La collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) si concretizza in una prestazione prevalentemente personale resa a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, senza che tuttavia sia presente un vincolo di subordinazione.
Per le ragioni descritte il rapporto di co.co.co. si differenzia tanto dal contratto di lavoro subordinato (per la mancanza del vincolo di subordinazione) quanto dal lavoro autonomo inteso come esercizio di arti o professioni.
Le caratteristiche principali della collaborazione coordinata e continuativa, quali:
- Autonomia;
- Collaborazione, da intendersi come lo svolgimento della prestazione (in autonomia) ma in funzione delle finalità e delle necessità del committente;
- Coordinamento con le esigenze economico - organizzative del committente;
- Continuità della prestazione, da intendersi come non meramente occasionale che richiede, al contrario, un impegno costante del collaboratore a beneficio del committente;
- Personalità della prestazione, che si concretizza nella prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del collaboratore;
non sono ostative a una possibile estensione temporale (proroga) della collaborazione stessa, per ragioni attinenti tanto al collaboratore quanto al committente o a entrambi.
Un caso frequente è quello del collaboratore che, nel corso della durata dell’incarico indicata nell’accordo siglato con il committente, non termina l’attività assegnata e, pertanto, esiste l’interesse a estendere la collaborazione.
Trattandosi di una proroga diversa da quella che si verifica nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, analizziamo in dettaglio come deve comportarsi il committente per estendere la co.co.co., gestire serenamente la pratica ed evitare errori.
Proroga co.co.co., come fare? La guida per evitare errori
La proroga dev’essere prevista nel contratto di co.co.co.
Prima di procedere alla proroga della collaborazione coordinata e continuativa il committente è opportuno che verifichi se il contratto di co.co.co. a suo tempo siglato con il collaboratore contiene la seguente clausola: «Nel caso in cui per lo svolgimento dell’incarico sia necessario un periodo di tempo superiore, la collaborazione potrà essere prorogata con stipula di un nuovo accordo scritto».
La clausola è di norma riportata all’interno del paragrafo dedicato alla durata della collaborazione.
Una volta verificato il contratto possono presentarsi due situazioni:
- Se è contemplata l’estensione temporale del contratto le parti possono procedere ad una proroga della collaborazione, opportunamente contenuta in un apposito accordo scritto;
- Se non è contemplata l’estensione temporale del contratto è opportuno lasciar scadere la collaborazione e, successivamente, stipulare un nuovo contratto di co.co.co.
Siglare un accordo di proroga
Come anticipato poc’anzi, per procedere alla proroga della collaborazione coordinata e continuativa è necessario che committente e collaboratore stipulino un apposito accordo scritto.
Nel documento è opportuno:
- Richiamare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa in cui si è definito, tra le altre cose, il tipo di attività da svolgere, la durata e il compenso previsto;
- Precisare le ragioni per cui le parti manifestano la necessità di estendere la durata della collaborazione;
- Indicare l’ammontare del compenso previsto;
- La durata della proroga;
- Il rinvio al contratto di co.co.co. per tutto quanto previsto nell’accordo di proroga.
La validità dell’accordo in argomento è subordinata alla firma di entrambe le parti. Di conseguenza, se la scrittura non è siglata dal collaboratore per accettazione non opera alcuna estensione temporale. In ragione di quanto appena descritto è opportuno che l’accordo di proroga venga prodotto e sottoscritto dalle parti con congruo anticipo rispetto alla scadenza della collaborazione.
Comunicare l’estensione temporale al Ministero del lavoro
Al pari di quanto avviene in sede di stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l’evento proroga dev’essere denunciato al Ministero del lavoro a mezzo invio del modello «UnificatoLav» o «UniLav».
A tal proposito è bene fare attenzione alla distinzione tra:
- Proroga, per la quale la data di scadenza dell’invio dell’UniLav è cinque giorni successivi all’evento;
- Inizio della collaborazione, attraverso stipula di un nuovo contratto di co.co.co. dove, a differenza del punto precedente, il termine per l’invio dell’UniLav sono le ore 24 del giorno precedente l’instaurazione del rapporto.
Alla stregua del consiglio fornito per la redazione della scrittura tra le parti, è bene che il committente, in qualità di soggetto obbligato a trasmettere l’UniLav, verifichi le modalità di invio della denuncia stessa per gli eventi di proroga della collaborazione coordinata e continuativa. In particolare, è opportuno accertarsi che il portale telematico della regione / provincia autonoma competente, attraverso il quale trasmettere l’UniLav, consenta di utilizzare l’evento «proroga» per i rapporti di co.co.co. In caso contrario (da qui la ragione di attivarsi con largo anticipo) è necessario trasmettere un UniLav di inizio rapporto, soggetto alla scadenza delle ore 24 del giorno precedente l’instaurazione della collaborazione (da intendersi come il primo giorno successivo quello di scadenza della collaborazione stessa).
Elaborare il cedolino
L’estensione temporale della collaborazione non esula il committente dall’obbligo di corrispondere il compenso a mezzo elaborazione di un apposito cedolino paga contenente:
- Il periodo di competenza del compenso;
- L’ammontare del compenso;
- I dettagli dei calcoli riguardanti i contributi previdenziali e assistenziali a carico del collaboratore e trattenuti dalle retribuzioni lorde;
- I dettagli dei calcoli riguardanti le ritenute fiscali a carico del collaboratore a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) e addizionali regionali / comunali;
- Il netto da liquidare.
Il committente è altresì tenuto a:
- Consegnare al collaborare copia del cedolino paga all’atto dell’erogazione del compenso;
- Stampare il Libro Unico del Lavoro (LUL);
- Liquidare le spettanze al collaboratore esclusivamente con metodi di pagamento tracciabili (essendo vietato il pagamento del compenso in contanti).
Con riguardo all’ultimo punto si precisa che, a norma dell’articolo 1, commi 910-914, Legge numero 205/2017, le provvidenze mensili (anticipi compresi) devono essere corrisposte per il tramite di una banca / ufficio postale con una delle seguenti modalità:
- Bonifico sul conto corrente indicato dal collaboratore;
- Assegno o vaglia postale;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Contanti ritirati presso lo sportello bancario o postale dove il committente ha accesso un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Da notare che la violazione delle disposizioni riguardanti le modalità di pagamento del compenso sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro a seconda dei mesi in cui si è protratto l’illecito (a prescindere tuttavia dal numero di collaboratori coinvolti).