La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’importante modifica normativa in materia di previdenza complementare, riguardante in particolare la cosiddetta portabilità piena del contributo datoriale verso i fondi pensione disponibili sul mercato.
Con questa misura, il contributo aggiuntivo versato dal datore di lavoro non resterà più appannaggio esclusivo del fondo pensione di categoria: il lavoratore potrà infatti scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze senza perdere questo significativo vantaggio.
La norma avrebbe dovuto entrare pienamente in vigore a partire dal 1° luglio 2026; tuttavia, a seguito delle recenti modifiche al Decreto Legge 19/2026, l’operatività del provvedimento è stata rinviata.
Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta, un esempio concreto di applicazione e quando la misura entrerà definitivamente in vigore.
Nuove regole sulla portabilità del contributo datoriale nei fondi pensione
La portabilità del contributo del datore di lavoro nei fondi pensione è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), che ha modificato il Decreto Legislativo n. 252 del 2005, ossia la normativa di riferimento in materia di previdenza complementare.
In particolare, l’intervento normativo ha riguardato la disciplina del trasferimento della posizione individuale, con l’obiettivo di rendere più flessibile la scelta del fondo pensione da parte del lavoratore, senza penalizzarlo dal punto di vista contributivo.
Grazie a questa modifica, il lavoratore può oggi esercitare con maggiore libertà la portabilità della propria posizione previdenziale, senza perdere il contributo datoriale, che continua quindi ad affluire anche nel nuovo fondo prescelto.
Ma cerchiamo di capire meglio come funziona. Oggi, un lavoratore che aderisce al fondo pensione di categoria, conferendo il proprio TFR e un contributo aggiuntivo, ottiene anche un versamento extra da parte del datore di lavoro. Questo contributo è solitamente calcolato come una percentuale della retribuzione (1%, 2%, 3% e così via).
Ad esempio, se il contributo datoriale previsto è del 2% e il reddito annuo è pari a 30.000 euro, il datore di lavoro è tenuto a versare 600 euro all’anno nel fondo pensione.
Il problema è che, fino ad oggi, questo beneficio è stato vincolato all’adesione al fondo previsto dal proprio contratto collettivo. Se il lavoratore sceglie un altro fondo pensione, perde il diritto a ricevere il contributo.
Ed è proprio su questo punto che interviene la modifica normativa, introducendo la cosiddetta “portabilità piena”. Questa misura permetterà infatti ai lavoratori di mantenere il diritto al contributo del datore di lavoro anche trasferendo la propria posizione previdenziale dal fondo di categoria a un’altra forma pensionistica individuale, come i PIP o i fondi pensione aperti. In sostanza, il contributo potrà continuare ad affluire verso qualsiasi fondo pensione scelto dal lavoratore tra quelli disponibili sul mercato.
La piena operatività di questa norma sarebbe dovuta scattare a luglio di quest’anno, ma, come anticipato in apertura, è stata rinviata di alcuni mesi.
Slitta la portabilità piena dei contributi al fondo pensione
La piena portabilità dei contributi, tra le novità più significative previste dalla Legge di Bilancio 2026, non entrerà in vigore nei tempi inizialmente stabiliti. La misura, che avrebbe dovuto diventare operativa dal 1° luglio 2026, è stata infatti rinviata di alcuni mesi.
Negli ultimi giorni sono stati approvati alcuni emendamenti al decreto-legge 19/2026, presentati da diversi parlamentari e accolti in Commissione Bilancio alla Camera, che hanno spostato in avanti l’applicazione della norma. La nuova disciplina entrerà quindi in vigore dal 31 ottobre 2026, con uno slittamento di quattro mesi rispetto alla data originaria.
Il rinvio non mette in discussione la riforma, ma ne ritarda soltanto l’avvio. Per il momento, dunque, continuerà ad applicarsi l’attuale sistema, che limita la piena libertà di trasferimento delle posizioni previdenziali. Una scelta che sembra puntare a un’introduzione più graduale della novità, senza però ridurre l’importanza di un cambiamento destinato a incidere in modo significativo sul secondo pilastro pensionistico italiano.