovere il veicolo dal punto in cui dà fastidio o crea pericolo.
Ciononostante, subire la rimozione della propria auto è sempre una grossa fonte di disagio. In primo luogo, c’è l’apprensione nel non trovarla dove era stata parcheggiata e la necessità di rintracciarla. In secondo luogo, se non si compiono alcuni adempimenti non è possibile riprenderla e utilizzarla. Senza contare che se un veicolo viene portato via con il carro attrezzi perché di intralcio, la spesa a carico del conducente lievita notevolmente rispetto alla sola sanzione pecuniaria.
Ovviamente, evitare questi problemi è semplice, basta non parcheggiare - nemmeno per poco tempo - il proprio veicolo in modo improprio, ma prima bisogna sapere quando possono portare via l’auto e soprattutto come riprenderla nell’eventualità che sia rimossa.
Quando ti possono portare via l’auto
La rimozione forzata di un veicolo è prevista dal Codice della strada come sanzione accessoria rispetto alla violazione di divieti di sosta o di fermata. Allo stesso tempo, la sua utilità principale non è l’intento punitivo, che è assicurato in primis dalla multa, bensì la tutela dei diritti altrui e della sicurezza stradale. Ciò non toglie che la rimozione forzata sia nei fatti un deterrente molto forte dal ripetere la contravvenzione, considerati i disagi e le spese provocati.
Come anticipato, l’auto può essere portata via quando si trova in divieto di sosta e/o fermata, cioè:
- in aree in cui il divieto è stato promosso dall’ente proprietario della strada per il pericolo alla circolazione stradale e in cui è presente l’apposito segnale;
- lato sinistro delle strade urbane a senso unico di marcia, senza lasciare almeno 3 metri di larghezza per il transito di una fila di veicoli;
- in corrispondenza o in prossimità di passaggi a livello, binari di linee ferroviarie o tranviarie;
- gallerie, sovrapassaggi, sottovia, fornici e portici (a meno che sia segnalato diversamente);
- sui dossi e nelle curve (anche in loro prossimità nei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento);
- in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semafori occultandoli;
- in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sulla corrispondenza e in prossimità di delle aree di intersezione, fuori dei centri abitati;
- in corrispondenza o a meno di 5 metri da un incrocio nei centri abitati, salvo sia indicato diversamente;
- su passaggi e attraversamenti pedonali;
- sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili o negli sbocchi delle stesse;
- sui marciapiedi, salvo eccezioni segnalate;
- spazi riservati alla sosta, alla fermata o alla ricarica dei veicoli elettrici;
- sbocco dei passi carrabili;
- in seconda fila o in ogni posizione che impedisca ad altri veicoli di accedere o spostarsi;
- spazi riservati allo stazionamento e alla fermata di autobus, filobus, veicoli su rotaie tenendo conto dei segnali o in loro assenza dei 30 metri di spazio con al centro il palo di fermata;
- spazi riservati ai taxi;
- aree destinate al mercato;
- spazi riservati a carico e scarico;
- banchine (a meno che sia segnalato diversamente);
- spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per invalidi;
- in corrispondenza degli scivoli, dei raccordi tra marciapiedi, rampe, corridoi di transito e la carreggiata per i veicoli degli invalidi;
- corsie e carreggiate dedicate ai mezzi pubblici;
- aree pedonali urbane;
- zone a traffico limitato (tranne per i veicoli autorizzati);
- spazi per gli impianti e le attrezzature per i servizi di emergenza e igiene pubblica;
- davanti ai cassonetti;
- in corrispondenza dei distributori di carburante (5 metri prima e 5 metri dopo gli apparecchi di erogazione) limitatamente alle ore di servizio;
- centri abitati in cui è vietata la sosta per i rimorchi staccati dal veicolo trainante, salvo diverse indicazioni;
- divieto disposto dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione e pulizia.
Infine, la rimozione forzata del veicolo è ammessa in linea generale quando il mezzo costituisce pericolo o intralcio alla circolazione, nonché nei casi in cui le forze dell’ordine possono presupporre che sia stato abbandonato. In ogni caso, non possono essere rimossi i veicoli destinati al trasporto di persone invalide, ma soltanto spostati nell’area più vicina e idonea (in questo caso si paga comunque la multa, oltre alle spese di intervento e trasporto).
Come riprendere il veicolo che è stato rimosso dal carro attrezzi
La rimozione forzata del veicolo può essere predisposta dalle forze di polizia ma anche da soggetti incaricati dall’ente proprietario della strada e che possiedono regolare licenza. La contravvenzione può essere rilevata in autonomia oppure dietro la segnalazione di altri cittadini. Dopo che i soggetti legittimati incaricano un carro attrezzi (che rispetti i requisiti stabiliti dal Regolamento di attuazione del Codice della strada) il mezzo viene quindi rimosso e trasportato in un deposito comunale o comunque convenzionato con il Comune.
Bisogna quindi contattare la sede di polizia locale, indicare i dati del veicolo e il posto in cui era stato lasciato, per avere la conferma della rimozione forzata e sapere dove si trova il deposito. Il proprietario dell’auto (o una persona da lui delegata) munito di documento di riconoscimento, carta di circolazione e certificato assicurativo, dovrà quindi recarsi al deposito per riavere il veicolo, ma soltanto dopo aver pagato la sanzione pecuniaria per la contravvenzione e le spese di intervento, rimozione e custodia.
Queste ultime sono di norma comprese tra 150 e 200 euro + Iva, ma molto dipende dal tipo di veicolo e dalle circostanze di rimozione. Oltretutto, se si scopre il fatto prima che il veicolo sia portato via è possibile interrompere la rimozione nell’immediato, pagando contestualmente le spese e la multa e ottenendo la quietanza di pagamento
È preferire effettuare il pagamento il prima possibile, anche perché così si evita il lievitare delle spese di custodia e si può usufruire - se la contravvenzione lo ammette - della riduzione della sanzione. In ogni caso, si hanno 60 giorni di tempo per pagare la multa dalla notifica del verbale e, sempre dallo stesso momento, 180 giorni per ritirare il veicolo.
Altrimenti il mezzo viene venduto all’asta e il ricavato va a coprire le spese di rimozione (eventuali eccedenze spettano al proprietario) o, in caso ciò non sia conveniente, demolito, con relativi costi a carico del proprietario. È comunque possibile presentare ricorso al Prefetto contro la rimozione forzata del veicolo, se si ritiene che sia avvenuta ingiustamente.
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