Polizze catastrofali imprese. Chi deve assicurarsi, chi è esente e chi ha diritto alle agevolazioni? (Guida 2026)

Nadia Pascale

20/01/2026

Cosa sono le polizze catastrofali? Chi deve averne una e quali imprese sono, invece, esenti? Quali sono i rischi coperti e le agevolazioni? Ecco la Guida 2026 alle polizze catastrofali.

Polizze catastrofali imprese. Chi deve assicurarsi, chi è esente e chi ha diritto alle agevolazioni? (Guida 2026)

Le polizze catastrofali obbligatorie per le imprese, anche conosciute come Cat Nat, sono state introdotte con la Legge di Bilancio 2024, mirano alla copertura dei danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese.

Il principio generale è quello della obbligatorietà delle polizze assicurative a copertura dei danni da calamità, ma chi è esente e chi ha diritto alle agevolazioni previste? Ecco la guida aggiornata al 2026.

Ecco nel dettaglio chi deve stipulare la polizza, chi è esente da tale obbligo, la diversa entrata in vigore in base al settore e alla dimensione aziendale.

Cos’è la polizza catastofale imprese: definizione

La polizza catastrofale obbligatoria per le imprese è un’assicurazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-1011) che protegge dal punto di vista economico le imprese da danni causati da eventi naturali estremi come terremoti, alluvioni, frane e inondazioni.

Tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione in Italia (escluse quelle agricole) devono stipulare questa copertura assicurativa entro le date fissate dalla legge e che a breve vedremo.
L’obbligatorieta della polizza nasce dall’aumento della frequenza di eventi calamitosi di particolare rilevanza e dalla difficoltà dello Stato nel far fronte agli oneri per la ricostruzione.

Obbligatorietà polizze catastrofali: entrata in vigore scaglionata

L’entrata in vigore della obbligatorietà delle polizze catastrofali è stata abbastanza complessa, infatti, la Legge di Bilancio 2024 attribuisce ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy l’onere di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

Il Ministero è intervenuto con il decreto interministeriale del 18 gennaio 2025, quindi, dopo oltre un anno. Il decreto in oggetto contiene il Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Da questo momento il termine di entrata in vigore della obbligatorietà delle polizze catastrofali è stato più volte prorogato. In un primo momento l’entrata in vigore era prevista per il 31 marzo 2025. A poche ore dall’entrata in vigore, il termine viene fatto slittare. Il 28 marzo 2025 il Consiglio dei ministri con il decreto 39 del 2025 fissa il termine per le grandi imprese al 1° aprile (polizza da stipulare entro il 31 marzo) e fa slittare il termine al 1°ottobre per le medie imprese.
Per le piccole e micro imprese si prevede che entro il 1° gennaio 2026 debbano stipulare la polizza.

Interviene, infine, il decreto Milleproroghe 2026 che, appunto, proroga il termine al 1° aprile 2026 (contratto da stipulare entro il 31 marzo), ma solo per le micro e piccole imprese del settore ristorazione e pesca.

Perché tutte queste proroghe? I motivi sono diversi, in via preliminare il costo, si tratta, infatti, per le imprese di un ulteriore costo da sostenere e, in secondo luogo, la normativa prevedeva l’entrata in funzione di un servizio di comparazione polizze per le imprese.

Il portale informatico per la comparazione delle offerte che doveva essere messo a disposizione dall’IVASS in realtà non è mai arrivato e, se per le imprese di grandi dimensioni è comunque più agevole far fronte alle spese, per le micro e piccole imprese può trattarsi di un onere davvero importante. Proprio sull’assenza di tale portale informatico sono state basate le varie richieste di proroghe.

Si ricorda che per le imprese che alla data di entrata in vigore della obbligatorietà della Cat Nat hanno già stipulato polizze che offrono una copertura assicurativa simile, è necessario verificare che tali polizze siano conformi ai requisiti minimi stabiliti dalla legge, al fine di evitare problematiche future.

Chi non stipula la polizza catastrofale? Ecco le imprese esenti

Non tutte le imprese sono obbligate a stipulare polizze catastrofali. L’obbligo deriva dall’iscrizione al Registro delle Imprese. L’obbligo scatta per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. Ne consegue che le attività per le quali non è prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese non sono tenute ad adempiere.

Un’altra esclusione importante riguarda le aziende impegnate del settore dell’agricoltura (imprese previste dall’articolo 2135 codice civile).

Altri casi di esclusione riguardano:

  • imprese ubicate in immobili abusivi: l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
  • beni in corso di costruzione: beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
  • sono esclusi dall’obbligo di copertura assicurativa con polizza catastrofale i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) ciò in base all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18. Questo implica che nel determinare il premio assicurativo per un’impresa, non deve essere tenuto in considerazione il valore del parco mezzi.

Deve essere sottolineato che l’obbligo sussiste nel caso in cui l’immobile sia a uso promiscuo, cioè nel caso in cui l’immobile usato per l’esercizio dell’attività di impresa, sia utilizzato anche come civile abitazione. In questo caso l’assicurazione deve essere stipulata per la porzione di edificio utilizzata per l’attività di lavoro.

Cosa copre la polizza catastrofale: eventi e danni

La polizza catastrofale, o Cat Nat, è una tipologia di polizza assicurativa specificamente nata per fornire copertura assicurativa contro i danni causati da eventi catastrofali.

Questi eventi possono includere alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni e altri eventi calamitosi e catastrofici che possono causare danni significativi ai beni immobili e alle attività di un’impresa.

L’obiettivo è proteggere i beni dell’attività, il valore aziendale e la continuità operativa dai danni che possono arrivare da tali eventi calamitosi. In questo modo il risarcimento arriva dalla compagnia di assicurazione, vi sono meno oneri per lo Stato che deve far fronte ai danni causati da tali eventi e vi è una ripartenza delle attività economiche più celere.

A definire nel dettaglio gli eventi ricompresi è l’articolo 3 del Decreto 30 gennaio 2025, n. 18:

  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La polizza assicurativa contro i danni interviene quando questi eventi catastrofali causano danni diretti ai beni immobili dell’impresa, come edifici, macchinari e attrezzature.

Cosa non rientra nella polizza assicurativa?

A precisare i limiti delle coperture in questo caso è l’ANIA (Assicurazione Nazionale fra le Imprese assicuratrici. Si legge sul sito che: NON rientra nella definizione di alluvione/inondazione/esondazione, quindi, sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi:

  • la mareggiata;
  • la marea;
  • il maremoto;
  • la penetrazione di acqua marina;
  • la variazione della falda freatica;
  • l’umidità;
  • lo stillicidio;
  • il trasudamento;
  • l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.

Non possono essere considerati “sisma” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

  • le eruzioni vulcaniche;
  • il fenomeno del bradisismo;
  • la subsidenza;
  • le valanghe;
  • le slavine;
  • le alluvioni;
  • le inondazioni;
  • le esondazioni;
  • gli allagamenti;
  • le mareggiate;
  • l’umidità;
  • lo stillicidio;
  • il trasudamento;
  • l’infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Inoltre, è esclusa "l’emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall’intervento diretto o indiretto dell’uomo”.

Non possono essere considerati “frana” e, quindi, sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:

  • il sisma;
  • l’alluvione;
  • l’inondazione e l’esondazione;
  • le eruzioni vulcaniche;
  • il bradisismo;
  • la subsidenza;
  • le valanghe e le slavine;
  • il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra.

Inoltre, sono escluse “le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all’effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note”.

Sottolinea l’ANIA che sono sempre escluse le spese di demolizione e sgombero.
Il Decreto ministeriale 18 del 2005, invece, esclude le “bombe d’acqua”.

Escluse dalla copertura assicurativa anche le merci.

Tuttavia, le compagnie di assicurazione offrono, in molti casi, la possibilità di proteggersi anche dai rischi non compresi nella polizza obbligatoria (ad esempio, contro la “bomba d’acqua” o la business interruption). Naturalmente aumenta in questi casi il premio da versare.

Franchigia nella polizza catastrofale

Naturalmente la polizza assicurativa rappresenta un costo non indifferente calibrato all’attività svolta, ubicazione dell’attività, dati storici e modelli predittivi che valutano probabilità di eventi e vulnerabilità, alla dimensione aziendale e alle misure preventive adottate dall’azienda.

Come per la RCAuto obbligatoria, anche in questo caso è possibile risparmiare sul premio stipulando una polizza con franchigia. La franchigia è una porzione di danno che la polizza non copre e che, quindi, l’assicurato deve provvedere a coprire da solo. La franchigia comporta una riduzione del premio, ma allo stesso tempo ci sono dei limiti.

Per le polizze catastrofali, il limite è fissato dall’articolo 6 del decreto 18 del 2025. Stabilisce che per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Limiti indennizzo polizze catastrofali

La Legge fissa anche i requisiti minimi per l’indennizzo, gli stessi sono indicati nell’articolo 1 comma 105 della Legge 213 del 2023 (Legge di Bilancio 2024):

  • per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  • per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti;
  • per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Polizze collettive

Per risparmiare sul premio, fermi i principi minimi fissati per legge, c’è la possibilità di stipula di polizze collettive. In questo caso i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Quali sono le sanzioni in caso di inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale?

Ci sono sanzioni per chi non stipula la polizza cfatastrofale? Il mancato adempimento all’obbligo di stipulare polizze catastrofali non comporta l’applicazione di sanzioni economiche vere e proprie. Insomma, non c’è una multa. Naturalmente ci sono delle conseguenze negative. L’articolo 1 comma 102 della Legge 213 del 2024 prevede

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

In questo caso a prevedere in modo dettagliato gli incentivi che si perdono a causa della mancata stipula della polizza catastrofale (Cat Nat) è l’articolo 9 del Codice degli Incentivi, decreto legislativo 184 del 2025. Il comma 1 lettera f stabilisce che

ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definite dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell’incentivo e del settore di mercato di riferimento, è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di: inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101 della Legge 213 del 2023.

Naturalmente l’ulteriore conseguenza è che nel caso in cui si verifichi l’evento, manca la copertura assicurativa, non c’è risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione e, di conseguenza, riprendere l’attività economica potrebbe essere molto difficile.

Quanto costa una polizza catastrofale Cat Nat?

I costi di una polizza catastrofale dipendono, come già sottolineato, da una serie di fattori che possiamo sintetizzare nel “valore aziendale” o valore dei beni protetti, si aggiunge l’ubicazione e il rischio a essa legato, le misure preventive adottate dall’azienda.

I beni protetti dai danni diretti sono:

  • terreni e fabbricati: tutti gli immobili aziendali, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso;
  • impianti e macchinari: strutture produttive, attrezzature e strumenti essenziali per l’attività;
  • attrezzature industriali e commerciali: beni strumentali impiegati per la produzione, il commercio e la gestione dell’impresa.

Cosa succede nel caso in cui i beni siano in uso attraverso il leasing ? Il Mimit chiarisce che se l’impresa ha terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali in leasing o in affitto e non di proprietà, è comunque tenuta a stipulare la polizza catastrofale. La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’attività di impresa, a prescindere dal diritto di proprietà.
In questo caso il Decreto Catastrofi convertito in legge ad aprile 2025 ha chiarito che nel caso di assicurazione stipulata in favore del proprietario del bene, quest’ultimo sarà vincolato a utilizzare l’indennizzo spettante per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento, l’imprenditore avrà diritto a ricevere una somma pari al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività a causa dell’evento catastrofale nei limiti del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Inoltre, l’imprenditore avrà privilegio rispetto ad altri creditori per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e per le spese del contratto.

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