Evasione ed elusione fiscale sono due fenomeni simili ma diversi, e per questo non bisogna fare confusione. Una breve guida sui tratti distintivi e su come distinguere l’una dall’altra.
Quanto si parla di tasse, di obblighi dei contribuenti e di possibili violazioni il rischio di confondere tra loro termini con un significato distinto, è concreto. Ma la legge è molto precisa e proprio in una materia come quella fiscale è opportuno avere ben chiare le idee e comprendere l’esatto significato di regole e concetti. Pensiamo ad esempio ad evasione fiscale ed elusione fiscale: secondo alcuni si tratterebbe di fatto dello stesso concetto, ma la realtà è ben diversa.
Non bisogna affatto confondere l’una con l’altra, anche se è vero che sia l’elusione che l’evasione sono due comportamenti che mirano, di fatto, ad aggirare le norme in materia di tasse ed entrambi sono accomunati dall’obiettivo di ridurre il prelievo fiscale. Attenzione però, perché come vedremo nel corso di questo articolo l’evasione è un comportamento più grave di quello che integra la mera elusione fiscale, e lo spiegheremo facendo alcuni esempi pratici che fugheranno i dubbi. Dunque che cos’è l’evasione fiscale? E quando invece si deve parlare di elusione? Scopriamolo assieme di seguito, indicando i tratti distintivi di entrambi i fenomeni. I dettagli.
Qual è la differenza tra elusione ed evasione fiscale?
Che cos’è l’elusione fiscale?
L’elusione fiscale è data da comportamenti del contribuente che, pur apparendo in superficie dotati di quella che i giuristi chiamano ’legittimità formale’ - e dunque a prima vista conformi alla legge - in sostanza invece tendono ad aggirarla, riducendo o evitando completamente il prelievo fiscale da parte della Pubblica Amministrazione.
In altre parole, l’elusione fiscale consiste in un abuso del diritto, ossia la concretizzazione di comportamenti e azioni che puntano a raggirare le leggi per ottenere un vantaggio fiscale. La condotta del contribuente porta astutamente dunque alla diminuzione del prelievo fiscale.
Caso tipico di elusione fiscale è quello nel quale il contribuente, al posto del trattamento fiscale opportuno al suo caso applica in modo indebito una normativa fiscale diversa, nella mera finalità di conseguire una tassazione più favorevole o anche una esenzione tributaria.
Pensiamo anche a chi opera non come lavoratore autonomo “semplice” ma tramite una società (unipersonale o a socio unico), in maniera tale da sfruttare un’imposizione fiscale e contributiva agevolata e le correlate maggiori possibilità di detrazione e deduzione.
Elusione come abuso del diritto: l’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente
Tecnicamente parlando, l’elusione fiscale attiene ad operazioni senza sostanza economica che, pur rispettando la legge dal punto di vista formale, danno luogo a degli indiretti vantaggi fiscali per il contribuente.
E non dimentichiamo che con la legge n. 212/2000, contenente lo Statuto dei diritti del contribuente, il concetto di elusione fiscale è stato accorpato all’abuso del diritto. Ed infatti nello Statuto si trova la definizione di riferimento, al comma 1 dell’articolo 10 bis del testo:
“configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.
Lo rimarchiamo per chiarezza: l’elusione fiscale rappresenta un vero e proprio abuso del diritto, vale a dire la messa in pratica di comportamenti che hanno come scopo ultimo quello di raggirare le leggi a proprio vantaggio e che indirettamente portano alla diminuzione del prelievo fiscale. Il contribuente non adopererà il regime fiscale opportuno per la sua situazione, applicando invece in modo abusivo una normativa fiscale più favorevole. Ciò gli permetterà di ottenere uno scopo diverso, se non addirittura opposto, a quello che sta alla base della norma stessa.
Elementi distintivi dell’elusione fiscale
Nello Statuto il legislatore spiega il significato dei concetti che integrano l’elusione fiscale, e lo fa nei termini che seguono:
- le operazioni prive di sostanza economica sono i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi differenti dai vantaggi fiscali. Nel dettaglio, sono indici di mancanza di sostanza economica, e dunque di convenienza reale e sostanziale, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
- sono vantaggi fiscali indebiti i benefici o risparmi d’imposta, anche non immediati, messi in atto andando contro alle finalità delle norme fiscali o i principi dell’ordinamento tributario.
Vero è che in non pochi casi pratici può essere dubbio se un comportamento sia effettivamente elusivo o meno: ecco perché il legislatore ha disposto una forma di interpello ad hoc, vale a dire una richiesta di chiarimenti che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate prima di mettere in pratica un comportamento fiscalmente rilevante. Le precisazioni serviranno ad aver ben chiari quali passi compiere in rapporto ad una situazione concreta e personale e guideranno il contribuente sul piano dell’interpretazione, dell’applicazione o della disapplicazione di norme di legge di ambito fiscale.
Che cos’è l’evasione fiscale?
Se ci riferiamo all’“evasione fiscale”, dobbiamo pensare a tutti quei comportamenti con cui i cittadini violano apertamente e direttamente le regole di legge - allo scopo di non pagare o pagare meno tasse. Si tratta del caso classico della somministrazione di bevande e alimenti in un bar o in un ristorante, senza l’emissione dello scontrino fiscale. Un altro caso tipico di evasione è integrato dalla presentazione di dichiarazioni dei redditi incomplete, proprio allo scopo di diminuire il prelievo fiscale sui propri redditi, che appariranno di importo inferiore.
Tecnicamente parlando, l’evasione fiscale comporta l’occultamento della materia imponibile, vale a dire del presupposto dell’imposta che andrebbe applicata al caso concreto. Finalità è quella appunto di contrastare il prelievo fiscale in capo al contribuente e versare meno soldi allo Stato.
Si stima che in Italia l’ammontare dell’evasione fiscale pesi come un vero e proprio macigno: decine di miliardi di euro ogni anno, con una frazione di questa enorme cifra riconducibile all’evasione fiscale di imposte dirette e un’altra invece al lavoro nero e all’economia sommersa. Chiaro che l’evasione fiscale porterà a meno incassi per lo Stato, con la conseguenza che il minor gettito fiscale si ripercuoterà sul livello di fornitura dei servizi essenziali alla popolazione.
Evasione fiscale: quando ricorre?
Per capire quando si ha evasione, è opportuno sottolineare quanto segue. Essa ricorre sia in presenza di comportamenti evasori di natura semplice, i quali si concretizzano nel mancato rispetto di obblighi tributari basilari (come ad es. la mancata emissione dello scontrino o della fattura), sia nella messa in atto di strategie anche particolarmente articolate, per ingannare il Fisco.
In queste ultime sono incluse le ipotesi di utilizzo di documentazione falsa o di altri sistemi di frode, con cui il contribuente cerca di trasferire all’estero basi imponibili, per il tramite di metodi che rendono non agevole la ricostruzione delle operazioni finanziarie da parte delle autorità fiscali.
Rischio di sanzioni penali in caso di evasione fiscale
Elusione ed evasione fiscale hanno in comune che entrambe conducono a sanzioni amministrative, ma soltanto l’evasione prevede sanzioni penali (tra cui la detenzione). L’evasione fiscale può essere punita sia sul piano amministrativo che penale, in funzione di quello che è l’importo di imposte e tasse non pagate allo Stato a seguito del mancato rispetto delle norme fiscali.
L’applicazione della sanzione amministrativa o di quella penale dipende dall’entità dei tributi dovuti e non pagati allo Stato, vale a dire dall’ammontare della cifra evasa. Ecco perché le conseguenze penali scattano soltanto quando si ha il superamento di determinate soglie.
L’elusione fiscale non comporta invece conseguenze dal punto di vista penale, essendo comunque considerata meno grave dal legislatore rispetto all’evasione, ma implica - come accennato - l’applicazione di sanzioni amministrative, proporzionate all’entità dell’importo eluso all’Amministrazione finanziaria.
Le sanzioni amministrative in caso di elusione non implicano la restrizione della libertà, ma piuttosto sono correlate ad una punizione di tipo economico, e pertanto si tratta di sanzioni pecuniarie.
Differenza tra evasione ed elusione: precisazioni finali
Sopra abbiamo visto in sintesi quando ricorre l’evasione fiscale e quando invece si deve parlare di elusione fiscale. Ricapitolando, l’elusione è differente dall’evasione in quanto quest’ultima è di solito realizzata occultando il presupposto dell’imposta con una violazione diretta delle regole del Fisco. Invece, il contribuente che dà luogo ad un caso di elusione fiscale, sceglie di evitare di applicare la tassazione più onerosa adottando una condotta anomale e, in qualche modo, abusiva.
Sia l’evasione che l’elusione fiscale permettono un risparmio d’imposta, ma, mentre la prima si oppone alla legge perché si sostanzia in un vero e proprio atto fraudolento, nel caso dell’elusione, il contribuente opera alla luce del sole. Questi infatti, pur conservando un comportamento conforme a quanto fissato dalla norma fiscale, comunque riesce ad aggirarne il precetto.
Come detto in precedenza, l’elusione fiscale consiste infatti in un vero e proprio abuso del diritto, che si concretizza nell’attuazione di gesti che mirano ad aggirare sottilmente le leggi e che - in via indiretta - conducono alla illegittima diminuzione del prelievo fiscale.
Invece non vi è elusione, ma piuttosto risparmio lecito d’imposta, se l’operazione posta in essere dal contribuente non aggira disposizioni fiscali specifiche ed è motivata da ragioni non fiscali. D’altronde i contribuenti sono liberi di scegliere tra più alternative, quella fiscalmente meno onerosa e più favorevole, e ciò non integra di per sé un abuso. Pertanto è legittima l’operazione che determini per il contribuente un minor carico fiscale o comunque un regime fiscale più conveniente, a condizione che il comportamento del contribuente sia assistito da oggettive ragioni economiche.
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