Quando il patronato o il Caf sbagliano, chi paga i danni?

Patrizia Del Pidio

13 Dicembre 2023 - 11:35

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Il Caf e il patronato sono responsabili di eventuali errori commessi e in alcuni casi sono tenuti anche al risarcimento dei danni causati.

Quando il patronato o il Caf sbagliano, chi paga i danni?

Se il Caf o il patronato sbagliano, chi paga i danni? Molti contribuenti, proprio per paura di sbagliare nella presentazione di domande e attestazioni si affidano alle mani esperte di Caf e patronati. Quello che va considerato, però, è che errare è umano e anche i più esperti in materia possono incorrere nell’errore. Anche Caf, patronati e professionisti abilitati, quindi, non sono esenti dal commettere errori, dimenticanze e omissioni che possono provocare errori nella trasmissione di domande o ritardo nell’ottenimento di prestazioni.

Risulta quindi importante sapere a chi compete il pagamento dei danni in caso di errore dell’operatore di Caf o patronato, perché uno sbaglio potrebbe comportare, ad esempio, mesi di assegno unico perduti o, anche, ritardi nella percezione della pensione o della Naspi, solo per portare qualche esempio. In questi casi il contribuente ha una perdita economica. Gli errori, però, possono riguardare anche la compilazione dell’Isee e, in questo caso, se si fruisce di agevolazioni non spettanti si sarà costretti a restituire quanto percepito.

Ancora, gli errori possono riguardare anche la compilazione della dichiarazione dei redditi e, se risultasse difforme potrebbero risultarne anche sanzioni e interessi da pagare sull’imposta versata in misura minore. Si tratta solo di esempi di errori che i Caf e patronati possono commettere, ma rendono bene l’idea dei danno che questi sbagli possono provocare.

Errori di Caf e patronati, cosa dice la Cassazione?

Quali sono le responsabilità dei patronati e dei Caf, ma anche dei professionisti abilitati, è stato chiarito da una recente decisione della Corte di Cassazione nella quale si evidenzia che eventuali errori possono avere anche delle implicazioni dal punto di vista giuridico.

La Suprema Corte don l’ordinanza 34475 del 2023 chiarisce che l’errore in una pratica determina un responsabilità contrattuale del Caf o patronato e proprio per questo il contribuente che ne è vittima ha diritto al risarcimento dei danni per eventuali mesi di erogazione perduti e non recuperabili.

Quando c’è responsabilità del patronato o Caf?

Qualora dall’errore commesso nell’esecuzione del proprio mandato da Caf o patronato risulti un danno all’assistito, il centro di assistenza fiscale è responsabile. Questa responsabilità di Caf e patronati non è prevista nella Legge 152 del 2001 che regola proprio l’attività di questi centri, a stabilire che alla sigla di un contratto il soggetto che si impegna ad eseguire le prestazioni deve farlo con diligenza è l’articolo 1176 del codice civile.

Quando un operatore o un professionista, poi, si fanno pagare per l’esecuzione del mandato le regole dell’attività che esercita non possono essere ignorate e la diligenza, in questi casi, deve essere rigorosa. Se il patronato (o il Caf) non opera con la dovuta diligenza e provoca un danno all’assistito è responsabile del danno.

Va sottolineato che la responsabilità c’è anche qualora il servizio offerto è con mandato gratuito, come stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione 1911 del 1973.

Non sempre si ha diritto al risarcimento danni

Per avere diritto al risarcimento danno l’assistito deve dimostrare:

  • il danno subito;
  • l’errore del patronato;
  • l’inadempimento o l’adempimento non corretto.

Il danno deve dipendere da un comportamento poco diligente del patronato (o del Caf). Se, ad esempio, senza l’errore commesso il danno ci sarebbe stato lo stesso, il patronato non sarà obbligato a nessun risarcimento.

Il risarcimento non spetta neanche quando l’errore commesso dipende da informazioni sbagliate fornite dall’assistito (come ad esempio nella compilazione dell’Isee se non vengono forniti tutti i giusti documenti).

Il patronato, in ogni caso, può dimostrare a sua discolpa che l’errore non è dovuto a negligenza e che non è dipeso da un controllo errato. Se dimostra, nonostante l’errore, di aver agito con diligenza non è dovuto alcun risarcimento.

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