Quali sono gli obblighi di padrino e madrina di battesimo?

Ilena D’Errico

11/06/2023

11/06/2023 - 21:47

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Il battesimo apre il percorso del battezzato verso la fede cattolica, accompagnato dal padrino e/o dalla madrina. Ma quali sono i loro obblighi nei suoi confronti?

Quali sono gli obblighi di padrino e madrina di battesimo?

Il padrino e la madrina sono delle figure fondamentali per il battesimo, che - come primo sacramento della tradizione - assume una spiccata importanza nel percorso dei fedeli cattolici. La scelta del padrino e della madrina è quindi un momento molto delicato, proprio per le connotazioni che ricoprono questo ruolo. È innegabile che accettando la proposta dei genitori e accompagnando il figlioccio nel battesimo si assuma un certo impegno, ma quali obblighi hanno padrino e madrina?

Padrino e madrina, gli obblighi legali

Il battesimo è un sacramento riconosciuto dalla Chiesa cattolica e, in quanto tale, non ha alcuna ripercussione sull’ordinamento giuridico. L’Italia, infatti, è uno stato laico, in cui le scelte e i percorsi di fede dei cittadini corrono in parallelo alle leggi, ma non sono mai vincolanti o in qualche modo rilevanti da questo punto di vista.

È anche vero che esistono alcune situazioni in cui i sacramenti assumono anche connotati civili, i quali hanno effetto dal punto legale, con obblighi e doveri simili a quelli contrattuali. In realtà, è solo uno il caso in cui un sacramento produce effetti civili, si tratta ovviamente del matrimonio concordatario. Questo tipo di matrimonio combina le formule necessarie per il sacramento cattolico e il convogliamento a nozze civile, originando per l’appunto effetti da entrambi i punti di vista.

Al contrario, il matrimonio solo religioso e quello puramente civile sono del tutto indipendenti l’uno dall’altro. Il matrimonio concordatario è stato quindi istituito per questioni di praticità, unendo per l’appunto due istituti esistenti sia nel diritto civile che in quello canonico. Il battesimo, invece, al pari degli altri sacramenti non ha alcun equivalente civile, così è valido esclusivamente per la Chiesa.

Di conseguenza, padrino e madrina non hanno obblighi legali verso il figlioccio, ossia nessun dovere giuridico. Questo significa che non è possibile pretendere da loro alcunché, tanto meno si può citarli in giudizio per presunti inadempimenti. È poi innegabile che padrino e madrina assumano degli obblighi di tipo morale e religioso, che, come abbiamo visto, non hanno però alcun riflesso per lo Stato e la legge.

Padrino e madrina nella Chiesa cattolica

Il lato giuridico del battesimo è quindi inesistente ed è, peraltro, l’aspetto meno significativo in assoluto per i fedeli che scelgono questo percorso per sé e la propria famiglia. Va da sé che chi pratica la religione cattolica vi si affidi per fede e rispetto dei suoi precetti, senza alcuna necessità di fondamenta giuridiche a riguardo.

Da questo punto di vista, è naturale che ricoprire il ruolo di padrino o madrina assuma alcuni obblighi dal punto di vista prettamente religioso cattolico. In particolare, la funzione principale di queste figure è quella di accompagnare il figlioccio (ossia il battezzato) nel suo percorso di fede.

Non solo, il padrino e la madrina dovrebbero impegnarsi personalmente nella propria vita, seguendo le virtù e la morale impartite dalla religione cattolica e fornendo così un esempio impeccabile per il figlioccio. Il Codice di diritto canonico, infatti, stabilisce così il compito riservato a questo ruolo:

(..) assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Il riconoscimento del ruolo di madrina e padrino è dunque un caposaldo del sacramento battesimale, tanto che è espressamente vietato dalla Chiesa l’eventuale matrimonio fra il figlioccio e il padrino o madrina, proprio come se fra loro si fosse instaurato un vincolo di parentela. Al contrario, la legge civile non prevede alcun divieto in merito, chiaramente soltanto quando l’eventuale matrimonio non contrasti con le previsioni del Codice civile (per esempio in caso di effettiva parentela).

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